CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11323/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7275/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura allegata al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore p.t.; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLAZIO n. 462/2023 depositata in data 31 / 0 1 /202 3 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Spese di lite 1.La CTR del Lazio rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della CTP di Roma che, nell’accoglierne il ricorso contro una intimazione di pagamento, in causa del valore di euro 16.980,43, aveva disposto il pagamento delle spese in suo favore nella misura di euro 1.000,00 per compensi. I giudici dell’appello accoglievano il gravame liquidando le spese sia del primo che del secondo grado in complessivi euro 2.500,00. 2. Contro tale sentenza il contribuente propone ricorso sulla base di un motivo. L’Agenzia delle entrateRiscossione non ha svolto attività difensiva. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025, per la quale il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primoe unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., il ricorrente de d uce la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d .m. n . 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018 e dal d.m. 147/2022, nonché dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992; censura la decisione relativa alla quantificazione delle spese di lite, evidenziandoche la CTR : a) non ha liquidato le stesse per fasi e gradi ma con unica valutazione omnicomprensivadei giudizi di primo e secondo grado;b) si è discostata dai parametri del d . m . 5 5 /2014 come aggiornato dal d.m. 37/2018, scendendo ben al di sotto de l 5 0% rispetto ai valori medi determinati in base al valore della causa di euro 16.980.00 ( riconosciuti applicabili dalla stessa) ; c ) ha operato una liquidazione finanche al di sotto dei valori minimi, divenuti inderogabili dall’entrata in vigore del d.m. n.37/2018, senza alcuna motivazione. 2. Occorre preliminarmente evidenziare che in base agli atti depositati telematicamente risulta che il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. all’Agenzia intimata unicamente presso l’Avvocatura generale dello Stato.Secondo le Sezioni Unite di questa Corte «In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art.291 cod. proc. civ.» ( Cass. Sez. U . , n. 22641 del 29/10/2007; orientamento recentemente ribadito da questa Sezione, cfr. Cass. n. 17700 del 22/06/2021). 3. Occorre quindi rinviare la causa a nuovo ruolo ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle entrate Riscossione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo entro il termine di giorni sessanta dalla comunicaz