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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 24831/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese ed onorari di difesa del presente giudizio di legittimità (come da rispettive note); [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 luglio 2021 la Corte di appello di Messina, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitti, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di lesioni personali in danno del fratello [OSCURATO:PERSONA] e della cognata [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione (con il beneficio della sospensione condizionale), al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza e al risarcimento del danno (da liquidarsi in separata sede) in favore dei congiunti, costituitisi parte civile.

2. Avverso la sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione degli artt. 111 Cost., 6 Carta E.D.U., 178 s., 603 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), adducendo che il Tribunale (con ordinanze in data 28 febbraio 2019 e 10 ottobre 2019) avrebbe erroneamente revocato l'ammissione dei testi della difesa perché non citati nel termine (fissato dal Giudice) di almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, nonostante la citazione (sia pure cinque giorni prima dell'udienza) fosse andata a buon fine e senza che lo stesso Tribunale ne abbia ritenuto la superfluità.

La Corte territoriale avrebbe rigettato in parte qua l'appello richiamando princìpi giurisprudenziali relativi all'omessa citazione dei testimoni, che nella specie non ricorre, e che comunque non comporterebbe ex se la decadenza dalla prova (come chiarito dalla giurisprudenza).

Nella specie, pertanto, sarebbe stato compresso il diritto dell'imputato di difendersi provando.

2.2. Con il secondo motivo — richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 582 e 585 cod. pen. 192 e 533 cod. proc. pen. - è stato denunciato il vizio di motivazione sull'attendibilità delle persone offese, ritenuta nonostante le doglianze sollevate con l'atto di appello e nonostante già il primo Giudice avesse compiuto una valutazione frazionata del loro narrato; sul punto la Corte di merito avrebbe motivato «sbrigativamente»; e si è assunto che nella specie occorreva valutare pure le condizioni fisiche dell'imputato (che, come rilevato dagli operanti, presentava lesioni) e considerare che il narrato delle persone offese, per vero incoerente e in parte non veridico, non ha trovato riscontro in quanto riportato dalla polizia giudiziaria; che non sarebbe stata fornita alcuna motivazione sulle dichiarazioni a discarico (segnatamente la testimonianza della moglie dell'imputato, dalla quale emergerebbe, in particolare, che quest'ultimo era stato aggredito dal fratello e dalla cognata, che la lite in discorso era stata determinata dal parcheggio della propria vettura da parte di [OSCURATO:PERSONA] in maniera tale da impedire all'imputato di accedere in loco col camion, che solo l'imputato aveva riportato conseguente lesive; nonché le dichiarazioni spontanee dell'imputato, che ha affermato di esser stato aggredito) .2.3.

Con il terzo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 52, 582 e 585 cod. pen. - sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla legittima difesa, negata nell'erroneo presupposto nel caso di specie le persone offese si siano limitate a parcheggiare l'automobile in maniera tale da impedire l'accesso all'imputato, laddove sarebbe emerso che il ricorrente è stato da loro aggredito e avrebbe reagito in maniera proporzionata per difendersi dall'ingiusta offesa posta in essere dal fratello.

2.4. Con il quarto motivo - sub specie dell'art. 606, comma i., lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62, comma 1, n. 2., 582 e 585 cod. pen. - sono stati denunciati la violazione legge penale e il vizio di motivazione con riguardo all'esclusione della circostanza della provocazione, che la Corte di appello avrebbe negato non considerando l'aggressione patita dall'imputato e il reato di violenza privata posto in essere dalle persone offese, affermando invece che nella specie si sia verificato «un eccesso di condotta particolarmente violenta rispetto all'interesse da tutelare». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo difetta della necessaria specificità.

È, infatti, dirimente considerare che la difesa si è limitata a ripercorrere le cadenze processuali che hanno condotto alla revoca dell'ammissione delle prove orali in discorso, omettendo del tutto di precisare «in che termini queste fossero rilevanti ai fini della decisione: "Se non è infatti in discussione il diritto dell'imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testimoni, va peraltro ricordato come tale diritto trovi un limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, talché il ricorrente non può lamentare la lesione del proprio diritto di difesa se non consente di apprezzare la sua portata nel contesto processuale di riferimento"» (così condivisibilmente Sez. 5, n. 53705 del 21/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], n.m., che richiama la motivazione di Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015 dep. 2016, Lanzafarne, Rv. 267559 - 01)».

2. Il secondo motivo è generico, nella parte in cui ha assunto la mancata disamina delle censure formulate con l'atto di appello, senza indicarle (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01) e nella parte in cui ha inteso censurare la sentenza impugnata adducendo che il primo Giudice - che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i fatti in contestazione - aveva compiuto una valutazione frazionata del narrato degli offesi; e nel resto ha finito col prospettare irritualmente in questa sede una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta dai Giudici di merito, senza neppure dedurre con la necessaria specificità un travisamento della prova, non valendo in tal senso la generica allegazione del mancato apprezzamento di tutti gli elementi in atti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 3 4/1

3. Il terzo motivo è parimenti generico per il medesimo ordine di ragioni, oltre che perché è fondato sulla dedotta aggressione all'imputato esclusa dalla sentenza impugnata (che ha affermato che è stato l'imputato a colpire con calci e pugni i congiunti) ed assunta dalla difesa richiamando in sostanza quanto prospettato con il secondo motivo; e perché ha addotto in maniera del tutto assertiva la sussistenza della proporzione tra il fatto dell'imputato e la condotta aggressiva che avrebbe subito.

4. Il quarto motivo difetta di specificità per la dirimente considerazione che non si è confrontato con l'iter posto a fondamento del provvedimento impugnato, che ha escluso i presupposti della provocazione in ragione del difetto di adeguatezza tra il fatto ingiusto altrui - che avrebbe determinato lo stato d'ira - e la reazione dell'imputato, e ciò in maniera conforme alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, al fine della sussistenza dell'attenuante in discorso, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M., Rv. 271799 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375 - 01; Sez. 1,n. 6913 del 29/04/1992, Terrazzino, Rv.190558 - 01), profilo che il ricorso non ha censurato.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

Non deve disporsi la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili poiché esse - nelle rispettive conclusioni, del medesimo tenore - non hanno effettivamente argomentato sui motivi di impugnazione proposti (compiendo pure un generico richiamo a quanto già dedotto innanzi ai Giudici di merito; cfr. Sez. 11, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese ed onorari di difesa del presente giudizio di legittimità (come da rispettive note); [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 luglio 2021 la Corte di appello di Messina, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitti, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di lesioni personali in danno del fratello [OSCURATO:PERSONA] e della cognata [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione (con il beneficio della sospensione condizionale), al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza e al risarcimento del danno (da liquidarsi in separata sede) in favore dei congiunti, costituitisi parte civile. 2. Avverso la sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione degli artt. 111 Cost., 6 Carta E.D.U., 178 s., 603 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), adducendo che il Tribunale (con ordinanze in data 28 febbraio 2019 e 10 ottobre 2019) avrebbe erroneamente revocato l'ammissione dei testi della difesa perché non citati nel termine (fissato dal Giudice) di almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, nonostante la citazione (sia pure cinque giorni prima dell'udienza) fosse andata a buon fine e senza che lo stesso Tribunale ne abbia ritenuto la superfluità. La Corte territoriale avrebbe rigettato in parte qua l'appello richiamando princìpi giurisprudenziali relativi all'omessa citazione dei testimoni, che nella specie non ricorre, e che comunque non comporterebbe ex se la decadenza dalla prova (come chiarito dalla giurisprudenza). Nella specie, pertanto, sarebbe stato compresso il diritto dell'imputato di difendersi provando. 2.2. Con il secondo motivo — richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 582 e 585 cod. pen. 192 e 533 cod. proc. pen. - è stato denunciato il vizio di motivazione sull'attendibilità delle persone offese, ritenuta nonostante le doglianze sollevate con l'atto di appello e nonostante già il primo Giudice avesse compiuto una valutazione frazionata del loro narrato; sul punto la Corte di merito avrebbe motivato «sbrigativamente»; e si è assunto che nella specie occorreva valutare pure le condizioni fisiche dell'imputato (che, come rilevato dagli operanti, presentava lesioni) e considerare che il narrato delle persone offese, per vero incoerente e in parte non veridico, non ha trovato riscontro in quanto riportato dalla polizia giudiziaria; che non sarebbe stata fornita alcuna motivazione sulle dichiarazioni a discarico (segnatamente la testimonianza della moglie dell'imputato, dalla quale emergerebbe, in particolare, che quest'ultimo era stato aggredito dal fratello e dalla cognata, che la lite in discorso era stata determinata dal parcheggio della propria vettura da parte di [OSCURATO:PERSONA] in maniera tale da impedire all'imputato di accedere in loco col camion, che solo l'imputato aveva riportato conseguente lesive; nonché le dichiarazioni spontanee dell'imputato, che ha affermato di esser stato aggredito) .2.3. Con il terzo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 52, 582 e 585 cod. pen. - sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla legittima difesa, negata nell'erroneo presupposto nel caso di specie le persone offese si siano limitate a parcheggiare l'automobile in maniera tale da impedire l'accesso all'imputato, laddove sarebbe emerso che il ricorrente è stato da loro aggredito e avrebbe reagito in maniera proporzionata per difendersi dall'ingiusta offesa posta in essere dal fratello. 2.4. Con il quarto motivo - sub specie dell'art. 606, comma i., lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62, comma 1, n. 2., 582 e 585 cod. pen. - sono stati denunciati la violazione legge penale e il vizio di motivazione con riguardo all'esclusione della circostanza della provocazione, che la Corte di appello avrebbe negato non considerando l'aggressione patita dall'imputato e il reato di violenza privata posto in essere dalle persone offese, affermando invece che nella specie si sia verificato «un eccesso di condotta particolarmente violenta rispetto all'interesse da tutelare». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo difetta della necessaria specificità. È, infatti, dirimente considerare che la difesa si è limitata a ripercorrere le cadenze processuali che hanno condotto alla revoca dell'ammissione delle prove orali in discorso, omettendo del tutto di precisare «in che termini queste fossero rilevanti ai fini della decisione: "Se non è infatti in discussione il diritto dell'imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testimoni, va peraltro ricordato come tale diritto trovi un limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, talché il ricorrente non può lamentare la lesione del proprio diritto di difesa se non consente di apprezzare la sua portata nel contesto processuale di riferimento"» (così condivisibilmente Sez. 5, n. 53705 del 21/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], n.m., che richiama la motivazione di Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015 dep. 2016, Lanzafarne, Rv. 267559 - 01)». 2. Il secondo motivo è generico, nella parte in cui ha assunto la mancata disamina delle censure formulate con l'atto di appello, senza indicarle (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01) e nella parte in cui ha inteso censurare la sentenza impugnata adducendo che il primo Giudice - che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i fatti in contestazione - aveva compiuto una valutazione frazionata del narrato degli offesi; e nel resto ha finito col prospettare irritualmente in questa sede una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta dai Giudici di merito, senza neppure dedurre con la necessaria specificità un travisamento della prova, non valendo in tal senso la generica allegazione del mancato apprezzamento di tutti gli elementi in atti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 3 4/1 3. Il terzo motivo è parimenti generico per il medesimo ordine di ragioni, oltre che perché è fondato sulla dedotta aggressione all'imputato esclusa dalla sentenza impugnata (che ha affermato che è stato l'imputato a colpire con calci e pugni i congiunti) ed assunta dalla difesa richiamando in sostanza quanto prospettato con il secondo motivo; e perché ha addotto in maniera del tutto assertiva la sussistenza della proporzione tra il fatto dell'imputato e la condotta aggressiva che avrebbe subito. 4. Il quarto motivo difetta di specificità per la dirimente considerazione che non si è confrontato con l'iter posto a fondamento del provvedimento impugnato, che ha escluso i presupposti della provocazione in ragione del difetto di adeguatezza tra il fatto ingiusto altrui - che avrebbe determinato lo stato d'ira - e la reazione dell'imputato, e ciò in maniera conforme alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, al fine della sussistenza dell'attenuante in discorso, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M., Rv. 271799 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375 - 01; Sez. 1,n. 6913 del 29/04/1992, Terrazzino, Rv.190558 - 01), profilo che il ricorso non ha censurato. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Non deve disporsi la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili poiché esse - nelle rispettive conclusioni, del medesimo tenore - non hanno effettivamente argomentato sui motivi di impugnazione proposti (compiendo pure un generico richiamo a quanto già dedotto innanzi ai Giudici di merito; cfr. Sez. 11, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
Decreto Cassazione n. 24831/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris