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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 23626/2025

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del suddetto decreto, come modificato dall’art. 3 della l. n. 25 del 2005, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione(Cass., sez.

VI-V, 31 maggio 2018, n. 13806); P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in -3 - Euro 2.200,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza di liquidazione dei compensi presentata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Roma

del suddetto decreto, come modificato dall’art. 3 della l. n. 25 del 2005, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione(Cass., sez. VI-V, 31 maggio 2018, n. 13806); P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in -3 - Euro 2.200,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza di liquidazione dei compensi presentata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Roma
Decreto Cassazione n. 23626/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris