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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 42261/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame .di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 21 aprile - 17 maggio 2022 ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per violazione dell'art. 603-bis cod. pen., contestato come commesso tra il 10 settembre ed il 31 ottobre 2020 (capo n. 23 dell'editto), avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Castrovillari il 18 marzo 2022 ha applicato allo stesso la misura cautelare degli arresti domiciliari.

2. Ricorre per la tassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione: con il primo motivo, in particolare, censura violazione degli artt. 272, 273 e 603-bis cod. proc. pen. e difetto di motivazione quanto al tema della sussistenza della gravità indiziarla; con l'ulteriore lamenta violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio dell'apparato giustificativo in relazione al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari.

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.11 P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 14 settembre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile, essendo il 26 settembre 2022 pervenuta alla Cancelleria rituale dichiarazione scritta di rinunzia all'impugnazione dell'indagato, con firma autenticata dal Difensore, motivata in base alla sopravvenuta carenza di interesse, per essere, stata nel frattempo la misura revocata dal G.i.p. del Tribunale di Castrovillari.

2. Nulla è dovuto per le spese nel caso di specie nè deve applicarsi la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende.

Infatti, «Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. (Fattispecie in materia di procedimento 'c'e libertate")»: Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308; nello stesso senso, v., tra le altre, Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n.8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003; Caterino, Rv. 226009; tutte in conformità al condivisibile insegnamento delle Sezioni Unite: Sez.

U, n. 7 dèl 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166, e Sez.

U, ord. n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168Y.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame .di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 21 aprile - 17 maggio 2022 ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per violazione dell'art. 603-bis cod. pen., contestato come commesso tra il 10 settembre ed il 31 ottobre 2020 (capo n. 23 dell'editto), avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Castrovillari il 18 marzo 2022 ha applicato allo stesso la misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. Ricorre per la tassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione: con il primo motivo, in particolare, censura violazione degli artt. 272, 273 e 603-bis cod. proc. pen. e difetto di motivazione quanto al tema della sussistenza della gravità indiziarla; con l'ulteriore lamenta violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio dell'apparato giustificativo in relazione al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.11 P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 14 settembre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile, essendo il 26 settembre 2022 pervenuta alla Cancelleria rituale dichiarazione scritta di rinunzia all'impugnazione dell'indagato, con firma autenticata dal Difensore, motivata in base alla sopravvenuta carenza di interesse, per essere, stata nel frattempo la misura revocata dal G.i.p. del Tribunale di Castrovillari. 2. Nulla è dovuto per le spese nel caso di specie nè deve applicarsi la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende. Infatti, «Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. (Fattispecie in materia di procedimento 'c'e libertate")»: Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308; nello stesso senso, v., tra le altre, Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n.8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003; Caterino, Rv. 226009; tutte in conformità al condivisibile insegnamento delle Sezioni Unite: Sez. U, n. 7 dèl 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166, e Sez. U, ord. n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168Y. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.
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