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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10379/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 01DQ4ZY - nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sost. degli avv. [OSCURATO:PERSONA], Forte, Formisano e Chiummarriello che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi di Attianese, Rispoli, Oppio, Nasto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Napoli, decidendo sull'appello proposto dagli imputati ha, così, statuito: Preso atto della rinuncia ai motivi di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il fatto di reato di cui al capo 2) nella ipotesi di cui all'articolo 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni 5 mesi 9 ggiorni 10 di reclusione e C 29.000,00 di multa; riqualificato il reato più grave di cui al capo 50) contestato a RispQli Raffaele nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 4. ‘4.21,1; 309, rideterminatala penarnflitta nella misura di anni 5 mesi 11 giorni 3 di reclusione e C 13.333,00 di multa.

Riqualificato il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'articolo 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre mesi quattro di reclusione e 16.000 C di multa.

Esclusa la continuazione, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due)rnesi quattro)giorni 27 di reclusione e 7.778 C di multa Esclusa la recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha rideterminato la pena al 4'Am> medesimo inflitta in anni uno, mesi 10 di reclusione e 4333rdi multa.

Su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen.,40, rn*D(otti pylutgla pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre mesi sei e 29 giorni di reclusione e 11.800 C di multa e au„[OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre)mesi Siglami 14 di reclusione e 11.851\rdi multa.

ConfermatTa sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Hanno presentato ricorsi personali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tutti i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi qui enunciati in modo sintetico, nei limiti necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 11‘441"

2.1. L'avv.

R. Chiummariello, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all'erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e il vizio di motivazione per travisamento della prova.

La corte territoriale avrebbe riqualificato il fatto di cui al capo 2) nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenendo che non vi fosse certezza, atteso che si versava ir ipotesi di droga c.d. parlata, del dato qualitativo della sostanza stupefacente, -t-r-ty9tisa~ il contenuto dell'unica prova - intercettazioni telefoniche, la cui lettura congiunta avrebbe dovuto condurre all'assoluzione) non essendo stata raggiunta la prova che il contenuto delle conversazioni avesse ad oggetto traffici illeciti in materia di sostanze stupefacenti.

La tenuta logica della motivazione sarebbe carente laddove i giudici territoriali, diversamente dal primo giudice, avrebbero ritenuto provata la cessione di Kg. 5/6 di hashish o marijuana sulla base della somma di denaro di € 430.000,00, di cui si faceva cenno nel corso di una intercettazione ambientale, che il giudice di primo grado fondava per ritenere integrata la cessione di cocaina.

A tale riguardo, evidenzia il difensore, che il ricorrente era stato assolto, nel procedimento che era uno stralcio del presente processo, ritenendo non provata la responsabilità penale/ non potendo trarre la prova del fatto dalle conversazioni telefoniche.

Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., in relazione al diniego di riconoscimento del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in assenza di dato ponderale, -C motivazione apparente.

Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.penfmancanza di motivazione.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., in relazione al trattamento sanzionatoriofviolazione dell'art. 133 cod.pen. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di cui alli rt. 606, comma 1, lett.

A b) cod.proc.pen., in relazione al trattamento sanzionatorio violazione dell'art. 133 cod.pen. 2.4.

L'avv.

M. Formisano, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., in relazione al trattamento sanzionatorioi,ifv4iolazione dell'art. 133 cod.pen.

La corte territoriale, dopo avere ricondotto il fatto di cui al capo 50) nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309/avrebbe reso una motivazione contraddittoria nella determinazione della pena base nel massimo edittale di anni quattro di reclusione e non adeguata alla posizione giuridica dell'imputato rispetto agli altri imputati )come [OSCURATO:PERSONA] che ha concordato la pena ex art. 599 bis cod.proc.pen. 2.5.

L'avv.

P. Morra, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all'affermazione della responsabilità con riferimento al capo 24)A/travisamento della prova.

La corte territoriale avrebbe travisato il contenuto delle conversazioni registrate dalle quali avrebbe ritenuto che "gli accordi erano già stati stipulati" sostenendo così la piena disponibilità della droga in capo all'imputato, laddove, invece, non risultava che lo stupefacente fosse stato offerto al 'Vescovo' e che nemmeno avesse manifestato la disponibilità a procurargliela essendovi stata la mera intenzione dell'Attianese a contattare il vecchio cliente 'Vescovo', sicchè sulla base delle conversazioni registrate tra il 16 e 17 dicembre 2017 non si evincerebbe la dimostrazione del fatto di reato contestato.

2.6. L'avv.

P. Morra, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all'illogicità della motivazione e travisamento della prova non avendo l'Oppio reso alcuna confessione e non potendol*trarre la prova della penale responsabilità dall'intercettazione ambientale riportata in sentenzaVmotivazione meramente apparente.

La corte territoriale avrebbe reso una motivazione meramente apparente non avendo sottoposto a concreto vaglio le doglianze difensive che rappresentavano come la conversazione riportata era riferita ad un'attività di spaccio non attuale.

Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.penykizio di motivazione)avendo il ricorrente allegato, come elemento positivo, le gravissime condizioni di salute dell'imputato.

2.7. L'avv.

V. Calabrese, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deduce con il primo motivo la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione al diniego di riconoscimento del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui al capo 2) e al vizio di motivazione.La corte territoriale dopo avere riqualificato il fatto di cui al capo 2) nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in assenza di prova del dato qualitativo e quantitativo avrebbe escluso il fatto lieve con motivazione illogica fondata sul dato derivante dalle intercettazioni telefoniche della disponibilità della somma di C 430.000,00 che comunque è riferita a dialoghi tra altri soggetti (ambientale tra Malvone e Attianese).

Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., in relazipnetal diniego di riconoscimento delle circostanze di cui ArAtMl• all'art. 62 bis cod.pen. e-art. 99 cod.pen., vizio di motivazione.

La corte territoriale avrebbe applicato, in via automatica ai sensi dell'art. 99 comma 5 cod.pen., l'aumento di pena per la recidiva, senza argomentare la maggiore pericolosità degli imputati, previsione di aumento automatico dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 251 del 2012 (Corte costituzionale n. 251 del 2012).

Quanto al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la corte territoriale non avrebbe considerato l'ammissione dei fatti resa dagli imputati.

2.8. L'avv.

P. Morra, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all'illogicità della motivazione e travisamento della prova sulla circostanza che il predetto fosse l'abituale fornitore del Malvone.

La Corte territoriale avrebbe confermato la responsabilità penale del ricorrente sulla base del fatto che il medesimo risiede in Frignano, che la polizia giudiziaria aveva sentito due persone parlare in lingua stranieraOhon avrebbe, invece, considerato le dichiarazioni del Malvone che lo scagionavano.

La Corte territoriale avrebbe, con motivazione del tutto acritica, mediante copia-incolla della sentenza di primo grado, confermato la responsabilità penale sulla scorta della conversazione ambientale captata all'interno del veicolo [OSCURATO:PERSONA] da cui emergeva, secondo i giudici, che il Nastyb si era recato a Frignano, luogo di domicilio dell'imputato, e che ivi avrebbe caricato lo stupefacente.

I giudici del merito non avrebbero reso una motivazione esatta sulla ricostruzione del fatto storico confermando la responsabilità penale sul mero dato che l'imputato risiede nel Comune di Frignano, non risultando invece che sul piazzale di Succivo, Attianese e Nasto avessero agganciato il [OSCURATO:PERSONA], risultando unicamente che il veicolo si era fermato nell'area di servizio e dopo il rifornimento del carburante era ripartito.

2.9. Gli avv.

A. Califano e M. Forte, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deducono, con il primo motivo di ricorso, la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all'art. 99 comma 4 cod.pen. e all'illogicità della motivazione.

La Corte territoriale sarebbe in-corsa in una violazione di legge penale per aver ritenuto sussistente la recidiva, ai sensi dell'articolo 99 comma 4 cod.pen., in difetto dei presupposti di legge.

In particolare la precedente condanna del 2016, citata in sentenza)sulla scorta della quale era stata ritenuta sussistente l'aggravante, riguardava un reato ritenuto in continuazione con una precedente condanna, sicchè mancherebbero i presupposti di legge per ritenere sussistente la recidiva qualificata.

Con un secondo motivo deducono la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. in presenza di ammissione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile in relazione ai primi due motivi di ricorso.

1.1. Manifestamente infondato, ed anche in parte connotato da genericità estrinseca, è il primo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione, anche con il travisamento della prova, in punto affermazione della responsabilità penale in relazione alla fattispecie - come riqualificata dal giudice dell'impugnazione di violazione dell'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Al netto della contestazione generica sulla interpretazione del contenuto delle conversazioni registrate, che non si confronta con la decisione impugnata che, a pag. 13, ha ritenuto provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che oggetto della contrattazione sia sostanza stupefacente e non autovetture posto che nel corso di numerosi dialoghi captati il riferimento alle autovetture viene fatto dal solo Attianese, mentre mai il [OSCURATO:PERSONA] discute apertamente di autovetture, la motivazione della sentenza appare congrua, logica là dove, dopo avere rilevato che i fatti oggetto del processo traevano la loro origine dall'arresto di [OSCURATO:PERSONA] perché colto in possesso di marijuana, e dalle successive indagini svolte che avevano disvelato i fatti qui oggetto di contestazione, ha ritenuto che in assenza di prova certa della qualità dello stupefacente, doveva privilegiarsi la soluzione interpretativa più favorevole riqualificando il fatto contestato sub 2) nella violazione di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ma non nella fattispecie lieve di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, attesa l'offensività della condotta non minima avuto riguardo alla fitta reti di contatti dell'imputato che dimostra il suo pieno inserimento nel narcotraffico.

Si tratta di motivazione che non presta irefianco a rilievi di illogicità posto che in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il giudice può attingere dalle diverse fonti di prova acquisite agli atti elementi di conoscenza per stabilire la natura della sostanza in caso di droga parlata e, dall'altro, non è irragionevole né manifestamente illogico ritenere la fattispecie relativa a droghe leggere, gravando sul pubblico ministero il rischio di mancata prova in ordine agli elementi a carico dell'imputato (Sez. 6, n. 47523 del 29/10/2013, Rv. 257836 — 01).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile perché non si confronta con la sentenza impugnata, da cui la genericità estrinseca, là dove la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è stata esclusa in ragione della fitta reti di contatti dell'imputato che dimostra il suo pieno inserimento nel narcotraffico, ratio decidendi non specificatamente censurata.

La Corte d'appello con motivazione congrua ha fatto buon governo dei principii, più volte stabiliti da questa Suprema Corte, secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità di cui al d.D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (da ultimo, v.

Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, dep. 23/06/2014, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, dep. 26/09/2013, Rv. 256610).

In applicazione di tale regula iuris, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto, confermando la decisione del giudice di primo grado, di escludere che la lesione del bene giuridico protetto fosse di lieve entità, facendo riferimento, con motivazione immune da vizi logico-giuridici in questa sede rilevabili, alle circostanze dell'azione come sopra descritte. 1.3 È fondato il terzo motivo di ricorso non avendo la corte territoriale risposto alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

1.4. La sentenza va, sul punto, annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della corte d'appello di Napoli.

Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché proposti personalmente dalla parte dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuale e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Il ricorrente ha rinunciato ai motivi inerenti all'affermazione della responsabilità limitando l'impugnazione sul trattamento sanzionatorio previo riconoscimento del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 con riguardo al capo 50) con riferimento al diverso trattamento riservato ai coimputati.

Deve ricordarsi che la rinuncia ad uno o più motivi di appello circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi.

Ciò premesso, la sentenza impugnata ha determinato la pena base nella misura massima prevista di anni quattro di reclusione evidenziando (cfr. pag. 19) l'organizzazione nello svolgimento dell'attività illecita e la capacità di diffondere lo stupefacente in maniera capillare tenuto conto del "del giro di clienti abituali".

3.1. La Corte d'appello ha confermato il trattamento sanzionatorio sulla base di una valutazione che, in quanto non manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di legittimità, a nulla rilevando il diverso trattamento dei coimputati.

Al riguardo, come affermato da consolidata giurisprudenza in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, dovendosi valutare la posizione di ciascun imputato singolarmente i valtjal -t-/ avuto riguardo alla sua concreta partecipazione nel reato e alle sue - condizioni soggettive, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839 - 01; Sez. 3, n. 51002 del 25/05/2018, Rv. 274091 - 01; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264033) situazione peraltro neppure rappresentata limitandosi il ricorrente ad invocare un generico raffronto con il trattamento dei coimputati.

Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per la proposizione di una censura meramente fattuale diretta a sollecitare una diversa valutazione deZ compendio probatorio che escluderebbe il coinvolgimento dell'imputato} non avendo questi raggiunto alcun accordo sul quantitativo e sul prezzo dello stupefacente, né avrebbe manifestato la disponibilità di procurarlo al Vescovo,non essendo avvenuto il presunto scambio il 18/12/2017 L'imputato è stato condannato in relazione all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] per avere offerto al "Vescovo" un quantitativo di droga non meglio specificato, sulla scorta delle conversazioni intercettate nei giorni 16 e 17 dicembre 2017, dalle quali i giudici del merito hanno tratto la dimostrazione dell'offerta di stupefacente, avendo manifestato la sua disponibilità a procurare lo stupefacente, contenuto delle conversazioni contestato dall'imputato in via, peraltro, generica.Al riguardo, la condotta criminosa di offerta di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 — 03).

Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. , 4:

5.1. Il primo motivo di ricorso con curr contesta il contenuto dell'intercettazione ambientale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 248, e il valore probatorio della stessa è inammissibile perché volto alla prospettazione di una diversa e alternativa ricostruzione fattuale secondo cui — pur ammessa la riferibilità del dialogo a quantitativi di denaro e all'attività di spaccio posta in essere dal Malvone e Attianese, non sarebbe chiara l'attualità dell'attività illecita.

Il motivo, che è anche ripetitivo della stessa censura già svolta nei motivi di appello, è stato disatteso da quei giudici con motivazione congrua e immune da rilievi di illogicità manifesta.

A pag. 11, i giudici dell'impugnazione, condividendo la ricostruzione operata dal primo giudice secondo cui l'Oppio aveva il ruolo di staffetta in ausilio dell'Attianese, alle dipendenze del Malvone, hanno argomentato come la lettura integrale della citata conversazione rendeva un quadro probatorio di continuata attività di spaccio che egli svolgeva durante il tempo in cui è stato monitorato e che fonda la contestazione di cui al capo 36 per cui vi è affermazione di responsabilità.

5.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.

Rileva ilgollegio ) ii(.,=1,, «.. las • ?MI che il giudice dell'impugnazione ha motivato la mancata concessione in ragione dell'assenza di elementi positivi per concederle, non rilevando la confessione resa nell'evidenza dei fatti.

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato.

Ne consegue che, quando la relativa richiesta, come quella formulata in via del tutto generica nei motivi di appello, non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610).

Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 8 L. L1.1.4

6. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

6.1. I ricorrenti hanno rinunciato ai motivi inerenti all'affermazione della responsabilità limitando l'impugnazione sul diniego di riconoscimento del fatto lieve ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sul trattamento sanzionatorio previa esclusione della recidiva e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Deve ricordarsi che la rinuncia ad uno o più motivi di appello circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi.

Ciò premesso, la sentenza impugnata ha, con riguardo al capo 2) per cui vi è affermazione di responsabilità, argomentato l'esclusione della fattispecie di lieve entità, pur in assenza di un dato quantitativo, in ragione del riferimento alla somma di denaro di C 430.000,00 nella disponibilità del Malvone e Attianese (cfr. conv.3712/2017 a bordo dell'autovettura Citroen), dalla fitta rete di contatti da cui ha tratto il convincimento dell'inserimento degli imputati in circuiti criminali organizzati dediti al traffico di stupefacenti idoneo ad assicurare una "diffusa vendita" (cfr. pag. 16).

Contrariamente all'assunto difensivo, la corte territoriale ha valorizzato una pluralità di elementi, e non solo il dato ricavabile dalla disponibilità della somma di denaro, da cui ha tratto l'esclusione della minima .e. offensività della condotta in aderenza ai principi reiteratamente espressiVribaditi da ultimo dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018.

M., Rv. 274076 - 02), secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione). 6.2 Quanto alla ritenuta applicazione della recidiva, contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata, seppur con motivazione succinta (cfr. pag. 16), ha argomentato la maggiore pericolosità degli imputati derivante dalla pluralità di condanne anche specifiche degli stesssicchè la ricaduta nel reato era sintomatica di una maggiore pericolosità.

La corte territoriale è pervenuta a riconoscere gli effetti della recidiva all'esito di una motivazione e non già, come sostiene la difesa, in via automatica ai sensi dell'art. 99 comma 5 cod.pen., da cui la denunciata violazione di legge.

Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., rispetto la quale, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 185/2015 va ugualmente argomentata l'applicazione, avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che ne disponeva obbligatoriamente l'applicazione.

Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Proprio con richiamo alla omogeneità dei reati oggetto della recidiva ha ancorato il giudizio di maggiore pericolosità, sicchè, contrariamente all'assunto difensivo, ha positivamente individuato e dato atto delle ragioni per operare l'aumento di pena previsto dalla menzionata aggravante.

6.3. Infine, anche il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. è sorretto da congrua motivazione (cfr. 16) rispetto la quale i ricorrenti non contestano criticamente le ragioni della decisione limitandosi a rilevare la rinuncia ai motivi e la confessione che neppure risulta dalla sentenza impugnata.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con tutte le conseguenze di legge.

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per la proposizione di una censura meramente fattuale diretta a sollecitare una diversa valutazione de compendio probatorio che escluderebbe il coinvolgimento dell'imputato.

Secondo il ricorrente la corte territoriale avrebbe reso una motivazione acritica là dove aveva affermato che dalla conversazione ambientale captata all'interno del veicolo [OSCURATO:PERSONA], emergeva nettamente che il Nasto si era recato a Frignano, luogo di domicilio dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], e che l'auto si era fermata nel piazzale antistante il distributore di carburante ubicato all'altezza di Succivo dove [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano agganciato il [OSCURATO:PERSONA] e si erano recati a casa di quest'ultimo dove avevano caricato lo stupefacente.

Errata sarebbe la ricostruzione del fatto storico posto che non risulterebbe su quale piazzale l'Attianese e il Nasto avrebbero agganciato i Larzi, mentre risulterebbe soltanto che il veicolo si era fermato nell'area di servizio, dopo il rifornimento di carburante, luogo ove non si era registrata la presenza del [OSCURATO:PERSONA], e poi che il veicolo si era fermato nel Comune di Frignano luogo nel quale era captato un breve dialogo tra un uomo e una donna in lingua straniera.

Inoltre, il Malvone aveva scagionato l'imputato.

Già l'esposizione sintetica del motivo rende evidente l'inammissibilità del dedotto vizio di motivazione che, per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.

E' noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario.

La corte territoriale ha confermato la responsabilità penale in relazione al capo 29) per avere procurato sostanza stupefacente tipo marijuana del peso di KG 15 consegnandola ad Attianese e Nasto che la trasportavano per conto del Malvone, sulla scorta della ricostruzione fattuale operata sulla base delle conversazioni ambientali registrate sull'auto tra Attianese e Nasto da cui ha tratto la conclusione, in continuità con la sentenza di primo grado, che il [OSCURATO:PERSONA] era un fornitore del Malvone e che la sostanza stupefacente era stata consegnata nel luogo di domicilio del [OSCURATO:PERSONA] all'Attianese e Nasto per il trasporto.

Significativa è, per la corte territoriale, la circostanza che erano state registrati i fruscii della plastica e una frase in lingua straniera di un uomo e di una donna, elementi che, sempre secondo i giudici territoriali, rendevano non rilevante l'affermazione del Malvone tesa a scagionare l'imputato atteso che il Malvone aveva ammesso di avere comprato Kg 5 poi rivenduti e terzi (capo 20 stralciato) ed aveva reso dichiarazioni del tutto generiche sui suoi fornitori.

Si tratta di motivazione non manifestamente illogica e fondata sul panorama probatorio non qui rivisitabile.

Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.

8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

8.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Come affermato da Questa corte di legittimità non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296 — 01; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, Rv. 272745 — 01).

Di conseguenza, la sentenza impugnata ha corretto/applicato l'art. 99 cod.pen. riconoscendo la recidiva in ragione dei precedenti penali del 2016 e 2014, a nulla rilevando che sia stata riconosciuto il vincolo della continuazione tra le due pronunce.

8.2. E' parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso.

Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione e in presenza di confessione "tardiva".

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato.

Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610), elementi che neppure il ricorrente allega con il ricorso per cassazione al di fuori del riferimento alla confessione che la corte territoriale ha ritenuto non valutabile per una mitigazione del trattamento sanzionatorio perché tardiva.

A tale riguardo, infine, va ricordato che è legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con la esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza laddove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (Sez, 6, n. 11732 del 27/01/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252229).

Per il resto, il ricorrente non indica altri elementi positivi su cui fondare il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.pen.

Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 01DQ4ZY - nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sost. degli avv. [OSCURATO:PERSONA], Forte, Formisano e Chiummarriello che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi di Attianese, Rispoli, Oppio, Nasto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Napoli, decidendo sull'appello proposto dagli imputati ha, così, statuito: Preso atto della rinuncia ai motivi di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il fatto di reato di cui al capo 2) nella ipotesi di cui all'articolo 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni 5 mesi 9 ggiorni 10 di reclusione e C 29.000,00 di multa; riqualificato il reato più grave di cui al capo 50) contestato a RispQli Raffaele nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 4. ‘4.21,1; 309, rideterminatala penarnflitta nella misura di anni 5 mesi 11 giorni 3 di reclusione e C 13.333,00 di multa. Riqualificato il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'articolo 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre mesi quattro di reclusione e 16.000 C di multa. Esclusa la continuazione, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due)rnesi quattro)giorni 27 di reclusione e 7.778 C di multa Esclusa la recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha rideterminato la pena al 4'Am> medesimo inflitta in anni uno, mesi 10 di reclusione e 4333rdi multa. Su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen.,40, rn*D(otti pylutgla pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre mesi sei e 29 giorni di reclusione e 11.800 C di multa e au„[OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre)mesi Siglami 14 di reclusione e 11.851\rdi multa. ConfermatTa sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Hanno presentato ricorsi personali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tutti i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi qui enunciati in modo sintetico, nei limiti necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 11‘441" 2.1. L'avv. R. Chiummariello, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all'erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e il vizio di motivazione per travisamento della prova. La corte territoriale avrebbe riqualificato il fatto di cui al capo 2) nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenendo che non vi fosse certezza, atteso che si versava ir ipotesi di droga c.d. parlata, del dato qualitativo della sostanza stupefacente, -t-r-ty9tisa~ il contenuto dell'unica prova - intercettazioni telefoniche, la cui lettura congiunta avrebbe dovuto condurre all'assoluzione) non essendo stata raggiunta la prova che il contenuto delle conversazioni avesse ad oggetto traffici illeciti in materia di sostanze stupefacenti. La tenuta logica della motivazione sarebbe carente laddove i giudici territoriali, diversamente dal primo giudice, avrebbero ritenuto provata la cessione di Kg. 5/6 di hashish o marijuana sulla base della somma di denaro di € 430.000,00, di cui si faceva cenno nel corso di una intercettazione ambientale, che il giudice di primo grado fondava per ritenere integrata la cessione di cocaina. A tale riguardo, evidenzia il difensore, che il ricorrente era stato assolto, nel procedimento che era uno stralcio del presente processo, ritenendo non provata la responsabilità penale/ non potendo trarre la prova del fatto dalle conversazioni telefoniche. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., in relazione al diniego di riconoscimento del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in assenza di dato ponderale, -C motivazione apparente. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.penfmancanza di motivazione. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., in relazione al trattamento sanzionatoriofviolazione dell'art. 133 cod.pen. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di cui alli rt. 606, comma 1, lett. A b) cod.proc.pen., in relazione al trattamento sanzionatorio violazione dell'art. 133 cod.pen. 2.4. L'avv. M. Formisano, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., in relazione al trattamento sanzionatorioi,ifv4iolazione dell'art. 133 cod.pen. La corte territoriale, dopo avere ricondotto il fatto di cui al capo 50) nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309/avrebbe reso una motivazione contraddittoria nella determinazione della pena base nel massimo edittale di anni quattro di reclusione e non adeguata alla posizione giuridica dell'imputato rispetto agli altri imputati )come [OSCURATO:PERSONA] che ha concordato la pena ex art. 599 bis cod.proc.pen. 2.5. L'avv. P. Morra, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all'affermazione della responsabilità con riferimento al capo 24)A/travisamento della prova. La corte territoriale avrebbe travisato il contenuto delle conversazioni registrate dalle quali avrebbe ritenuto che "gli accordi erano già stati stipulati" sostenendo così la piena disponibilità della droga in capo all'imputato, laddove, invece, non risultava che lo stupefacente fosse stato offerto al 'Vescovo' e che nemmeno avesse manifestato la disponibilità a procurargliela essendovi stata la mera intenzione dell'Attianese a contattare il vecchio cliente 'Vescovo', sicchè sulla base delle conversazioni registrate tra il 16 e 17 dicembre 2017 non si evincerebbe la dimostrazione del fatto di reato contestato. 2.6. L'avv. P. Morra, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all'illogicità della motivazione e travisamento della prova non avendo l'Oppio reso alcuna confessione e non potendol*trarre la prova della penale responsabilità dall'intercettazione ambientale riportata in sentenzaVmotivazione meramente apparente. La corte territoriale avrebbe reso una motivazione meramente apparente non avendo sottoposto a concreto vaglio le doglianze difensive che rappresentavano come la conversazione riportata era riferita ad un'attività di spaccio non attuale. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.penykizio di motivazione)avendo il ricorrente allegato, come elemento positivo, le gravissime condizioni di salute dell'imputato. 2.7. L'avv. V. Calabrese, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deduce con il primo motivo la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione al diniego di riconoscimento del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui al capo 2) e al vizio di motivazione.La corte territoriale dopo avere riqualificato il fatto di cui al capo 2) nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in assenza di prova del dato qualitativo e quantitativo avrebbe escluso il fatto lieve con motivazione illogica fondata sul dato derivante dalle intercettazioni telefoniche della disponibilità della somma di C 430.000,00 che comunque è riferita a dialoghi tra altri soggetti (ambientale tra Malvone e Attianese). Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., in relazipnetal diniego di riconoscimento delle circostanze di cui ArAtMl• all'art. 62 bis cod.pen. e-art. 99 cod.pen., vizio di motivazione. La corte territoriale avrebbe applicato, in via automatica ai sensi dell'art. 99 comma 5 cod.pen., l'aumento di pena per la recidiva, senza argomentare la maggiore pericolosità degli imputati, previsione di aumento automatico dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 251 del 2012 (Corte costituzionale n. 251 del 2012). Quanto al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la corte territoriale non avrebbe considerato l'ammissione dei fatti resa dagli imputati. 2.8. L'avv. P. Morra, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all'illogicità della motivazione e travisamento della prova sulla circostanza che il predetto fosse l'abituale fornitore del Malvone. La Corte territoriale avrebbe confermato la responsabilità penale del ricorrente sulla base del fatto che il medesimo risiede in Frignano, che la polizia giudiziaria aveva sentito due persone parlare in lingua stranieraOhon avrebbe, invece, considerato le dichiarazioni del Malvone che lo scagionavano. La Corte territoriale avrebbe, con motivazione del tutto acritica, mediante copia-incolla della sentenza di primo grado, confermato la responsabilità penale sulla scorta della conversazione ambientale captata all'interno del veicolo [OSCURATO:PERSONA] da cui emergeva, secondo i giudici, che il Nastyb si era recato a Frignano, luogo di domicilio dell'imputato, e che ivi avrebbe caricato lo stupefacente. I giudici del merito non avrebbero reso una motivazione esatta sulla ricostruzione del fatto storico confermando la responsabilità penale sul mero dato che l'imputato risiede nel Comune di Frignano, non risultando invece che sul piazzale di Succivo, Attianese e Nasto avessero agganciato il [OSCURATO:PERSONA], risultando unicamente che il veicolo si era fermato nell'area di servizio e dopo il rifornimento del carburante era ripartito. 2.9. Gli avv. A. Califano e M. Forte, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deducono, con il primo motivo di ricorso, la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all'art. 99 comma 4 cod.pen. e all'illogicità della motivazione. La Corte territoriale sarebbe in-corsa in una violazione di legge penale per aver ritenuto sussistente la recidiva, ai sensi dell'articolo 99 comma 4 cod.pen., in difetto dei presupposti di legge. In particolare la precedente condanna del 2016, citata in sentenza)sulla scorta della quale era stata ritenuta sussistente l'aggravante, riguardava un reato ritenuto in continuazione con una precedente condanna, sicchè mancherebbero i presupposti di legge per ritenere sussistente la recidiva qualificata. Con un secondo motivo deducono la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. in presenza di ammissione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile in relazione ai primi due motivi di ricorso. 1.1. Manifestamente infondato, ed anche in parte connotato da genericità estrinseca, è il primo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione, anche con il travisamento della prova, in punto affermazione della responsabilità penale in relazione alla fattispecie - come riqualificata dal giudice dell'impugnazione di violazione dell'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Al netto della contestazione generica sulla interpretazione del contenuto delle conversazioni registrate, che non si confronta con la decisione impugnata che, a pag. 13, ha ritenuto provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che oggetto della contrattazione sia sostanza stupefacente e non autovetture posto che nel corso di numerosi dialoghi captati il riferimento alle autovetture viene fatto dal solo Attianese, mentre mai il [OSCURATO:PERSONA] discute apertamente di autovetture, la motivazione della sentenza appare congrua, logica là dove, dopo avere rilevato che i fatti oggetto del processo traevano la loro origine dall'arresto di [OSCURATO:PERSONA] perché colto in possesso di marijuana, e dalle successive indagini svolte che avevano disvelato i fatti qui oggetto di contestazione, ha ritenuto che in assenza di prova certa della qualità dello stupefacente, doveva privilegiarsi la soluzione interpretativa più favorevole riqualificando il fatto contestato sub 2) nella violazione di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ma non nella fattispecie lieve di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, attesa l'offensività della condotta non minima avuto riguardo alla fitta reti di contatti dell'imputato che dimostra il suo pieno inserimento nel narcotraffico. Si tratta di motivazione che non presta irefianco a rilievi di illogicità posto che in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il giudice può attingere dalle diverse fonti di prova acquisite agli atti elementi di conoscenza per stabilire la natura della sostanza in caso di droga parlata e, dall'altro, non è irragionevole né manifestamente illogico ritenere la fattispecie relativa a droghe leggere, gravando sul pubblico ministero il rischio di mancata prova in ordine agli elementi a carico dell'imputato (Sez. 6, n. 47523 del 29/10/2013, Rv. 257836 — 01). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile perché non si confronta con la sentenza impugnata, da cui la genericità estrinseca, là dove la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è stata esclusa in ragione della fitta reti di contatti dell'imputato che dimostra il suo pieno inserimento nel narcotraffico, ratio decidendi non specificatamente censurata. La Corte d'appello con motivazione congrua ha fatto buon governo dei principii, più volte stabiliti da questa Suprema Corte, secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità di cui al d.D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (da ultimo, v. Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, dep. 23/06/2014, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, dep. 26/09/2013, Rv. 256610). In applicazione di tale regula iuris, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto, confermando la decisione del giudice di primo grado, di escludere che la lesione del bene giuridico protetto fosse di lieve entità, facendo riferimento, con motivazione immune da vizi logico-giuridici in questa sede rilevabili, alle circostanze dell'azione come sopra descritte. 1.3 È fondato il terzo motivo di ricorso non avendo la corte territoriale risposto alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1.4. La sentenza va, sul punto, annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della corte d'appello di Napoli. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché proposti personalmente dalla parte dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuale e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il ricorrente ha rinunciato ai motivi inerenti all'affermazione della responsabilità limitando l'impugnazione sul trattamento sanzionatorio previo riconoscimento del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 con riguardo al capo 50) con riferimento al diverso trattamento riservato ai coimputati. Deve ricordarsi che la rinuncia ad uno o più motivi di appello circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha determinato la pena base nella misura massima prevista di anni quattro di reclusione evidenziando (cfr. pag. 19) l'organizzazione nello svolgimento dell'attività illecita e la capacità di diffondere lo stupefacente in maniera capillare tenuto conto del "del giro di clienti abituali". 3.1. La Corte d'appello ha confermato il trattamento sanzionatorio sulla base di una valutazione che, in quanto non manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di legittimità, a nulla rilevando il diverso trattamento dei coimputati. Al riguardo, come affermato da consolidata giurisprudenza in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, dovendosi valutare la posizione di ciascun imputato singolarmente i valtjal -t-/ avuto riguardo alla sua concreta partecipazione nel reato e alle sue - condizioni soggettive, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839 - 01; Sez. 3, n. 51002 del 25/05/2018, Rv. 274091 - 01; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264033) situazione peraltro neppure rappresentata limitandosi il ricorrente ad invocare un generico raffronto con il trattamento dei coimputati. Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per la proposizione di una censura meramente fattuale diretta a sollecitare una diversa valutazione deZ compendio probatorio che escluderebbe il coinvolgimento dell'imputato} non avendo questi raggiunto alcun accordo sul quantitativo e sul prezzo dello stupefacente, né avrebbe manifestato la disponibilità di procurarlo al Vescovo,non essendo avvenuto il presunto scambio il 18/12/2017 L'imputato è stato condannato in relazione all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] per avere offerto al "Vescovo" un quantitativo di droga non meglio specificato, sulla scorta delle conversazioni intercettate nei giorni 16 e 17 dicembre 2017, dalle quali i giudici del merito hanno tratto la dimostrazione dell'offerta di stupefacente, avendo manifestato la sua disponibilità a procurare lo stupefacente, contenuto delle conversazioni contestato dall'imputato in via, peraltro, generica.Al riguardo, la condotta criminosa di offerta di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 — 03). Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. , 4: 5.1. Il primo motivo di ricorso con curr contesta il contenuto dell'intercettazione ambientale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 248, e il valore probatorio della stessa è inammissibile perché volto alla prospettazione di una diversa e alternativa ricostruzione fattuale secondo cui — pur ammessa la riferibilità del dialogo a quantitativi di denaro e all'attività di spaccio posta in essere dal Malvone e Attianese, non sarebbe chiara l'attualità dell'attività illecita. Il motivo, che è anche ripetitivo della stessa censura già svolta nei motivi di appello, è stato disatteso da quei giudici con motivazione congrua e immune da rilievi di illogicità manifesta. A pag. 11, i giudici dell'impugnazione, condividendo la ricostruzione operata dal primo giudice secondo cui l'Oppio aveva il ruolo di staffetta in ausilio dell'Attianese, alle dipendenze del Malvone, hanno argomentato come la lettura integrale della citata conversazione rendeva un quadro probatorio di continuata attività di spaccio che egli svolgeva durante il tempo in cui è stato monitorato e che fonda la contestazione di cui al capo 36 per cui vi è affermazione di responsabilità. 5.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. Rileva ilgollegio ) ii(.,=1,, «.. las • ?MI che il giudice dell'impugnazione ha motivato la mancata concessione in ragione dell'assenza di elementi positivi per concederle, non rilevando la confessione resa nell'evidenza dei fatti. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta, come quella formulata in via del tutto generica nei motivi di appello, non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 8 L. L1.1.4 6. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 6.1. I ricorrenti hanno rinunciato ai motivi inerenti all'affermazione della responsabilità limitando l'impugnazione sul diniego di riconoscimento del fatto lieve ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sul trattamento sanzionatorio previa esclusione della recidiva e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Deve ricordarsi che la rinuncia ad uno o più motivi di appello circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha, con riguardo al capo 2) per cui vi è affermazione di responsabilità, argomentato l'esclusione della fattispecie di lieve entità, pur in assenza di un dato quantitativo, in ragione del riferimento alla somma di denaro di C 430.000,00 nella disponibilità del Malvone e Attianese (cfr. conv.3712/2017 a bordo dell'autovettura Citroen), dalla fitta rete di contatti da cui ha tratto il convincimento dell'inserimento degli imputati in circuiti criminali organizzati dediti al traffico di stupefacenti idoneo ad assicurare una "diffusa vendita" (cfr. pag. 16). Contrariamente all'assunto difensivo, la corte territoriale ha valorizzato una pluralità di elementi, e non solo il dato ricavabile dalla disponibilità della somma di denaro, da cui ha tratto l'esclusione della minima .e. offensività della condotta in aderenza ai principi reiteratamente espressiVribaditi da ultimo dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076 - 02), secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione). 6.2 Quanto alla ritenuta applicazione della recidiva, contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata, seppur con motivazione succinta (cfr. pag. 16), ha argomentato la maggiore pericolosità degli imputati derivante dalla pluralità di condanne anche specifiche degli stesssicchè la ricaduta nel reato era sintomatica di una maggiore pericolosità. La corte territoriale è pervenuta a riconoscere gli effetti della recidiva all'esito di una motivazione e non già, come sostiene la difesa, in via automatica ai sensi dell'art. 99 comma 5 cod.pen., da cui la denunciata violazione di legge. Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., rispetto la quale, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 185/2015 va ugualmente argomentata l'applicazione, avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che ne disponeva obbligatoriamente l'applicazione. Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Proprio con richiamo alla omogeneità dei reati oggetto della recidiva ha ancorato il giudizio di maggiore pericolosità, sicchè, contrariamente all'assunto difensivo, ha positivamente individuato e dato atto delle ragioni per operare l'aumento di pena previsto dalla menzionata aggravante. 6.3. Infine, anche il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. è sorretto da congrua motivazione (cfr. 16) rispetto la quale i ricorrenti non contestano criticamente le ragioni della decisione limitandosi a rilevare la rinuncia ai motivi e la confessione che neppure risulta dalla sentenza impugnata. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con tutte le conseguenze di legge. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per la proposizione di una censura meramente fattuale diretta a sollecitare una diversa valutazione de compendio probatorio che escluderebbe il coinvolgimento dell'imputato. Secondo il ricorrente la corte territoriale avrebbe reso una motivazione acritica là dove aveva affermato che dalla conversazione ambientale captata all'interno del veicolo [OSCURATO:PERSONA], emergeva nettamente che il Nasto si era recato a Frignano, luogo di domicilio dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], e che l'auto si era fermata nel piazzale antistante il distributore di carburante ubicato all'altezza di Succivo dove [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano agganciato il [OSCURATO:PERSONA] e si erano recati a casa di quest'ultimo dove avevano caricato lo stupefacente. Errata sarebbe la ricostruzione del fatto storico posto che non risulterebbe su quale piazzale l'Attianese e il Nasto avrebbero agganciato i Larzi, mentre risulterebbe soltanto che il veicolo si era fermato nell'area di servizio, dopo il rifornimento di carburante, luogo ove non si era registrata la presenza del [OSCURATO:PERSONA], e poi che il veicolo si era fermato nel Comune di Frignano luogo nel quale era captato un breve dialogo tra un uomo e una donna in lingua straniera. Inoltre, il Malvone aveva scagionato l'imputato. Già l'esposizione sintetica del motivo rende evidente l'inammissibilità del dedotto vizio di motivazione che, per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. E' noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario. La corte territoriale ha confermato la responsabilità penale in relazione al capo 29) per avere procurato sostanza stupefacente tipo marijuana del peso di KG 15 consegnandola ad Attianese e Nasto che la trasportavano per conto del Malvone, sulla scorta della ricostruzione fattuale operata sulla base delle conversazioni ambientali registrate sull'auto tra Attianese e Nasto da cui ha tratto la conclusione, in continuità con la sentenza di primo grado, che il [OSCURATO:PERSONA] era un fornitore del Malvone e che la sostanza stupefacente era stata consegnata nel luogo di domicilio del [OSCURATO:PERSONA] all'Attianese e Nasto per il trasporto. Significativa è, per la corte territoriale, la circostanza che erano state registrati i fruscii della plastica e una frase in lingua straniera di un uomo e di una donna, elementi che, sempre secondo i giudici territoriali, rendevano non rilevante l'affermazione del Malvone tesa a scagionare l'imputato atteso che il Malvone aveva ammesso di avere comprato Kg 5 poi rivenduti e terzi (capo 20 stralciato) ed aveva reso dichiarazioni del tutto generiche sui suoi fornitori. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica e fondata sul panorama probatorio non qui rivisitabile. Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 8.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come affermato da Questa corte di legittimità non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296 — 01; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, Rv. 272745 — 01). Di conseguenza, la sentenza impugnata ha corretto/applicato l'art. 99 cod.pen. riconoscendo la recidiva in ragione dei precedenti penali del 2016 e 2014, a nulla rilevando che sia stata riconosciuto il vincolo della continuazione tra le due pronunce. 8.2. E' parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione e in presenza di confessione "tardiva". Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610), elementi che neppure il ricorrente allega con il ricorso per cassazione al di fuori del riferimento alla confessione che la corte territoriale ha ritenuto non valutabile per una mitigazione del trattamento sanzionatorio perché tardiva. A tale riguardo, infine, va ricordato che è legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con la esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza laddove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (Sez, 6, n. 11732 del 27/01/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252229). Per il resto, il ricorrente non indica altri elementi positivi su cui fondare il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Co
Sentenza Cassazione n. 10379/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris