CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 06960/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di GROSSETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al periodo di prestazione di attività non retribuita, ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen. per il periodo massimo di mesi sei; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Grosseto condannava [OSCURATO:PERSONA] per violazione di domicilio, danneggiamento e tentativo d'incendio, alla pena concordata di anni uno e mesi sei di reclusione con concessione della sospensione condizionale della pena subordinata, ai sensi dell'art. 165 cod. pen. per averne già usufruito l'imputata in relazione a una precedente condanna a quattro mesi di reclusione, alla prestazione di attività non retribuita pari alla pena irrogata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi ad un unico motivo. Con tale motivo, l'interessata denuncia, con rituale ministero difensivo, l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 18-bis disp. att. cod. pen. e art. 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che impongono una durata della prestazione di attività non retribuita non superiore a sei mesi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al periodo di prestazione di attività non retribuita, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., per il periodo massimo di mesi sei. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Corte con Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Rv. 283191-02, ha precisato che "la durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace al limite di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nonché a quello, se inferiore, stabilito dall'art. 165, comma primo, cod. pen. in relazione alla misura della pena sospesa" poiché è stato considerato "più aderente alla ratio del compendio normativo di riferimento concludere che, attraverso il rinvio operato dall'art. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. all'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, il legislatore abbia proprio inteso configurare un correttivo idoneo ad evitare che il parametro di commisurazione della durata della prestazione cui viene subordinata la concessione della sospensione condizionale indicato nel primo comma dell'art. 165 cod. pen. possa tradursi in un eccesso di afflittività di una misura che non è destinata a sostituire la pena". Poiché la Corte d'appello ha erroneamente determinato la durata temporale della prestazione lavorativa non retribuita in misura equivalente alla pena sospesa ovvero in anni uno e mesi sei, così violando il dettato normativo come interpretato dal [OSCURATO:PERSONA] nomofilattico, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata sul punto, ma senza rinvio potendo provvedere il Collegio a fissare la durata della prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., ritenuto di poter decidere, senza la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, rideterminando la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito e, in particolare, della consistenza della pena irrogata su richiesta delle parti. 3. Per quanto sinora esposto segue, a norma dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla durata della prestazione della attività non retribuita a favore della collettività che questa Corte determina in mesi sei. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo alla durata della prestazione della attività non retribuita a favore della collettività che determina in mesi sei. Così deciso in data 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]