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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2025

Cassazione n. 21851/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14470 R.G. anno 2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; imtimati Sez.

I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 avverso la sentenza n. 1113/2024 depositat a il 17 aprile 2024 del la Corte di appello di Milano.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la casa editrice [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ha dedotto quanto segue.

L’attore,illustratore e sceneggiatore di fumetti di ambito fantascientifico, aveva collaborato, a far data dal 2006,con la casa editrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; aveva ideato e sviluppato tra il 2011 e il 2012 il personaggio denominato Kepher, pubblicando i primi quattro episodi relativi a detto personaggio presso la casa editrice [OSCURATO:PERSONA], curandone la sceneggiatura; lo stesso istante aveva contattato [OSCURATO:PERSONA], editore dell’associazione Allagalla di Torino, per procedere alla pubblicazione di altri episodi (più i quattro editi) in un unico volume e aveva sottoposto al predetto editore e a [OSCURATO:PERSONA] l’intera sceneggiatura, edita e inedita, al fine di vagliarla e procedere all’inserimento del c.d. lettering (inserimento del testo sulle tavole illustrate); nel 2013 era stato pubblicato da Allagalla il numero 0 della saga «Kepher», anteprima a fini promozionali in formato saggistico senza lettering; nel corso delle trattative sullecondizioni di pubblicazione, aveva avuto contezza della presenza all’interno delle opere «Orfani»e «Dylan dog», riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], ed edite dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., «di un certo numero di elementi»che evocavano pedissequamente i contenuti della sceneggiatura e le forme grafiche presenti sia nell’edito che Sez.

I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 nell’inedito di ‘Kepher’»; tale replicazione era presente anche all’interno della serie «Agenzia Alpha 36 – il signore del Cosmo » (opera sempre edita da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)la cui sceneggiatura era stata affidata a [OSCURATO:PERSONA], ed analoga attività di plagio veniva riscontrata in relazione all’opera «Phlox», con sceneggiatura di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (edita dalla casa editrice [OSCURATO:SOCIETA]); gli illeciti erano da collegarsi alle condotte di Chiomento e Toraldo, i quali, senza il consenso dell’autore, avevano divulgato l’opera inedita loro consegnata.

Cardinale ha dunque lamentato la violazione del diritto d’autore vantata su di una pluralità di elementi narrativi e figurativi contenuti nell’opera a fumetti, «Kepher», di cui era sceneggiatore.

Ha proposto domande intese all’inibitoria e alla condannadelle controparti alrisarcimento del danno.

Ad eccezione di Toraldo i convenuti si sono costituiti ed è intervenuta in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha respinto le domande proposte.

2. ─ Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], cui hanno resistito i convenuti costituiti in primo grado, è stato respinto dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 17 aprile 2024. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha in sintesi escluso di poter rinvenire profili di identità tra le storie narrate nelle opere in comparazione «desumendoli da frammenti di singole tavole e indicati come quantitativamente significativi», posto che ciò che rilevava, nell’indaginesollecitata, era la valutazione di tutti gli elementi espressivi di cui si componeva l’opera, da qualificarsi come opera collettiva.Ha osservato che il Tribunale, in modo condivisibile , aveva «concluso che le trame narrative delle opere a confronto erano differenti e che le singole contestazioni riguardavano idee largamente ricorrenti nei fumetti e nelle opere fantascientifiche in genere».

Secondo la Corte di appello, Cardinale aveva «proposto un’analisi, dei singoli frammenti delle tavole, svincolata dal contesto narrativo, lamentando, in definitiva, la ripresa di mere idee (presenza di alieni e Sez.

I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 congegni tecnologici, stato febbrile e viaggio onirico, la circostanza che la spalla del protagonista sia un robot), senza fornire un filo logico tra le singole contestazioni e le differenti trame narrative».

In conclusione, la Corte di meritoha condiviso il giudizio del Tribunale secondo cui i frammenti contestati mancavano di originalità ed erano comunque inidonei, nella loro forma espressiva, ad essere tutelati . [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha infine disatteso il motivo di gravame con cui era stata censurata la statuizione della pronuncia di primo grado circa la condanna dell’attore al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'interveniente societàSergio [OSCURATO:PERSONA].

3. — Per la cassazione della sentenza di appello ricorre [OSCURATO:PERSONA] un'impugnazione articolata in otto motivi cui resistono, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].

Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Col primo motivo si denuncia la v iolazione e falsa applicazione dell’art.2575 c.c. e dell’art. 1 della l. aut. (l. n. 633/1941 ) .

Si censura la sentenza impugnata per aver di fatto escluso in concreto la tutelabilità dell'opera a fumetti quale opera dell'ingegno.

Col secondo motivosi lamenta la falsa applicazione degli artt. 3 e 10 l. aut..

Si deduce essere «[d]el tutto erronea e non giustificata la sottrazione alla tutela autorale delle sequenze contenute in un’opera a fumetti, pure nella prospettiva segnata dalla qualità di opera collettiva che ne viene attribuita».

La pronuncia è sottoposta a censura per aver nella sostanza affermatoche dalla connotazione dell'opera fumettistica come opera collettiva discenderebbero limitazioni alla tutela autorale che sono del tutto prive di riscontro.

Col terzo mezzo ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2, n. 4, l. aut..

Avrebbe errato la sentenza impugnata ad affermare che l'unico aspetto tutelabile dell'opera a fumetti sia la complessiva trama narrativa; muovendodal rilievo per cui l’art. 2, n. 4, Sez.

I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 l. aut. conferisce tutela alla scenografia, si rileva che la riproduzione degli elementi di una vignetta o di una sequenza recherebbero un vulnus all'operasuscettibile di essere denunciata giudizialmente quale violazione del diritto d'autore.

2. ― I tre motivi si prestano a una tr a ttazione congiunta, risultando connessi.

Il nucleo argomentativo della sentenza impugnatasi riassume in ciò: le trame delle opere poste a confronto risultavano essere tra loro differentie le identità denunciate riguardavano mere idee, intese come espedienti narrativi comunemente impiegati nella fumettistica e nella letteraturafantascientifica.

Occorre premettere che in tema di diritto d’autore la creatività dell’opera consiste non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende,e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione(Cass. 12 marzo 2004, n. 5089 ; Cass. 28 novembre 2011, n. 25173; Cass. 29 maggio 2020, n. 10300).

L a creatività è cioè da individuare non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero della sua soggettività: la nozione di opera dell'ingegno va riferita non all'idea in sé, ma agli elementi che ne costituiscono declinazione espressiva (Cass. 10 febbraio 2025, n. 3393).

Va ricordato, altresì, che nella materia che interessa si ha violazione dell'esclusiva non solo quando un 'opera è copiata integralmente, cioè quando vi sia riproduzione abusiva, ma anche nel caso dellacontraffazione, che ricorre quando i tratti essenziali dell'opera anteriore si ripetono in quella successiva(Cass. 2 marzo 2015, n. 4216, non massimata in CED;Cass. 5 luglio 1990, n. 7077).

Sez.

I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 I tratti essenziali dell’opera che non sono passibili di replicazione vanno individuatimuovendo da quanto è frutto della creatività del suo autore; quel che rileva, dunque, è la forma espressiva intesa nella sua soggettività, vale a dire la scelta dell’autore stesso quanto alla rappresentazione dell’idea, non l’idea in quanto tale.

In tal senso, non può parlarsi di plagio, o contraffazione, quando di un’opera originale fumettistica vengano riprodott i singoli m otivi narrativi: e q uesta è il dato oggetto di accertamento da parte della Corte di merito.

Ciò posto, la Corte di appello non ha affatto escluso la tutela dell’opera fumettistica.

L’ affermazione , che pure si rinviene nell a sentenza impugnata (pag. 21) , per cui la protezion e autorale si configura ove «la creatività grafica sia particolarmente accentuata» è ripresa dalla decisione di primo grado (pag. 10) e non assume alcuna centralità sul piano motivazionale:tant’è che l’enunciato non è seguito da precisi riferimenti alla fattispecie oggetto di causa, in modo da chiarireche l’opera di Cardinale non era tutelabile. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale non ha nemmeno ritenuto chein presenza di un’opera collettiva la tutela del diritto d’autore subisca limitazioni: ha bensì condiviso il giudizio del Tribunale secondo cui «[l]’opera a fumetti è il risultato di un’opera letteraria e di un’opera dell’arte del disegnoe riceve tutela come opera collettiva»; ma l’affermazione circa l’insussistenza della contraffazione non risulta in alcun modo condizionatada tale qualificazione giuridica , dal momento che il dato della mancata ripresa, da parte dei convenuti,di elementi dell’opera «Kepher»suscettibili di protezione prescinde da essa .

Va qui rammentato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile la censurache investa un punto della decisione impugnata privo del carattere di decisività(Cass. Sez.

U. 16 ottobre 1972, n. 3081) e che col ricorso per cassazione è necessario venga contestata specificamente la ratio decidendiposta a fondamento della Sez.

I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 pronuncia impugnata (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989).

Il primo e il secondo motivo sono dunque inammissibili.

Anche ilterzo lo è.

E’ escluso infatti, che l a Corte territoriale abbia ritenuto che l'unico aspetto tutelabile dell'opera a fumetti sia la complessiva trama narrativa: ha piuttosto negato essere proteggibili i «frammenti contestati», e cioè proprio quegli«elementi di una vignetta o di una sequenza» che si assume siano stati «copiati oriproposti, per consistenti segmenti, all’interno di altra opera».

3. ― I l quarto motivo op pone l'erronea applicazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c..

Si osserva che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare e a condividere indistintamente ogni valutazione formulatadal Tribunale, laddove andrebbe escluso si possa sussumere nella definizione di fatto di comune esperienza nozioni rientranti nella scienza privata del giudice o elementi valutativi che implichino cognizioni particolari.

4. ― Il mot ivo è inammissibile.

Esso è anzitutto carente di specificità, in quanto non contiene alcuna precisa indicazione quanto alle nozioni di comune esperienza che sarebbero state valorizzate dalla Corte di appello: il ricorrentesi limita infatti a richiamare le parti d ella sentenza di primo grado in cui sarebbero stati menzionati imprecisati tòpoiletterari.

In termini generali va poi rammentato che il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio (da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo) e che ovesi assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l'inveridicità può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non già di ricorso per cassazione (Cass. 15 febbraio 2024, n. 4182 ; Sez.

I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 Cass. 22 maggio 2019, n. 13715).

5. ― Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c..

Viene dedottoche la Corte di appello avrebbe mancato di esporre le ragioni per le qualila valutazione espressa dal Tribunale circa la tutelabilità di specifiche parti dell'opera oggetto di plagio dovesseroconsiderarsi condivisibili; si osserva: «Le ragioni per le quali […] quei segmenti di trame e quelle sequenze o vignette sono da considerare, astrattamente tutelabili, e nel concreto da tutelarsi, esposte nell’atto d’appello, non sono state esaminate né motivatamente valutate».Con lo stesso mezzo di censura si lamenta, poi, che l'istanza rivolta all'ammissione di consulenza tecnica sia stata disattesa senza spiegarne le ragioni.

6. ― Il motivo è infondato.

L’odierno istante aveva sviluppato ilmotivo di appello identificato con la lettera Cin 57 diversi punti ne l quale , secondo quanto precisato in ricorso, era contenuta «la partita esposizione delle ragioni per le quali la valutazione eseguita dal Tribunale in primo grado circa la tutelabilità delle parti di opera che [erano] state evidenziate non [era stata] ritenuta corretta dall'appellante». [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha richiamato la sentenza impugnata recependone, in sintesi, gli argomenti e ha osservato che l’appellante non aveva fornito esaustive risposte alle considerazioni contenute nella sentenza di primo grado, né ulteriori elementi di valutazione.

Ove la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (Cass. Sez.

U. 20 marzo 2017, n. 7074).

Il motivo di ricorso è carente di tali Sez.

I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 indicazioni.

A tal fine non è evidentemente sufficiente assumere che il pertinente motivo di appello conteneva «la partita esposizione delle ragioni per le quali la valutazione eseguita dal Tribunale circa la tutelabilità delle parti dell’opera» che erano controverse «non [era] ritenuta corretta».

Si rileva, al riguardo un difetto di specificità del motivo ex art. 366, n. 6, c.p.c., che ne preclude l’ammissibilità.

Il ricorrente, per la verità, menziona pure un passaggio del proprio atto di gravame in cui aveva lamentato che la pronuncia di primo grado non aveva motivato «il giudizio espresso circa il carattere asseritamente minimale delle contestazioni sollevate»: e tuttavia, a fronte di un rilievo tanto generico è sufficiente richiamare il giudizio espresso al riguardo dallaCorte di merito , secondo cui la sentenza di primo grado aveva all’opposto escluso « l'originalità dei singoli frammenti contestati e, comunque, la loro inidoneità, nella forma espressiva impiegata, a renderli in qualche modo tutelabili».

Quanto all’istanza volta alla nomina del consulente tecnico, essa è stata disattesa proprio in quanto la Corte territoriale ha ritenuto condivisibili i rilievi espressi dal Tribunale circa la non tutelabilità delle parti dell’opera che si assumevano plagiate.Come è noto, la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. 4 luglio 2024, n. 18299; Cass. 13 gennaio 2020, n. 326; Cass. 21 aprile 2010, n. 9461; Cass. 5 luglio 2007, n. 15219).

7. ― I l sesto motivo pro spe tta la violazion e dell’art. 101 c.p.c..

L'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui la Sez.

I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 disaminadel Tribunale quanto alla contraffazione era stata condotta con specificità e aveva portatoa conclusioni sorrette da coerente e congrua motivazione integrerebbe, ad avviso dell'istante, la violazione della norma processuale che impone il contraddittorio in ogni fase del procedimento.

8. ― Il motivo è inammissibile .

Il ricorrente prima imputa alla decisione impugnata di non aver superato la censura quanto alla mancata indicazione dei criteri da utilizzare nell’apprezzamento del plagio , e poi lamenta che la detta pronuncia sarebbe «fondata su criteri che non sono mai stati espressi e non sono stati oggettodi contraddittorio tra le parti»: l’istante, quindi, da un lato deduceche i suddetti criteri non sarebbero stati enunciati e dall’altroassume che lo s arebbero stati, senza che sul punto le parti abbiano avuto la possibilità di interloquire.

Vale qui rammentareche il ricorso per cassazione impone l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero delle lamentate carenze di motivazione (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259).

Si osserva, in secondo luogo, che l’assunto del ricorrente secondo cui la decisione impugnata non avrebbe superato la censura mossa in appello quanto alla mancanza di indicazione dei criteri atti a sorreggere le decisionenulla ha a che vedere col principio del contraddittorio, ma, semmai, con quello della motivazione del provvedimento decisorio (artt. 111 Cost.e 132, n. 4, c.p.c.); e tuttavia l’argomentare della Corte territorialeè, nella parte che qui interessa, diffuso e c ircostanziato, consistendo, oltre che in considerazioni di carattere generale, nella confutazione delle specifiche deduzioni che aveva formulato , al riguardo,l’odierno ricorrente (pagg. 23 s.).

Il vizio motivazionale quindi non si configura, essendo denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente Sez.

I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 rilevante: anomalia chesi esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazionestessa (Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U.7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598).

9. ― Col settimo motivo di ricorso la sentenza impugnata è censurataper falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c..

La Corte di merito non si sarebbe pronunciata su l l'istanza diretta all'ammissione della prova per interrogatorio formale dei convenuti Toraldo e Chiomento: il mezzo istruttorio sarebbe stato idoneo a comprovare che i menzionati convenuti avevano provocato la diffusione dei materiali inediti senza l'autorizzazione dell'attore.

10. ― Il motivo è inammissibile .

La deduzione circa la falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. non coglie nel segno, in quanto le norme indicate non possono riferirsi alla mancata pronuncia sudi una istanza istruttoria.

Semmai può farsi questione di vizio motivazionale, ma una riqualificazione nel senso indicato non gioverebbe al ricorrente.

Il vizio di motivazione per omessa ammissione di una prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. 29 novembre 2024, n. 30721; Cass. 17 giugno 2019, n. 16214).

Nel caso in esame, ladecisività del supposto vizio è insussistente: non si vede quale rilievo possa assumere l’accertamento circa la diffusione de i Sez.

I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 materiali elaborati dal ricorrente, visto che èl’illecito plagiario è stat o escluso.

Proprio quest’ultimo rilievo chiarisce, poi, come il vizio di motivazione debba considerarsi, nel caso in esame, comunque insussistente: infatti, la superfluità dei mezzi istruttori non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza(Cass. 12 luglio 2005,n. 14611; Cass. 2 a prile 2004, n. 6570): è evidente che la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante l’accertamento delle circostanze oggetto del capitolato istruttorio, avendo escluso, come si è detto, che la ripresa di alcuni temi dell’opera fumettistica di Cardinale integrasse una violazione del diritto d’autore.

11. ― L 'ottavo motivo denuncia, infine, la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c..

Si nega che le spese processuali sopportate dalla società [OSCURATO:PERSONA] siano state « causate dalla iniziativa processuale dell'odierno ricorrente».

12. ― Il motivo è infondato.

Come chiarito nella sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.è entrata a far parte del giudizio quale interventore adesivo: ora, l'interventore adesivo diventa parte del giudizio, con la conseguenza che l'attore, in caso di soccombenza, ben può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio(Cass. 24 luglio 2024, n. 20659; Cass.15 marzo 2006, n. 5684).

13. ― Il ricorso è respinto.

14. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna delle parti controricorrenti, in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro Sez.

I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14470 R.G. anno 2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; imtimati Sez. I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 avverso la sentenza n. 1113/2024 depositat a il 17 aprile 2024 del la Corte di appello di Milano. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la casa editrice [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha dedotto quanto segue. L’attore,illustratore e sceneggiatore di fumetti di ambito fantascientifico, aveva collaborato, a far data dal 2006,con la casa editrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; aveva ideato e sviluppato tra il 2011 e il 2012 il personaggio denominato Kepher, pubblicando i primi quattro episodi relativi a detto personaggio presso la casa editrice [OSCURATO:PERSONA], curandone la sceneggiatura; lo stesso istante aveva contattato [OSCURATO:PERSONA], editore dell’associazione Allagalla di Torino, per procedere alla pubblicazione di altri episodi (più i quattro editi) in un unico volume e aveva sottoposto al predetto editore e a [OSCURATO:PERSONA] l’intera sceneggiatura, edita e inedita, al fine di vagliarla e procedere all’inserimento del c.d. lettering (inserimento del testo sulle tavole illustrate); nel 2013 era stato pubblicato da Allagalla il numero 0 della saga «Kepher», anteprima a fini promozionali in formato saggistico senza lettering; nel corso delle trattative sullecondizioni di pubblicazione, aveva avuto contezza della presenza all’interno delle opere «Orfani»e «Dylan dog», riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], ed edite dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., «di un certo numero di elementi»che evocavano pedissequamente i contenuti della sceneggiatura e le forme grafiche presenti sia nell’edito che Sez. I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 nell’inedito di ‘Kepher’»; tale replicazione era presente anche all’interno della serie «Agenzia Alpha 36 – il signore del Cosmo » (opera sempre edita da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)la cui sceneggiatura era stata affidata a [OSCURATO:PERSONA], ed analoga attività di plagio veniva riscontrata in relazione all’opera «Phlox», con sceneggiatura di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (edita dalla casa editrice [OSCURATO:SOCIETA]); gli illeciti erano da collegarsi alle condotte di Chiomento e Toraldo, i quali, senza il consenso dell’autore, avevano divulgato l’opera inedita loro consegnata. Cardinale ha dunque lamentato la violazione del diritto d’autore vantata su di una pluralità di elementi narrativi e figurativi contenuti nell’opera a fumetti, «Kepher», di cui era sceneggiatore. Ha proposto domande intese all’inibitoria e alla condannadelle controparti alrisarcimento del danno. Ad eccezione di Toraldo i convenuti si sono costituiti ed è intervenuta in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha respinto le domande proposte. 2. ─ Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], cui hanno resistito i convenuti costituiti in primo grado, è stato respinto dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 17 aprile 2024. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha in sintesi escluso di poter rinvenire profili di identità tra le storie narrate nelle opere in comparazione «desumendoli da frammenti di singole tavole e indicati come quantitativamente significativi», posto che ciò che rilevava, nell’indaginesollecitata, era la valutazione di tutti gli elementi espressivi di cui si componeva l’opera, da qualificarsi come opera collettiva.Ha osservato che il Tribunale, in modo condivisibile , aveva «concluso che le trame narrative delle opere a confronto erano differenti e che le singole contestazioni riguardavano idee largamente ricorrenti nei fumetti e nelle opere fantascientifiche in genere». Secondo la Corte di appello, Cardinale aveva «proposto un’analisi, dei singoli frammenti delle tavole, svincolata dal contesto narrativo, lamentando, in definitiva, la ripresa di mere idee (presenza di alieni e Sez. I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 congegni tecnologici, stato febbrile e viaggio onirico, la circostanza che la spalla del protagonista sia un robot), senza fornire un filo logico tra le singole contestazioni e le differenti trame narrative». In conclusione, la Corte di meritoha condiviso il giudizio del Tribunale secondo cui i frammenti contestati mancavano di originalità ed erano comunque inidonei, nella loro forma espressiva, ad essere tutelati . [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha infine disatteso il motivo di gravame con cui era stata censurata la statuizione della pronuncia di primo grado circa la condanna dell’attore al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'interveniente societàSergio [OSCURATO:PERSONA]. 3. — Per la cassazione della sentenza di appello ricorre [OSCURATO:PERSONA] un'impugnazione articolata in otto motivi cui resistono, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo si denuncia la v iolazione e falsa applicazione dell’art.2575 c.c. e dell’art. 1 della l. aut. (l. n. 633/1941 ) . Si censura la sentenza impugnata per aver di fatto escluso in concreto la tutelabilità dell'opera a fumetti quale opera dell'ingegno. Col secondo motivosi lamenta la falsa applicazione degli artt. 3 e 10 l. aut.. Si deduce essere «[d]el tutto erronea e non giustificata la sottrazione alla tutela autorale delle sequenze contenute in un’opera a fumetti, pure nella prospettiva segnata dalla qualità di opera collettiva che ne viene attribuita». La pronuncia è sottoposta a censura per aver nella sostanza affermatoche dalla connotazione dell'opera fumettistica come opera collettiva discenderebbero limitazioni alla tutela autorale che sono del tutto prive di riscontro. Col terzo mezzo ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2, n. 4, l. aut.. Avrebbe errato la sentenza impugnata ad affermare che l'unico aspetto tutelabile dell'opera a fumetti sia la complessiva trama narrativa; muovendodal rilievo per cui l’art. 2, n. 4, Sez. I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 l. aut. conferisce tutela alla scenografia, si rileva che la riproduzione degli elementi di una vignetta o di una sequenza recherebbero un vulnus all'operasuscettibile di essere denunciata giudizialmente quale violazione del diritto d'autore. 2. ― I tre motivi si prestano a una tr a ttazione congiunta, risultando connessi. Il nucleo argomentativo della sentenza impugnatasi riassume in ciò: le trame delle opere poste a confronto risultavano essere tra loro differentie le identità denunciate riguardavano mere idee, intese come espedienti narrativi comunemente impiegati nella fumettistica e nella letteraturafantascientifica. Occorre premettere che in tema di diritto d’autore la creatività dell’opera consiste non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende,e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione(Cass. 12 marzo 2004, n. 5089 ; Cass. 28 novembre 2011, n. 25173; Cass. 29 maggio 2020, n. 10300). L a creatività è cioè da individuare non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero della sua soggettività: la nozione di opera dell'ingegno va riferita non all'idea in sé, ma agli elementi che ne costituiscono declinazione espressiva (Cass. 10 febbraio 2025, n. 3393). Va ricordato, altresì, che nella materia che interessa si ha violazione dell'esclusiva non solo quando un 'opera è copiata integralmente, cioè quando vi sia riproduzione abusiva, ma anche nel caso dellacontraffazione, che ricorre quando i tratti essenziali dell'opera anteriore si ripetono in quella successiva(Cass. 2 marzo 2015, n. 4216, non massimata in CED;Cass. 5 luglio 1990, n. 7077). Sez. I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 I tratti essenziali dell’opera che non sono passibili di replicazione vanno individuatimuovendo da quanto è frutto della creatività del suo autore; quel che rileva, dunque, è la forma espressiva intesa nella sua soggettività, vale a dire la scelta dell’autore stesso quanto alla rappresentazione dell’idea, non l’idea in quanto tale. In tal senso, non può parlarsi di plagio, o contraffazione, quando di un’opera originale fumettistica vengano riprodott i singoli m otivi narrativi: e q uesta è il dato oggetto di accertamento da parte della Corte di merito. Ciò posto, la Corte di appello non ha affatto escluso la tutela dell’opera fumettistica. L’ affermazione , che pure si rinviene nell a sentenza impugnata (pag. 21) , per cui la protezion e autorale si configura ove «la creatività grafica sia particolarmente accentuata» è ripresa dalla decisione di primo grado (pag. 10) e non assume alcuna centralità sul piano motivazionale:tant’è che l’enunciato non è seguito da precisi riferimenti alla fattispecie oggetto di causa, in modo da chiarireche l’opera di Cardinale non era tutelabile. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale non ha nemmeno ritenuto chein presenza di un’opera collettiva la tutela del diritto d’autore subisca limitazioni: ha bensì condiviso il giudizio del Tribunale secondo cui «[l]’opera a fumetti è il risultato di un’opera letteraria e di un’opera dell’arte del disegnoe riceve tutela come opera collettiva»; ma l’affermazione circa l’insussistenza della contraffazione non risulta in alcun modo condizionatada tale qualificazione giuridica , dal momento che il dato della mancata ripresa, da parte dei convenuti,di elementi dell’opera «Kepher»suscettibili di protezione prescinde da essa . Va qui rammentato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile la censurache investa un punto della decisione impugnata privo del carattere di decisività(Cass. Sez. U. 16 ottobre 1972, n. 3081) e che col ricorso per cassazione è necessario venga contestata specificamente la ratio decidendiposta a fondamento della Sez. I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 pronuncia impugnata (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989). Il primo e il secondo motivo sono dunque inammissibili. Anche ilterzo lo è. E’ escluso infatti, che l a Corte territoriale abbia ritenuto che l'unico aspetto tutelabile dell'opera a fumetti sia la complessiva trama narrativa: ha piuttosto negato essere proteggibili i «frammenti contestati», e cioè proprio quegli«elementi di una vignetta o di una sequenza» che si assume siano stati «copiati oriproposti, per consistenti segmenti, all’interno di altra opera». 3. ― I l quarto motivo op pone l'erronea applicazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c.. Si osserva che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare e a condividere indistintamente ogni valutazione formulatadal Tribunale, laddove andrebbe escluso si possa sussumere nella definizione di fatto di comune esperienza nozioni rientranti nella scienza privata del giudice o elementi valutativi che implichino cognizioni particolari. 4. ― Il mot ivo è inammissibile. Esso è anzitutto carente di specificità, in quanto non contiene alcuna precisa indicazione quanto alle nozioni di comune esperienza che sarebbero state valorizzate dalla Corte di appello: il ricorrentesi limita infatti a richiamare le parti d ella sentenza di primo grado in cui sarebbero stati menzionati imprecisati tòpoiletterari. In termini generali va poi rammentato che il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio (da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo) e che ovesi assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l'inveridicità può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non già di ricorso per cassazione (Cass. 15 febbraio 2024, n. 4182 ; Sez. I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 Cass. 22 maggio 2019, n. 13715). 5. ― Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c.. Viene dedottoche la Corte di appello avrebbe mancato di esporre le ragioni per le qualila valutazione espressa dal Tribunale circa la tutelabilità di specifiche parti dell'opera oggetto di plagio dovesseroconsiderarsi condivisibili; si osserva: «Le ragioni per le quali […] quei segmenti di trame e quelle sequenze o vignette sono da considerare, astrattamente tutelabili, e nel concreto da tutelarsi, esposte nell’atto d’appello, non sono state esaminate né motivatamente valutate».Con lo stesso mezzo di censura si lamenta, poi, che l'istanza rivolta all'ammissione di consulenza tecnica sia stata disattesa senza spiegarne le ragioni. 6. ― Il motivo è infondato. L’odierno istante aveva sviluppato ilmotivo di appello identificato con la lettera Cin 57 diversi punti ne l quale , secondo quanto precisato in ricorso, era contenuta «la partita esposizione delle ragioni per le quali la valutazione eseguita dal Tribunale in primo grado circa la tutelabilità delle parti di opera che [erano] state evidenziate non [era stata] ritenuta corretta dall'appellante». [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha richiamato la sentenza impugnata recependone, in sintesi, gli argomenti e ha osservato che l’appellante non aveva fornito esaustive risposte alle considerazioni contenute nella sentenza di primo grado, né ulteriori elementi di valutazione. Ove la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (Cass. Sez. U. 20 marzo 2017, n. 7074). Il motivo di ricorso è carente di tali Sez. I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 indicazioni. A tal fine non è evidentemente sufficiente assumere che il pertinente motivo di appello conteneva «la partita esposizione delle ragioni per le quali la valutazione eseguita dal Tribunale circa la tutelabilità delle parti dell’opera» che erano controverse «non [era] ritenuta corretta». Si rileva, al riguardo un difetto di specificità del motivo ex art. 366, n. 6, c.p.c., che ne preclude l’ammissibilità. Il ricorrente, per la verità, menziona pure un passaggio del proprio atto di gravame in cui aveva lamentato che la pronuncia di primo grado non aveva motivato «il giudizio espresso circa il carattere asseritamente minimale delle contestazioni sollevate»: e tuttavia, a fronte di un rilievo tanto generico è sufficiente richiamare il giudizio espresso al riguardo dallaCorte di merito , secondo cui la sentenza di primo grado aveva all’opposto escluso « l'originalità dei singoli frammenti contestati e, comunque, la loro inidoneità, nella forma espressiva impiegata, a renderli in qualche modo tutelabili». Quanto all’istanza volta alla nomina del consulente tecnico, essa è stata disattesa proprio in quanto la Corte territoriale ha ritenuto condivisibili i rilievi espressi dal Tribunale circa la non tutelabilità delle parti dell’opera che si assumevano plagiate.Come è noto, la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. 4 luglio 2024, n. 18299; Cass. 13 gennaio 2020, n. 326; Cass. 21 aprile 2010, n. 9461; Cass. 5 luglio 2007, n. 15219). 7. ― I l sesto motivo pro spe tta la violazion e dell’art. 101 c.p.c.. L'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui la Sez. I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 disaminadel Tribunale quanto alla contraffazione era stata condotta con specificità e aveva portatoa conclusioni sorrette da coerente e congrua motivazione integrerebbe, ad avviso dell'istante, la violazione della norma processuale che impone il contraddittorio in ogni fase del procedimento. 8. ― Il motivo è inammissibile . Il ricorrente prima imputa alla decisione impugnata di non aver superato la censura quanto alla mancata indicazione dei criteri da utilizzare nell’apprezzamento del plagio , e poi lamenta che la detta pronuncia sarebbe «fondata su criteri che non sono mai stati espressi e non sono stati oggettodi contraddittorio tra le parti»: l’istante, quindi, da un lato deduceche i suddetti criteri non sarebbero stati enunciati e dall’altroassume che lo s arebbero stati, senza che sul punto le parti abbiano avuto la possibilità di interloquire. Vale qui rammentareche il ricorso per cassazione impone l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero delle lamentate carenze di motivazione (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259). Si osserva, in secondo luogo, che l’assunto del ricorrente secondo cui la decisione impugnata non avrebbe superato la censura mossa in appello quanto alla mancanza di indicazione dei criteri atti a sorreggere le decisionenulla ha a che vedere col principio del contraddittorio, ma, semmai, con quello della motivazione del provvedimento decisorio (artt. 111 Cost.e 132, n. 4, c.p.c.); e tuttavia l’argomentare della Corte territorialeè, nella parte che qui interessa, diffuso e c ircostanziato, consistendo, oltre che in considerazioni di carattere generale, nella confutazione delle specifiche deduzioni che aveva formulato , al riguardo,l’odierno ricorrente (pagg. 23 s.). Il vizio motivazionale quindi non si configura, essendo denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente Sez. I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 rilevante: anomalia chesi esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazionestessa (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U.7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598). 9. ― Col settimo motivo di ricorso la sentenza impugnata è censurataper falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.. La Corte di merito non si sarebbe pronunciata su l l'istanza diretta all'ammissione della prova per interrogatorio formale dei convenuti Toraldo e Chiomento: il mezzo istruttorio sarebbe stato idoneo a comprovare che i menzionati convenuti avevano provocato la diffusione dei materiali inediti senza l'autorizzazione dell'attore. 10. ― Il motivo è inammissibile . La deduzione circa la falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. non coglie nel segno, in quanto le norme indicate non possono riferirsi alla mancata pronuncia sudi una istanza istruttoria. Semmai può farsi questione di vizio motivazionale, ma una riqualificazione nel senso indicato non gioverebbe al ricorrente. Il vizio di motivazione per omessa ammissione di una prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. 29 novembre 2024, n. 30721; Cass. 17 giugno 2019, n. 16214). Nel caso in esame, ladecisività del supposto vizio è insussistente: non si vede quale rilievo possa assumere l’accertamento circa la diffusione de i Sez. I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 materiali elaborati dal ricorrente, visto che èl’illecito plagiario è stat o escluso. Proprio quest’ultimo rilievo chiarisce, poi, come il vizio di motivazione debba considerarsi, nel caso in esame, comunque insussistente: infatti, la superfluità dei mezzi istruttori non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza(Cass. 12 luglio 2005,n. 14611; Cass. 2 a prile 2004, n. 6570): è evidente che la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante l’accertamento delle circostanze oggetto del capitolato istruttorio, avendo escluso, come si è detto, che la ripresa di alcuni temi dell’opera fumettistica di Cardinale integrasse una violazione del diritto d’autore. 11. ― L 'ottavo motivo denuncia, infine, la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c.. Si nega che le spese processuali sopportate dalla società [OSCURATO:PERSONA] siano state « causate dalla iniziativa processuale dell'odierno ricorrente». 12. ― Il motivo è infondato. Come chiarito nella sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.è entrata a far parte del giudizio quale interventore adesivo: ora, l'interventore adesivo diventa parte del giudizio, con la conseguenza che l'attore, in caso di soccombenza, ben può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio(Cass. 24 luglio 2024, n. 20659; Cass.15 marzo 2006, n. 5684). 13. ― Il ricorso è respinto. 14. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna delle parti controricorrenti, in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro Sez. I–RG 14470/2024 camera di consiglio19.6.2025 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 11
Sentenza Cassazione n. 21851/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris