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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01428/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di lienAe in ordin al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di c:uestione gi esaminata e superata con corretti riferimenti fattuali ed argomenti giuridici dalla Corte di appell ) che ha assegnato determinante rilevanza ai plurimi precedenti penali; che ris.ilta, infatt inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti cor• l'appello motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazicii di merit, ) adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianz: che, cos ì prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determin ito. (Sez. n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la E:: -danna dE I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell i Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes , ! processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di lienAe in ordin al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di c:uestione gi esaminata e superata con corretti riferimenti fattuali ed argomenti giuridici dalla Corte di appell ) che ha assegnato determinante rilevanza ai plurimi precedenti penali; che ris.ilta, infatt inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti cor• l'appello motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazicii di merit, ) adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianz: che, cos ì prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determin ito. (Sez. n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la E:: -danna dE I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell i Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes , ! processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 01428/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris