Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 21249/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 12 luglio 2022, che ha, in parziale riforma della pronunzia del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Avezzano a seguito di rito abbreviato del 12 gennaio 2021, rideterminato la pena per i reati di violenza privata, furto aggravato e lesioni personali aggravate. -Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Considerato altresì che dalla lettura della sentenza impugnata risulta che vi era stata rinuncia sullo specifico motivo. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 aprile 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 12 luglio 2022, che ha, in parziale riforma della pronunzia del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Avezzano a seguito di rito abbreviato del 12 gennaio 2021, rideterminato la pena per i reati di violenza privata, furto aggravato e lesioni personali aggravate. -Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Considerato altresì che dalla lettura della sentenza impugnata risulta che vi era stata rinuncia sullo specifico motivo. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2023.
Sentenza Cassazione n. 21249/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris