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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17439/2026

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ata a Toritto il 27 aprile 1962 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bari ha revocato il beneficio dell'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA]Elia con l'ordinanza emessa dal GUP presso il Tribunale di Bari in data 1 ottobre 2008; [OSCURATO:PERSONA] che "avverso il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione in tema di applicazione dell'indulto, sia che questi abbia provveduto "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., sia che abbia irritualmente proceduto nelle forme dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione e non già ricorso per cassazione, che deve essere qualificato come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti allo stesso giudice dell'esecuzione" (Sez. 1, n. 23606 del 05/06/2008 Cc., Rv. 239730 - 01); ritenuto che, qualificato il ricorso come opposizione, consegue la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata a Toritto il 27 aprile 1962 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bari ha revocato il beneficio dell'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA]Elia con l'ordinanza emessa dal GUP presso il Tribunale di Bari in data 1 ottobre 2008; [OSCURATO:PERSONA] che "avverso il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione in tema di applicazione dell'indulto, sia che questi abbia provveduto "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., sia che abbia irritualmente proceduto nelle forme dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione e non già ricorso per cassazione, che deve essere qualificato come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti allo stesso giudice dell'esecuzione" (Sez. 1, n. 23606 del 05/06/2008 Cc., Rv. 239730 - 01); ritenuto che, qualificato il ricorso come opposizione, consegue la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17439/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris