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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19182/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto in abitazione e di evasione.

2. Considerato che tutti i motivi di ricorso si caratterizzano per la genericità di formulazione.

In particolare, il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. e al divieto di un secondo giudizio per il reato di evasione, sono inammissibili poichè costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttivi di profili di censura (mancanza di prove, valutazione dell'entità del danno e tempi di evasione, diversi da quelli della sentenza n. 349 del 2016, come ha spiegato la Corte d'Appello): tutti i motivi sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pag. 1 e 2 della sentenza impugnata) ed inoltre il motivo sulla violazione del divieto di ne bis in idem è anche alquanto generico, poiché poco chiaro e dubitativo (la ricostruzione della condotta di evasione è proposta in forma dubitativa), nonché rivalutativo della vicenda criminosa.

2.1. In proposito, il Collegio rileva che, come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

3. Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine al vincolo della continuazione, non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura (continuazione tra i due episodi di evasione) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda parte finale di pag. 2 della sentenza impugnata).d(8

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto in abitazione e di evasione. 2. Considerato che tutti i motivi di ricorso si caratterizzano per la genericità di formulazione. In particolare, il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. e al divieto di un secondo giudizio per il reato di evasione, sono inammissibili poichè costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttivi di profili di censura (mancanza di prove, valutazione dell'entità del danno e tempi di evasione, diversi da quelli della sentenza n. 349 del 2016, come ha spiegato la Corte d'Appello): tutti i motivi sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pag. 1 e 2 della sentenza impugnata) ed inoltre il motivo sulla violazione del divieto di ne bis in idem è anche alquanto generico, poiché poco chiaro e dubitativo (la ricostruzione della condotta di evasione è proposta in forma dubitativa), nonché rivalutativo della vicenda criminosa. 2.1. In proposito, il Collegio rileva che, come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3. Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine al vincolo della continuazione, non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura (continuazione tra i due episodi di evasione) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda parte finale di pag. 2 della sentenza impugnata).d(8 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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