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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24396/2023

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del ruolo generale dell’anno 2019,proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LLC, in persona del loro legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o , giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 212, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], nella qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA] in Bologna - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o, giusta procura speciale alle liti per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 17 gennaio 2019, repertorio n. 805, raccolta 321, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed Oggetto: Società - Cessione quote sociali- Azione di simulazione assoluta- Presupposti.RG n. 5069/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA], presso le caselle postali dei quali e elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Bologna, depositatain data 28 dicembre 2017 ; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 27 giugno 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino.

Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugnata che la [OSCURATO:SOCIETA] in Bologna - [OSCURATO:SOCIETA] - propose domanda di simulazione assoluta delle due scritture con le quali [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito rispettivamente alla [OSCURATO:PERSONA] LLC la nuda proprietà del 47,5% del capitale sociale della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] di Sopra e alla [OSCURATO:PERSONA] LLC la piena proprietà della quota pari al 5% del capitale della suddetta società; - il tribunale di Bologna accolse la domanda, facendo leva su numerosielementi presuntivi, dati dalla contiguità temporale della conclusione dei negozi rispetto alla scadenza della prima rata del pagamento del debito che Madrigali si era accollato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], dalla consapevolezza del pregiudizio arrecato alla banca, dalla mancata prova del pagamento del prezzo, dalle caratteristiche delle società acquirenti, prive di sede legale e di capitale sociale dichiarato, nonché dalla natura dell’investimento, del tutto infruttifero, e dal comportamento tenuto dalle parti successivamente alla stipulazione dei negozi; - la corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dalle due società; - a fondamento della decisione ha convenuto col giudice di primo grado che la globalità degli elementi emersi dimostrasse la fittizietà delle cessioni, anche perché Madrigali, successivamente RG n. 5069/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore all’alienazione, si era comportato uti dominus, dichiarando alla stessa parte appellata di poter disporre delle quote per la totalità, e aveva continuato ad amministrare la società, incassandone gli utili; - d’altronde, ha aggiunto la corte d’appello, i negozi di cessione in questione si collocano in un più ampio contesto di operazioni compiute da Madrigali nel medesimo torno di tempo, tutte volte a sottrarre a [OSCURATO:SOCIETA] le garanzie patrimoniali; - contro questa sentenza propongono ricorso le due società indicate in epigrafe per ottenerne la cassazione, che affidano a due motivi, cui replica con controricorso la procuratrice speciale della cessionaria dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA], che illustra con memoria.

Considerato che: -il litisconsorzio non è integro, posto che non è stato evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA], sebbene l’oggetto del giudizio sia l’accertamento della simulazione, di modo che la nullità che ne deriva all'atto è stata posta a fondamento dell'azione, comportando un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutte le parti del contratto (Cass. n. 13145/17); - ciononostante non è opportuno procedere all’integrazione del contraddittorio, posto che, in un caso, come quello in esame, di manifesta inammissibilità del ricorso, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone di definire con immediatezza il procedimento (Cass., sez. un., n. 6826/10, nonché, fra varie, n. 690/12; n. 8980/20); - coi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché connessi, le società lamentano rispettivamente la violazione dell’art. 1414 c.c., perché la corte d’appello avrebbe desunto la simulazione dagli elementi del consilium fraudis e dell’ eventus damni, propri, invece, dell’azione revocatoria ( primo motivo ), nonché la violazione per altro profilo dell’art. 1414 c.c., nonché delle norme in tema di diritto di usufrutto e di nuda proprietà, per aver ravvisato un elemento sintomatico della simulazione nel RG n. 5069/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore mancato compimento di atti di gestione da parte delle società ricorrenti, omettendo di considerare che queste erano titolari del solo diritto di nuda proprietà sulle quote societarie della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] di sopra, a propria volta titolare del solo diritto di nuda proprietà del complesso immobiliare (secondo motivo); - la censura complessivamente proposta, come si anticipava, è inammissibile per concorrenti motivi; - anzitutto il profilo introdotto col primo motivo non è congruente col contenuto della decisione impugnata, con la quale la corte d’appello, a fronte della medesima censura, allora proposta nei riguardi della sentenza di primo grado, ha evidenziato che il consilium fraudis e l’ eventus damni sono stati considerati quali fattori concorrenti e non esclusivi della prova della simulazione, ancorata, invece, a un coacervo di elementi, tra i quali specifico rilievo è stato assegnato, a sostegno della fittizietà delle operazioni, alla mancanza di prova del pagamento del prezzo pattuito, pure di notevole importo, nonché alla circostanza che Madrigali ha mantenuto anche dopo l’alienazione l’atteggiamento uti dominus, giungendo a dichiarare alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] di poterne disporre per la totalità; -per conseguenza l’accertamento della causa simulandi, data dalla volontà di sottrarre alla banca le proprie garanzie patrimoniali, ha assunto rilevanza giustappunto quale fonte di uno degli elementi indiziari considerati (sulla rilevanza a tal fine dell’accertamento della causa simulandi,cfr.

Cass. n. 13345/15); - del pari, il profilo introdotto col secondo motivo comporta l’estrapolazione dal compendio degli elementi valutati dal giudice d’appello di uno di questi , neanche in pieno congruente col contenuto della decisione (posto che si riferisce in sentenza che la LLC [OSCURATO:PERSONA] è piena, e non già nuda proprietaria del 5% del capitale sociale della s.r.l. podere Baroaldo di Sopra);RG n. 5069/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore - in realtà con entrambi i motivi, di là dalla rubrica, s’intende ottenere la rivalutazione del ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito, al quale appunto spetta l’apprezzamento degli elementi presuntivi idonei a provare la simulazione di un contratto (Cass. n. 29540/19); - una tale r ivalutazione è inibita in questa sede, posto che la corte d’appello ha dapprima valutato analiticamente gli elementi indiziari, conservando quelli muniti di significativa efficacia probatoria, quali la mancanza di prova del prezzo, di notevole importo, e l’atteggiamento tenuto da Madrigali, anche nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], successivamente alla cessione; successivamente, ha valutato complessiva mente tutti gli elementi presuntivi isolati accertandone la concordanza e giungendo alla conclusione dell’idoneità della loro combinazione a fornire una valida prova presuntiva (sull’incensurabilità in sede di legittimità della decisione che segua questo procedimento cfr., fra varie, Cass. n. 9059/18; n. 27410/19; n. 20421/22); - il ricorso è dunque inammissibile per l’inammissibilità dei motivi in cui è articolato; -le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti a pagare le spese, che liquida in euro7500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi,al 15% a titolo di spese forfettarie, iva e cpa.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del ruolo generale dell’anno 2019,proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LLC, in persona del loro legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o , giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 212, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], nella qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA] in Bologna - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o, giusta procura speciale alle liti per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 17 gennaio 2019, repertorio n. 805, raccolta 321, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed Oggetto: Società - Cessione quote sociali- Azione di simulazione assoluta- Presupposti.RG n. 5069/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA], presso le caselle postali dei quali e elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Bologna, depositatain data 28 dicembre 2017 ; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 27 giugno 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugnata che la [OSCURATO:SOCIETA] in Bologna - [OSCURATO:SOCIETA] - propose domanda di simulazione assoluta delle due scritture con le quali [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito rispettivamente alla [OSCURATO:PERSONA] LLC la nuda proprietà del 47,5% del capitale sociale della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] di Sopra e alla [OSCURATO:PERSONA] LLC la piena proprietà della quota pari al 5% del capitale della suddetta società; - il tribunale di Bologna accolse la domanda, facendo leva su numerosielementi presuntivi, dati dalla contiguità temporale della conclusione dei negozi rispetto alla scadenza della prima rata del pagamento del debito che Madrigali si era accollato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], dalla consapevolezza del pregiudizio arrecato alla banca, dalla mancata prova del pagamento del prezzo, dalle caratteristiche delle società acquirenti, prive di sede legale e di capitale sociale dichiarato, nonché dalla natura dell’investimento, del tutto infruttifero, e dal comportamento tenuto dalle parti successivamente alla stipulazione dei negozi; - la corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dalle due società; - a fondamento della decisione ha convenuto col giudice di primo grado che la globalità degli elementi emersi dimostrasse la fittizietà delle cessioni, anche perché Madrigali, successivamente RG n. 5069/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore all’alienazione, si era comportato uti dominus, dichiarando alla stessa parte appellata di poter disporre delle quote per la totalità, e aveva continuato ad amministrare la società, incassandone gli utili; - d’altronde, ha aggiunto la corte d’appello, i negozi di cessione in questione si collocano in un più ampio contesto di operazioni compiute da Madrigali nel medesimo torno di tempo, tutte volte a sottrarre a [OSCURATO:SOCIETA] le garanzie patrimoniali; - contro questa sentenza propongono ricorso le due società indicate in epigrafe per ottenerne la cassazione, che affidano a due motivi, cui replica con controricorso la procuratrice speciale della cessionaria dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA], che illustra con memoria. Considerato che: -il litisconsorzio non è integro, posto che non è stato evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA], sebbene l’oggetto del giudizio sia l’accertamento della simulazione, di modo che la nullità che ne deriva all'atto è stata posta a fondamento dell'azione, comportando un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutte le parti del contratto (Cass. n. 13145/17); - ciononostante non è opportuno procedere all’integrazione del contraddittorio, posto che, in un caso, come quello in esame, di manifesta inammissibilità del ricorso, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone di definire con immediatezza il procedimento (Cass., sez. un., n. 6826/10, nonché, fra varie, n. 690/12; n. 8980/20); - coi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché connessi, le società lamentano rispettivamente la violazione dell’art. 1414 c.c., perché la corte d’appello avrebbe desunto la simulazione dagli elementi del consilium fraudis e dell’ eventus damni, propri, invece, dell’azione revocatoria ( primo motivo ), nonché la violazione per altro profilo dell’art. 1414 c.c., nonché delle norme in tema di diritto di usufrutto e di nuda proprietà, per aver ravvisato un elemento sintomatico della simulazione nel RG n. 5069/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore mancato compimento di atti di gestione da parte delle società ricorrenti, omettendo di considerare che queste erano titolari del solo diritto di nuda proprietà sulle quote societarie della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] di sopra, a propria volta titolare del solo diritto di nuda proprietà del complesso immobiliare (secondo motivo); - la censura complessivamente proposta, come si anticipava, è inammissibile per concorrenti motivi; - anzitutto il profilo introdotto col primo motivo non è congruente col contenuto della decisione impugnata, con la quale la corte d’appello, a fronte della medesima censura, allora proposta nei riguardi della sentenza di primo grado, ha evidenziato che il consilium fraudis e l’ eventus damni sono stati considerati quali fattori concorrenti e non esclusivi della prova della simulazione, ancorata, invece, a un coacervo di elementi, tra i quali specifico rilievo è stato assegnato, a sostegno della fittizietà delle operazioni, alla mancanza di prova del pagamento del prezzo pattuito, pure di notevole importo, nonché alla circostanza che Madrigali ha mantenuto anche dopo l’alienazione l’atteggiamento uti dominus, giungendo a dichiarare alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] di poterne disporre per la totalità; -per conseguenza l’accertamento della causa simulandi, data dalla volontà di sottrarre alla banca le proprie garanzie patrimoniali, ha assunto rilevanza giustappunto quale fonte di uno degli elementi indiziari considerati (sulla rilevanza a tal fine dell’accertamento della causa simulandi,cfr. Cass. n. 13345/15); - del pari, il profilo introdotto col secondo motivo comporta l’estrapolazione dal compendio degli elementi valutati dal giudice d’appello di uno di questi , neanche in pieno congruente col contenuto della decisione (posto che si riferisce in sentenza che la LLC [OSCURATO:PERSONA] è piena, e non già nuda proprietaria del 5% del capitale sociale della s.r.l. podere Baroaldo di Sopra);RG n. 5069/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore - in realtà con entrambi i motivi, di là dalla rubrica, s’intende ottenere la rivalutazione del ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito, al quale appunto spetta l’apprezzamento degli elementi presuntivi idonei a provare la simulazione di un contratto (Cass. n. 29540/19); - una tale r ivalutazione è inibita in questa sede, posto che la corte d’appello ha dapprima valutato analiticamente gli elementi indiziari, conservando quelli muniti di significativa efficacia probatoria, quali la mancanza di prova del prezzo, di notevole importo, e l’atteggiamento tenuto da Madrigali, anche nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], successivamente alla cessione; successivamente, ha valutato complessiva mente tutti gli elementi presuntivi isolati accertandone la concordanza e giungendo alla conclusione dell’idoneità della loro combinazione a fornire una valida prova presuntiva (sull’incensurabilità in sede di legittimità della decisione che segua questo procedimento cfr., fra varie, Cass. n. 9059/18; n. 27410/19; n. 20421/22); - il ricorso è dunque inammissibile per l’inammissibilità dei motivi in cui è articolato; -le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti a pagare le spese, che liquida in euro7500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi,al 15% a titolo di spese forfettarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato,
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