CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2024
Cassazione n. 03212/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34906/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore e domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende –controricorrente – Oggetto: Medico convenzionato SSN – Cancellazione albo – Risoluzione convenzione R.G.N. 34906/2018 Ud. 24/01/2024CC Sez. S4/L- R.G. 34906/2018 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 2 di 8 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 329/2018 depositata il 28/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 329 del 28 maggio 2018, la Corte d’appello di Firenze, nella regolare costituzione dell’appellato MINISTERO DELLA [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 27/2017 del 1° febbraio 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] era stata medico convenzionato con il SSN fino al 9 novembre 2015, data in cui il MINISTERO DELLA [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato risolta la convenzione a causa sia dell’avvenuta cancellazione della stessa [OSCURATO:PERSONA] dall’Albo professionale dei medici della provincia di Roma - avvenuta con decorrenza 15 febbraio 2014, per morosità del medico nel pagamento dei contributi obbligatori e mai comunicata dall’interessata al MINISTERO - sia delle false dichiarazioni che sempre [OSCURATO:PERSONA] aveva reso all’Amministrazionenel 2015, dichiarando di essere iscritta all’albo fin dal 1985 nonostante fosse a conoscenza dell’avvenuta cancellazione dall’albo. Come riferisce la decisione impugnata, nell’ottobre 2015- e quindi prima della risoluzione della convenzione - l’odierna ricorrente aveva provveduto al versamento delle quote contributive dovute ed era stata reiscritta nell’albo professionale con decorrenza sempre dall’ottobre 2015. Successivamente, nel dicembre 2015, l’Ordine professionale aveva adottato emesso una nuova delibera, con cui aveva revocato il provvedimento di reiscrizione dell’ottobre 2015, stabilendo che, in caso Sez. S4/L- R.G. 34906/2018 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 3 di 8 di cancellazione per morosità, la nuova iscrizione doveva avvenire senza soluzione di continuitàrispetto alla precedente. Sulla scorta di tale ultima delibera [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al MINISTERO DELLA [OSCURATO:PERSONA] di revocare l’atto di cessazione della convenzione, senza sortire esito. L’odierna ricorrente, pertanto , aveva agito innanzi i l Tribunale di Grosseto, chiedendo: accertarsi l’illegittimità e comunque l’inefficacia della risoluzione della convenzione; dichiararsi il suo diritto a proseguire il rapporto convenzionale; condannare il MINISTERO DELLA [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, pari all’ammontare dei compensi che la ricorrente avrebbe percepito in forza della convenzione dalla sua sospensione fino alla ripresa del rapporto; dichiarare l’inesistenza del diritto del MINISTERO DELLA [OSCURATO:PERSONA] a ripetere quanto dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] percepito nel periodo dal febbraio 2014 fino alla risoluzione della convenzione. Il Tribunale di Grosseto aveva integralmente respinto le domande, ritenendo illegittimo - e conseguentemente disapplicando - il secondo provvedimento del Consiglio dell’Ordine dei medici; affermando la irretroattività dei provvedimenti di nuova iscrizione sulla scorta dell’art. 11, D. L. gs. C.P.S. n. 233/1946; dichiarando la nullità assoluta della relazione convenzionale in essere tra le parti exart. 1418 e 2231 c.c., per essere l’esercizio delle professioni sanitarie subordinato all’iscrizione all’albo professionale; negando il diritto della ricorrente a conseguire la retribuzione. 3. La Corte d’appello di Firenze ha disatteso il gravame: − escludendo la possibilità di procedere alla disapplicazione del provvedimento di iscrizione, in quanto atto vincolato costitutivo di uno status, come tale non sindacabile né disapplicabile; Sez. S4/L- R.G. 34906/2018 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 4 di 8 − affermando, tuttavia, la necessità di tenere distinto il profilo del rapporto interno tra il professionista e l’Ordine di appartenenza dal profilo concernente il rapporto tra il professionista e un terzo - quale, appunto, il MINISTERO DELLA [OSCURATO:PERSONA] - ed il conseguente potere dell’organo giurisdizionale di esaminare il provvedimento di iscrizione “quando sia un elemento di fattispecie, a tutela del terzo, che non avrebbe titolo a contestare la legittimità dell’iscrizione operata dall’ordine e che resta estraneo all’ordinamento professionale”; − stabilendo che in tale caso l’organo giurisdizionale, pur senza disapplicare il provvedimento, può tuttavia ricollegare all’iscrizione “le conseguenze che essa ha per legge sul rapporto solo quando l’iscrizione medesima sia legittimamente avvenuta, ferma la permanenza dello status”; − escludendo l’ammissibilità di una reiscrizione con effetto retroattivo “a fortiori in un caso come quello di specie in cui l’Ordine professionale assume la retroattività in relazione a un fatto (la causa della cancellazione) che è senz’altro irrilevante ai fini di interesse e nel quale la retroattività avrebbe (inammissibilmente) l’effetto di rendere ex post ingiustificato un atto invece all’epoca della sua adozione giustificato ex art. 2231 c.c.”; − concludendo, quindi, che legittimamente il MINISTERO DELLA [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la cessazione della convenzione, non potendo nei suoi confronti operare l’effetto retroattivo della reiscrizione affermato dall’Ordine professionale. Conseguentemente, la Corte d’appello ha ritenuto infondata anche la domanda diretta ad ottenere comunque l’accertamento Sez. S4/L- R.G. 34906/2018 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 5 di 8 dell’inesistenza del diritto del MINISTERO DELLA [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere i compensi già corrisposti a [OSCURATO:PERSONA] per periodo successivo al febbraio 2014. La Corte territoriale, infatti, in primo luogo, ha escluso l’applicabilità dell’art. 2126 c.c., non essendo il rapporto tra le parti qualificabile come lavoro subordinato, e, in secondo luogo, ha richiamato il disposto di cui all’art. 2231, secondo comma, c.c., affermando che, nel caso in cui il requisito dell’iscrizione in un albo o elenco, cui è condizionato l'esercizio di un'attività professionale, venga meno in corso di rapporto, è da ritenersi che il professionista abbia diritto al compenso e al recupero delle spese sostenute fino almomento della perdita del titolo, ma non oltre. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso il MINISTERO DELLA [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’appello omesso di valutare gli effetti del venir meno della cancellazione della ricorrente dall’Albo professionale a seguito dell’adozione della delibera di iscrizione con effetto retroattivo, con conseguente venir meno del presupposto sulla cui base il MINISTERO DELLA [OSCURATO:PERSONA] aveva risolto la convenzione. Sez. S4/L- R.G. 34906/2018 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 6 di 8 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2231 c.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che, per effetto della elisione degli effetti della cancellazione dall’Albo, la ricorrente doveva ritenersi iscritta con continuità a far tempo dal 1985, con conseguente assenza di un diritto del MINISTERO DELLA [OSCURATO:PERSONA] a ripetere i compensi corrisposti alla ricorrente per il periodo successivo al febbraio 2014. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il motivo può ritenersi ammissibile, dal momento che la ricorrente ha argomentato la diversità del percorso motivazionale seguito dalla Corte d’appello rispetto a quello seguito dal giudice di prime cure, ma risulta comunque infondato perché, diversamente da quanto asserito nel motivo, il profilo della retroattività della reiscrizione è stato espressamente e direttamente esaminato dalla Corte d’appello, la quale, con motivazione che - come ci si appresta a vedere - non è adeguatamente impugnata, ha ritenuto che l’effetto retroattivo affermato dal competente Ordine professionale in relazione alla reiscrizione non potesse dispiegare effetti sul rapporto tra il medico convenzionato ed il Ministero. 3. Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile. Il motivo, invero, presenta numerose carenze che precludono radicalmente il suo esame nel merito, a cominciare dalla constatazione che esso non solo non riproduce almeno nel suo contenuto minimo la convenzione con il SSNma anche omette di contestare il fatto che, in virtù della convenzione, la cancellazione dall’Albo avrebbe determinato la risoluzione del rapporto a convenzione. La doglianza, in realtà, si limita a contestare genericamente l’affermazione della Corte di merito per cui l’effetto retroattivo affermato dal competente Ordine professionale in relazione alla Sez. S4/L- R.G. 34906/2018 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 7 di 8 reiscrizione non poteva dispiegare effetti sul rapporto tra il medico convenzionato ed il Ministero, ma trascura radicalmente di tenere in adeguata considerazione la differenza esistente tra il provvedimento di reiscrizione all’Albo - quale che ne potesse essere la decorrenza cronologica -ed il fatto storico in sé della cancellazione, il quale invece -assieme alla non veritiera dichiarazione resa all’Amministrazione - è posto alla base del provvedimento di revoca. Il motivo, cioè, non viene a dedurre in modo adeguato la violazione o falsa applicazione dell’art. 2231 c.c. in quanto omette di analizzareil ragionamento posto alla base della decisione impugnata in relazione sia con il contenuto della convenzione - come detto del tutto assente nel ricorso -sia con la ratio della stessa sentenza della Corte d’appello di Firenze, la quale ha ritenuto giustificata la risoluzione della convenzione in virtù del solo fatto dell’intervenuta cancellazione della ricorrente dall’Albo. 4. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dellaricorrente alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Sez. S4/L- R.G. 34906/2018 – CC 24/01/2024 - Pagina nr. 8 di 8 Condanna la ricorrent e a rifondere a l controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente