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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 6 agosto 1967

Cassazione n. 33429/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/01/2026 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Napoli che ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Benevento ha ordinato l'esecuzione della già disposta misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 14, comma 2-ter, d.

Igs. n. 159 del 2011); considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia l'inesistenza o l'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha analiticamente indicato gli elementi di fatto sulla scorta dei quali ha disatteso il gravame e condiviso la prima decisione (cfr. spec. 4), 3 s. del decreto impugnato), il che esclude con evidenza che ricorra una motivazione apparente; il ricorso è, comunque, generico nella parte in cui ulteriormente assume la violazione di legge; e, nel resto, finisce col prospettare un vizio non consentito, in quanto nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.

Igs. 159 del 2011, e, dunque, è escluso dal novero dei vizideducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, che - come esposto - con evidenza non ricorre (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/01/2026 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Napoli che ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Benevento ha ordinato l'esecuzione della già disposta misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 14, comma 2-ter, d. Igs. n. 159 del 2011); considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia l'inesistenza o l'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha analiticamente indicato gli elementi di fatto sulla scorta dei quali ha disatteso il gravame e condiviso la prima decisione (cfr. spec. 4), 3 s. del decreto impugnato), il che esclude con evidenza che ricorra una motivazione apparente; il ricorso è, comunque, generico nella parte in cui ulteriormente assume la violazione di legge; e, nel resto, finisce col prospettare un vizio non consentito, in quanto nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011, e, dunque, è escluso dal novero dei vizideducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, che - come esposto - con evidenza non ricorre (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.M
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