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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 novembre 2025

Cassazione n. 04784/2026

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18985/2020R.G. proposto MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore e domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro temporeed elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Appalto opere pubbliche – Garanzia - Escussione R.G.N. 18985/2020 Ud. 13/11/2025CC Sez.

S1- R.G. 18985/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 2 di 10 che la rappresenta e difende unitamente all’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro temporeed elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 6589/2019 depositata il 31/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

V. A. Rolfi; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 6589/2019, pubblicata in data 31 ottobre 2019, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 18150/2014, depositata in data 11 settembre 2014.

2. Il MINISTERO DELLA DIFESA aveva originariamente agito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A . chiedendo la condanna della medesima al pagamento della somma di € 1.351.685,94 oltre interessi e spese di lite, a titolo di escussione della polizza fideiussoria da quest’ultima rilasciata a garanzia dei lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'ospedale militare "Celio" — II lotto, di cui si era resa aggiudicataria nel 1989 l'impresa “ Ing.

G. Manfredi —società per costruzioni ed esercizi industriali S.p.A.”.

Aveva riferito il MINISTERO che l'impresa aggiudicataria si era ad un certo punto resa inadempiente all'esecuzione dei lavori Sez.

S1- R.G. 18985/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 3 di 10 determinando l’applicazione da parte del MINISTERO medesimo del disposto di cui all'art. 48 del Regolamento per i lavori del Genio militare (nonché delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare approvati con rr.dd. 365 e 266 del 17.03.1932), decreta ndo l'esecuzione dei lavori previsti dal contratto in danno dell’impresa appaltatrice e quindi redigendo, in data 13 settembre 2006 il certificato di collaudo, dal quale emergeva un residuo debito dell’impresa per € 1.188.352,07.

Aveva ulteriormente esposto il MINISTERO di essere stato convenuto nel 2001 dal Fallimento l'impresa “Ing.

G. Manfredi — società per costruzioni ed esercizi industriali S.p.A.”, il quale aveva chiesto la condanna dello stesso MINISTERO al pagamento della somma dovuta per i lavori svolti sul I lotto, pari ad €

110. 122,80 e di essersi costituito, eccependo in compensazione il proprio controcredito di € 1.188.352,07, ottenendo, alla fine, il rigetto dell’avversa domanda, per effetto dell’accoglimento dell’eccezione di compensazione, determinandosi quindi ad escutere la polizza per la somma ancora dovuta dall’impresa appaltatrice.

Si era costituta [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , contestando l’avversa domanda ed argomentando che, a seguito dell'adozione del certificato di collaudo, la polizza fideiussoria aveva perso efficacia, considerato che il certificato dava atto della corretta esecuzione dei lavori e non indicava alcun danno riconducibile all'oggetto della fideiussione.

La convenuta era poi stata autorizzata alla chiamata in causa di Cassa di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. ) quale emittente di fideiussione in controgaranzia.

Quest’ultima si era costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e carenza di titolarità del lato passivo del Sez.

S1- R.G. 18985/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 4 di 10 rapporto ed indicando quale soggetto obbligat o la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., poi divenuta DoBankS.p.A. ed ora [OSCURATO:SOCIETA].), che quindi era stata anch’essa evocata da parte di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in tal modo il contraddittorio, il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda.

3. La Corte d’appello di Roma, a propria volta, ha respinto il gravame del MINISTERO rilevando la circostanza che la polizza aveva come termine di validità l'emissione del mandato di pagamento a saldo, ma che lo stesso MINISTERO aveva provveduto all'emissione del certificato di collaudo dei lavori da cui non risultava alcun residuo credito“con la conseguenza che un mandato di pagamento a saldo non avrebbe mai potuto essere emesso”.

La Corte ha ulteriormente ritenuto applicabile l'art. 5 , L egge 741/1981, rilevando che la polizza era stata escussa oltre il termine previsto dalla norma nella formulazione vigente all'epoca della stipula del contratto.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre il MINISTERO DELLA DIFESA. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso e ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

È rimasta intimata [OSCURATO:SOCIETA]. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. hanno depositato memoria.

Sez.

S1- R.G. 18985/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 5 di 10 [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è affidato a tre motivi . 1.1.Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la “ nullità della sentenza viziata da motivazione per relationem soltanto apparente sui motivi dl appello -violazione e falsa applicazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 111 comma 7 Cost.”.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte capitolina avrebbe adottato una “motivazione meramente apparente e decontestualizzata dai profili di censura proposti dall'appellante Ministero della Difesa, il cui gravame veniva rigettato”, al punto da precludere la possibilità di individuare le ragioni alla base della statuizione impugnata.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. - error in procedendo - omissione d i pronuncia con travisamento diprova documentale - nullità della sentenza ” .

Si censura in ogni caso la decisione impugnata in quanto la stessa, da un lato, avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi di appello e, dall’altro lato, avrebbe travisato integralmente la prova documentale individuata dalla ricorrente a sostegno del proprio gravame. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 , Legge n. 741/81 e dell'art. 1957 c.c.

Il ricorrente impugna la decisione della Corte d’appello nella parte in cui la stessa ha ritenuto tardiva l’escussione della polizza in quanto non avvenuta entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, evidenziando che quest’ultima non era sottoposta a termine e non era mai scaduta.

Contesta l’applicabilità sia dell’art. 1957 c.c. sia dell'art. 5, Legge n. 741/81, evidenziando, quanto a tale ultima previsione, che il Sez.

S1- R.G. 18985/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 6 di 10 mancato collaudo dei lavori è stato determinato da fatto imputabile alla stessa appaltatrice. 2.Il ricorso incidentale condizionato –formulato in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale -è affidato a due motivi. 2.1.Il primo motivo – semplicemente rubricato “inesistenza di un debito dell’impresa” ripropone la tesi difensiva per cui il credito azionato dall’odierno ricorrente sarebbe riconducibile alla voce di “anticipazione contrattuale”, la quale, tuttavia, sarebbe stata direttamente garantita da Cassa di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]. ( poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. ) , non residuando, quindi, alcuna obbligazione in capo alla ricorrente incidentale.

2.2. I l secondo motivo - semplicemente rubricato “domanda di manleva” – richiama la domanda di manleva svolta dalla ricorrente incidentale nei confronti sia di Cassa di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) sia di [OSCURATO:PERSONA] S .p.

A . (poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. ed ora [OSCURATO:SOCIETA].).

3. I prim i due motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente, in quanto interrelati, e sono fondati.

La decisione impugnata, infatti, nel disattendere il gravame proposto dall’odierno ricorrente ha radicalmente omesso di confrontarsi concretamente con i motivi di appello articolati dall’Amministrazione, adottando una motivazione che si traduce in una sostanziale ma apodittica conferma della decisione di prime cure.

Questa Corte, invero, ha chiarito che non è non è nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che, pur in mancanza di un esplicito richiamo alla sentenza di primo grado, svolga, seppure solo per punti, i medesimi passaggi logico-argomentativi ed indichi i medesimi elementi di prova valorizzati dal primo giudice, pur non Sez.

S1- R.G. 18985/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 7 di 10 avendo provveduto ad una loro compiuta analisi ma ha anche puntualizzato, tuttavia, che, in questo caso, il giudice del gravame è comunque tenuto a confutare le censure formulate avverso la sentenza di primo grado (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 16504 del 19/06/2019 ; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018 ), e ciò in quanto non può ritenersi adempiuto il dovere di motivazione quando il giudice del gravame si richiami per relationemalla sentenza impugnata, di cui condivida le argomentazioni, senza dar conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato, sia le censure proposte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3547 del 12/03/2002).

Nel caso ora in esame, la decisione impugnata si è tradotta in una ripresa delle argomentazioni della decisione di prime cure senza in alcun modo dare conto dei motivi di gravame articolati dall’odierna ricorrente – e dalla medesima riprodotti in sede di ricorso, con pieno rispetto della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. - e senza procedere all’esame degli stessi ed all’esposizione delle ragioni per cui ha ritenuto di disattendere il gravame (per una similare ipotesi Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018).

Ferma, quindi, la riduzione del “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione – derivante dalla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., ad opera dell'art. 54, D.L. n. 83/2012 – deve essere in ogni caso ribadito che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicitàdel suo ragionamento.

L’insanabile carenza che affligge la decisione impugnata ha comportato, come conseguenza, che la medesima sentenza non si è concretamente misurata con le ragioni di gravame Sez.

S1- R.G. 18985/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 8 di 10 dell’Amministrazione appellante, ed in particolare con la deduzione della esecuzione solo parziale dei lavori da parte dell’appaltatrice.

Invero la Corte territoriale si è limitata a richiamare le risultanze del certificato di collaudo dei lavori, non solo trascurando radicalmente le deduzioni dell’odierno ricorrente in ordine al fatto che il certificato medesimo era stato redatto dopo l’esecuzione dei lavori in danno della stessa appaltatricema anche valorizzando una circostanza – l’assenza nel certificato medesimo dell’attestazione di crediti dell’appaltatrice – che era,ed è, radicalmente priva di nesso logico e sostanziale con la vicenda dedottain giudizio, vertendosi in tema non di crediti bensì di debiti dell’appaltatrice.

La Corte territoriale ha in tal modo sviluppato un percorso motivazionale che non solo risulta carente , in virtù dell’assenza di concreta analisi dei motivi di gravame, ma è altresì affetto da un vero e proprio paralogismo , il quale vale a rendere la motivazione irrimediabilmente perplessa.

4. L’accoglimento dei primi due motivi vale a determinare l’assorbimento del terzo.

5. I due motivi di ricorso incidentale condizionato devono invece essere dichiarati inammissibili.

Gli stessi, infatti, sviluppano censure relative a profili che la decisione impugnata non ha esaminato, essendo risultati assorbiti.

Deve conseguentemente trovare applicazione il principio – reiteratamente enunciato da questa Corte – per cui è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa sollevi questioni che il giudice di appello non abbia deciso in senso ad essa sfavorevole avendole ritenute assorbite, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 14382 del Sez.

S1- R.G. 18985/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 9 di 10 08/10/2002; Sez. 5 -Ordinanza n. 29662 del 25/10/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22501 del 19/10/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17201 del 28/08/2004; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 12680 del 29/08/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9637 del 16/07/2001).

6. In conclusione , mentre il ricorso principale deve trovare accoglimento in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.

Per l’effetto, la decisione impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità. 7.Stante il tenore della pronuncia sul ricorso incidentale , va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.M La Corte, accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa l'impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Sez.

S1 - R.G. 18985/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 10 di 10 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18985/2020R.G. proposto MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore e domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro temporeed elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Appalto opere pubbliche – Garanzia - Escussione R.G.N. 18985/2020 Ud. 13/11/2025CC Sez. S1- R.G. 18985/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 2 di 10 che la rappresenta e difende unitamente all’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro temporeed elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 6589/2019 depositata il 31/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] V. A. Rolfi; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 6589/2019, pubblicata in data 31 ottobre 2019, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 18150/2014, depositata in data 11 settembre 2014. 2. Il MINISTERO DELLA DIFESA aveva originariamente agito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A . chiedendo la condanna della medesima al pagamento della somma di € 1.351.685,94 oltre interessi e spese di lite, a titolo di escussione della polizza fideiussoria da quest’ultima rilasciata a garanzia dei lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'ospedale militare "Celio" — II lotto, di cui si era resa aggiudicataria nel 1989 l'impresa “ Ing. G. Manfredi —società per costruzioni ed esercizi industriali S.p.A.”. Aveva riferito il MINISTERO che l'impresa aggiudicataria si era ad un certo punto resa inadempiente all'esecuzione dei lavori Sez. S1- R.G. 18985/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 3 di 10 determinando l’applicazione da parte del MINISTERO medesimo del disposto di cui all'art. 48 del Regolamento per i lavori del Genio militare (nonché delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare approvati con rr.dd. 365 e 266 del 17.03.1932), decreta ndo l'esecuzione dei lavori previsti dal contratto in danno dell’impresa appaltatrice e quindi redigendo, in data 13 settembre 2006 il certificato di collaudo, dal quale emergeva un residuo debito dell’impresa per € 1.188.352,07. Aveva ulteriormente esposto il MINISTERO di essere stato convenuto nel 2001 dal Fallimento l'impresa “Ing. G. Manfredi — società per costruzioni ed esercizi industriali S.p.A.”, il quale aveva chiesto la condanna dello stesso MINISTERO al pagamento della somma dovuta per i lavori svolti sul I lotto, pari ad € 110. 122,80 e di essersi costituito, eccependo in compensazione il proprio controcredito di € 1.188.352,07, ottenendo, alla fine, il rigetto dell’avversa domanda, per effetto dell’accoglimento dell’eccezione di compensazione, determinandosi quindi ad escutere la polizza per la somma ancora dovuta dall’impresa appaltatrice. Si era costituta [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , contestando l’avversa domanda ed argomentando che, a seguito dell'adozione del certificato di collaudo, la polizza fideiussoria aveva perso efficacia, considerato che il certificato dava atto della corretta esecuzione dei lavori e non indicava alcun danno riconducibile all'oggetto della fideiussione. La convenuta era poi stata autorizzata alla chiamata in causa di Cassa di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. ) quale emittente di fideiussione in controgaranzia. Quest’ultima si era costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e carenza di titolarità del lato passivo del Sez. S1- R.G. 18985/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 4 di 10 rapporto ed indicando quale soggetto obbligat o la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., poi divenuta DoBankS.p.A. ed ora [OSCURATO:SOCIETA].), che quindi era stata anch’essa evocata da parte di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in tal modo il contraddittorio, il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda. 3. La Corte d’appello di Roma, a propria volta, ha respinto il gravame del MINISTERO rilevando la circostanza che la polizza aveva come termine di validità l'emissione del mandato di pagamento a saldo, ma che lo stesso MINISTERO aveva provveduto all'emissione del certificato di collaudo dei lavori da cui non risultava alcun residuo credito“con la conseguenza che un mandato di pagamento a saldo non avrebbe mai potuto essere emesso”. La Corte ha ulteriormente ritenuto applicabile l'art. 5 , L egge 741/1981, rilevando che la polizza era stata escussa oltre il termine previsto dalla norma nella formulazione vigente all'epoca della stipula del contratto. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre il MINISTERO DELLA DIFESA. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso e ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. È rimasta intimata [OSCURATO:SOCIETA]. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. hanno depositato memoria. Sez. S1- R.G. 18985/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 5 di 10 [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è affidato a tre motivi . 1.1.Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la “ nullità della sentenza viziata da motivazione per relationem soltanto apparente sui motivi dl appello -violazione e falsa applicazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 111 comma 7 Cost.”. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte capitolina avrebbe adottato una “motivazione meramente apparente e decontestualizzata dai profili di censura proposti dall'appellante Ministero della Difesa, il cui gravame veniva rigettato”, al punto da precludere la possibilità di individuare le ragioni alla base della statuizione impugnata. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. - error in procedendo - omissione d i pronuncia con travisamento diprova documentale - nullità della sentenza ” . Si censura in ogni caso la decisione impugnata in quanto la stessa, da un lato, avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi di appello e, dall’altro lato, avrebbe travisato integralmente la prova documentale individuata dalla ricorrente a sostegno del proprio gravame. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 , Legge n. 741/81 e dell'art. 1957 c.c. Il ricorrente impugna la decisione della Corte d’appello nella parte in cui la stessa ha ritenuto tardiva l’escussione della polizza in quanto non avvenuta entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, evidenziando che quest’ultima non era sottoposta a termine e non era mai scaduta. Contesta l’applicabilità sia dell’art. 1957 c.c. sia dell'art. 5, Legge n. 741/81, evidenziando, quanto a tale ultima previsione, che il Sez. S1- R.G. 18985/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 6 di 10 mancato collaudo dei lavori è stato determinato da fatto imputabile alla stessa appaltatrice. 2.Il ricorso incidentale condizionato –formulato in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale -è affidato a due motivi. 2.1.Il primo motivo – semplicemente rubricato “inesistenza di un debito dell’impresa” ripropone la tesi difensiva per cui il credito azionato dall’odierno ricorrente sarebbe riconducibile alla voce di “anticipazione contrattuale”, la quale, tuttavia, sarebbe stata direttamente garantita da Cassa di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]. ( poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. ) , non residuando, quindi, alcuna obbligazione in capo alla ricorrente incidentale. 2.2. I l secondo motivo - semplicemente rubricato “domanda di manleva” – richiama la domanda di manleva svolta dalla ricorrente incidentale nei confronti sia di Cassa di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) sia di [OSCURATO:PERSONA] S .p. A . (poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. ed ora [OSCURATO:SOCIETA].). 3. I prim i due motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente, in quanto interrelati, e sono fondati. La decisione impugnata, infatti, nel disattendere il gravame proposto dall’odierno ricorrente ha radicalmente omesso di confrontarsi concretamente con i motivi di appello articolati dall’Amministrazione, adottando una motivazione che si traduce in una sostanziale ma apodittica conferma della decisione di prime cure. Questa Corte, invero, ha chiarito che non è non è nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che, pur in mancanza di un esplicito richiamo alla sentenza di primo grado, svolga, seppure solo per punti, i medesimi passaggi logico-argomentativi ed indichi i medesimi elementi di prova valorizzati dal primo giudice, pur non Sez. S1- R.G. 18985/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 7 di 10 avendo provveduto ad una loro compiuta analisi ma ha anche puntualizzato, tuttavia, che, in questo caso, il giudice del gravame è comunque tenuto a confutare le censure formulate avverso la sentenza di primo grado (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 16504 del 19/06/2019 ; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018 ), e ciò in quanto non può ritenersi adempiuto il dovere di motivazione quando il giudice del gravame si richiami per relationemalla sentenza impugnata, di cui condivida le argomentazioni, senza dar conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato, sia le censure proposte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3547 del 12/03/2002). Nel caso ora in esame, la decisione impugnata si è tradotta in una ripresa delle argomentazioni della decisione di prime cure senza in alcun modo dare conto dei motivi di gravame articolati dall’odierna ricorrente – e dalla medesima riprodotti in sede di ricorso, con pieno rispetto della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. - e senza procedere all’esame degli stessi ed all’esposizione delle ragioni per cui ha ritenuto di disattendere il gravame (per una similare ipotesi Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018). Ferma, quindi, la riduzione del “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione – derivante dalla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., ad opera dell'art. 54, D.L. n. 83/2012 – deve essere in ogni caso ribadito che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicitàdel suo ragionamento. L’insanabile carenza che affligge la decisione impugnata ha comportato, come conseguenza, che la medesima sentenza non si è concretamente misurata con le ragioni di gravame Sez. S1- R.G. 18985/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 8 di 10 dell’Amministrazione appellante, ed in particolare con la deduzione della esecuzione solo parziale dei lavori da parte dell’appaltatrice. Invero la Corte territoriale si è limitata a richiamare le risultanze del certificato di collaudo dei lavori, non solo trascurando radicalmente le deduzioni dell’odierno ricorrente in ordine al fatto che il certificato medesimo era stato redatto dopo l’esecuzione dei lavori in danno della stessa appaltatricema anche valorizzando una circostanza – l’assenza nel certificato medesimo dell’attestazione di crediti dell’appaltatrice – che era,ed è, radicalmente priva di nesso logico e sostanziale con la vicenda dedottain giudizio, vertendosi in tema non di crediti bensì di debiti dell’appaltatrice. La Corte territoriale ha in tal modo sviluppato un percorso motivazionale che non solo risulta carente , in virtù dell’assenza di concreta analisi dei motivi di gravame, ma è altresì affetto da un vero e proprio paralogismo , il quale vale a rendere la motivazione irrimediabilmente perplessa. 4. L’accoglimento dei primi due motivi vale a determinare l’assorbimento del terzo. 5. I due motivi di ricorso incidentale condizionato devono invece essere dichiarati inammissibili. Gli stessi, infatti, sviluppano censure relative a profili che la decisione impugnata non ha esaminato, essendo risultati assorbiti. Deve conseguentemente trovare applicazione il principio – reiteratamente enunciato da questa Corte – per cui è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa sollevi questioni che il giudice di appello non abbia deciso in senso ad essa sfavorevole avendole ritenute assorbite, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14382 del Sez. S1- R.G. 18985/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 9 di 10 08/10/2002; Sez. 5 -Ordinanza n. 29662 del 25/10/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22501 del 19/10/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17201 del 28/08/2004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12680 del 29/08/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9637 del 16/07/2001). 6. In conclusione , mentre il ricorso principale deve trovare accoglimento in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile. Per l’effetto, la decisione impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità. 7.Stante il tenore della pronuncia sul ricorso incidentale , va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa l'impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. Sez. S1 - R.G. 18985/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 10 di 10 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di
Sentenza Cassazione n. 04784/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris