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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11685/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alghero il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari emessa in data 07/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, nel riportarsi alle conclusioni scritte, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso; letta la memoria dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari - sezione di staccata di Sassari confermava la sentenza del Tribunale di Sassari in composizione monocratica, emessa in data 15/5/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 582, 585 n. 2 cod. pen., in Alghero il 21/07/2013.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. violazione di legge, in riferimento agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della nullità assoluta per omessa notifica all'imputato, non effettuata neanche presso il difensore di fiducia, del rinvio dell'udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non celebratasi perché ricadente in periodo pandemico; la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto sufficiente la notifica del rinvio ad altro difensore che, nella precedente udienza del 24/01/2020, aveva sostituito il difensore di fiducia, non potendosi considerare sanare la dedotta nullità assoluta per effetto della presenza del difensore di fiducia all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 157 e 161 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione al decorso del termine massimo di prescrizione, il cui calcolo avrebbe dovuto essere effettuato considerando un periodo di sospensione pari a ventitré giorni in riferimento al rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15/05/2020, anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 5292 del 26/11/2020.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

3.1. violazione di legge, in riferimento all'art. 83, commi 4 e 9, di. 18/2020, convertito in legge 24/04/2020, n. 27, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla maturazione del termine di prescrizione in epoca antecedente la pronuncia della sentenza impugnata, posto che, nel caso in esame, la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 5292 del 2020, non rileva, in quanto l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rinviata nel c:aso in esame per l'emergenza pandemica, era fissata a soli diciannove giorni dalla scadenza del termine del 15/05/2020 di cui all'art. 83 citato, posto che la lettura della disposizione operata dalla Corte di merito confligge con la volontà del legislatore di disporre la sospensione della prescrizione in un periodo in cui la pandemia aveva impedito lo svolgimento dell'attività processuale in concreto, ossia nel caso in cui tra il 09/03/2020 ed il 15/05/2020 il decorso del termine fosse rimasto effettivamente congelato, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del citato decreto, mentre, nel caso in esame, non vi è alcuna ragione per ritenere sospeso il termine tra il 09/03/2020 ed il 22/04/2020, posto che a detta data di rinvio si era già pervenuti a seguito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui, al più, dovrebbe essere considerata la sola sospensione tra il 22/04/2020 ed il 15/05/2020;

3.2. violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, 361, 213, 530, comma 2, cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla valutazione dei testi Soggiu e Solinas, posto che il teste Solinas non aveva mai operato una ricognizione fotografica, e posto che i giudici di merito hanno indebitamente frazionato la condotta in due fasi, la prima svolta in presenza del teste Soggiu e la seconda in presenza del teste Solinas, in aperto contrasto con l'effettivo svolgimento dei fatti, ai quali hanno assistito entrambi i testi, con la conseguente svalutazione della deposizione del Solinas; quanto alla ricognizione fotografica eseguita dal Soggiu, questa è intervenuta a sette mesi di distanza dal fatto ed è stata eseguita in violazione delle disposizioni normative, come si evince dalla lettura del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limil:i di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

3.1. violazione di legge, in riferimento all'art. 83, commi 4 e 9, d.l. 18/2020, convertito in legge 24/04/2020, n. 27, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla maturazione del termine di prescrizione in epoca antecedente la pronuncia della sentenza impugnata, posto che, nel caso in esame, la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 5292 del 2020, non rileva, in quanto l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rinviata nel c:aso in esame per l'emergenza pandemica, era fissata a soli diciannove giorni dalla scadenza del termine del 15/05/2020 di cui all'art. 83 citato, posto che la lettura della disposizione operata dalla Corte di merito confligge con la volontà del legislatore di disporre la sospensione della prescrizione in un periodo in cui la pandemia aveva impedito lo svolgimento dell'attività processuale in concreto, ossia nel caso in cui tra il 09/03/2020 ed il 11/05/2020 il decorso del termine fosse rimasto effettivamente congelato, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del citato decreto, mentre, nel caso in esame, non vi è alcuna ragione per ritenere sospeso il termine tra il 09/03/2020 ed il 22/04/2020, posto che a detta data di rinvio si era già pervenuti a seguito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui, al più, dovrebbe essere considerata la sola sospensione tra il 22/04/2020 ed il 15/05/2020;

3.2. violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, 361, 213, 530, comma 2, cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla ricognizione fotografica eseguita dal Soggiu in violazione delle disposizioni normative, come si evince dalla lettura del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Premesso che i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del delitto di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], aggravate dall'uso di arma impropria e dall'aver commesso il fatto in più persone riunite, reato procedibile di ufficio, va osservato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

Dall'esame del fascicolo processuale - i cui atti sono verificabili, considerata la natura processuale della deduzione difensiva - risulta che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era presente l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] per il Durgoni, anche in sostituzione dell'avv.to Mattana, mentre l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] era presente per gli altri due imputati; tale udienza era stata rinviata al 22/04/2020 per la sola discussione, una volta dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale.

L'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era stata celebrata per l'emergenza pandemica, con rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui erano presenti l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] per il Serra, l'avv.to Mattana per il Durgoni e l'avv.to Vacca per lo Iacono; in tale udienza non era stata eccepita l'omessa notifica all'imputato del rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disposto di ufficio.

Come già affermato da questa Corte di legittimità, in caso di rinvio di ufficio dell'udienza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, R., Rv. 281601; in termini: Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, B., Rv. 270032).

Ne discende che la dedotta nullità risulta sanata, ai sensi dell'art. 182, corna 2, cod. proc. pen., posto che alla successiva udienza del 15/05/2020 il difensore di fiducia, presente, nulla aveva fatto rilevare.

Quanto alla sospensione del termine di prescrizione tra il 09/03/2020 ed il 15/05/2020, disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, del di. 8 marzo 2020, la questione posta dal secondo motivo del ricorso del Serra e dal primo motivo dei ricorsi del Durgoni e dello Iacono, pur non essendo manifestamente infondata, non può essere accolta, per le ragioni di seguito indicate.Come detto, l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata rinviata per la sola discussione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a sua volta rinviata di ufficio per l'emergenza pandemica al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la Corte di merito, nel calc:olare i periodi di sospensione della prescrizione, ha computato il rinvio dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'adesione dei difensori all'astensione di categoria, calcolando, altresì, l'intero periodo di sessantaquattro giorni di cui all'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27.

La lettura che la difesa dà della citata disposizione - opinando che non vi è alcuna ragione per ritenere sospeso il termine tra il 09/03/2020 ed il 22/04/2020, posto che a detto rinvio si era già pervenuti a seguito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui era stato disposto per la sola discussione, per cui, al più, dovrebbe essere considerata la sospensione della prescrizione tra il 22/04/2020 ed il 15/05/2020 - non appare condivisibile alla luce della motivazione della sentenza del massimo consesso nomofilattico di questa Corte.

Con la sentenza n. 5292 del 26/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280432, le Sezioni Unite hanno ricordato come "Gli interventi adottati per fronteggiare l'emergenza pandemica si inseriscono in una consolidata 'tradizione' normativa che ha visto legislatore ricorrere allo strumento della temporanea sospensione dell'attività giudiziaria per preservarne l'effettività in occasione di calamità naturali che comportino il rischio di impedirne o comunque alterarne in maniera significativa l'ordinario svolgimento." In particolare, in più snodi motivazionali, è stata analizzata la Relazione illustrativa del d.l. n. 18, alla luce della quale è stato chiarito come la sospensione dei termini operi esclusivamente nei procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari per cui fosse stato disposto il rinvio di un'udienza; ciò in quanto "Nel tempo la struttura della risposta emergenziale è divenuta maggiormente articolata, portando il legislatore anche a modulare lo strumento in ragione del tipo di attività a cui deve essere applicato e, per quanto qui di specifico interesse, accanto alla sospensione dei termini, ha iniziato ad essere altresì usualmente prevista tout court la sospensione dei procedimenti penali ovvero il rinvio d'ufficio delle udienze." Inoltre, è stato osservato come il comma 4 dell'art. 83 abbia, invero, "collegato la sospensione della prescrizione non specificamente al rinvio dell'udienza, ma più in generale a quella dei termini disposta dal precedente comma 2 per il periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 (termine poi prorogato, come si è detto, al 11 maggio 2020) e ciò per l'ovvia ragione che, contrariamente all'ipotesi considerata nel comma 9, il primo dei due periodi configurati dal legislatore ha inteso imporre, tendenzialmente, la totale paralisi di ogni attività processuale, a prescindere dal fatto che la stessa comporti o meno la celebrazione di una udienza, come peraltro precisato nella Relazione illustrativa al decreto legge." Appare di tutta evidenza, quindi, come la sospensione configurata dal legislatore costituisca una misura adottata al dichiarato fine di provocare una generalizzata stasi dell'attività giudiziaria - salve le eccezioni espressamente previste - funzionale al contenimento dell'emergenza pandemica, in quanto "Sempre la Relazione illustrativa al d.l. n. 18 rivela, altresì, come il legislatore dell'urgenza si sia trovato di fronte alla «duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massimo differimento delle attività processuali disposto [ avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall'altro»." Altrettanto evidente la necessità di bilanciare le esigenze innescate dalla pandemia con il diritto dell'imputato ad una ragionevole durata del processo, con la conseguenza che il legislatore si è ispirato - secondo la ricostruzione delle Sezioni Unite - "al criterio del maggior contenimento possibile del sacrifico imposto a tali diritti", limitando la sospensione della prescrizione al tempo in cui effettivamente l'emergenza pandemica ha di fatto impedito lo svolgimento dell'attività processuale.

Proprio da tale lettura fornita dalla sentenza citata emerge evidente come la sospensione della prescrizione nel periodo indicato dalla norma in esame debba essere applicato\ per interno - ossia per sessantaquattro giorni - a tutti i procedimento pendenti al momento di entrata in vigore della norma, indipendentemente dalla ragione di un eventuale, precedente rinvio non direttamente collegabile all'emergenza pandemica; ciò in quanto viene in rilievo, ai fini dell'applicazione della disposizione, non la ragione del rinvio già disposto al momento dell'entrata in vigore della disposizione emergenziale, ma l'astratta possibilità di svolgere, nel termine di cui all'art. 84, comma 4, d.l. citato, una qualsivoglia attività processuale.

Nel caso in esame, quindi, benché l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse stata rinviata, per la sola discussione, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non vi è alcun dubbio che, in tale arco temporale, la difesa avrebbe potuto svolgere attività processuale, come, ad esempio, depositare memorie in vista della conclusione del processo, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. Ed è proprio sulla possibilità di svolgimento di attività processuale che ha inciso, per le ragioni esposte dalle Sezioni Unite, la disposizione di sospensione, nella sua duplice valenza, da un lato, di sospensione delle attività predette anche nella loro astratta verificazione e, dall'altro, di sospensione dei termini di prescrizione, peraltro contenuta in un ragionevole arco temporale (sul punto, cfr.

Corte costituzionale, sentenza n. 278 del 2020).

Tanto premesso, la non manifesta infondatezza delle questioni esaminate rende rilevante, nel caso in esame, il decorso del termine di prescrizione, maturato in data 27/07/2021, considerato il termine massimo di prescrizione ai sensi dell'art.161 cod. proc. pen., pari, nel caso in esame, ad anni sette mesi sei, calcolati anche i periodi di sospensione della prescrizione per le ragioni indicate, pari a complessivi mesi sei e giorni dieci.

Assorbiti gli altri motivi di ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per ché il reato è estinto per prescrizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alghero il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari emessa in data 07/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, nel riportarsi alle conclusioni scritte, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso; letta la memoria dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari - sezione di staccata di Sassari confermava la sentenza del Tribunale di Sassari in composizione monocratica, emessa in data 15/5/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 582, 585 n. 2 cod. pen., in Alghero il 21/07/2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. violazione di legge, in riferimento agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della nullità assoluta per omessa notifica all'imputato, non effettuata neanche presso il difensore di fiducia, del rinvio dell'udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non celebratasi perché ricadente in periodo pandemico; la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto sufficiente la notifica del rinvio ad altro difensore che, nella precedente udienza del 24/01/2020, aveva sostituito il difensore di fiducia, non potendosi considerare sanare la dedotta nullità assoluta per effetto della presenza del difensore di fiducia all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 157 e 161 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione al decorso del termine massimo di prescrizione, il cui calcolo avrebbe dovuto essere effettuato considerando un periodo di sospensione pari a ventitré giorni in riferimento al rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15/05/2020, anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 5292 del 26/11/2020. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1. violazione di legge, in riferimento all'art. 83, commi 4 e 9, di. 18/2020, convertito in legge 24/04/2020, n. 27, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla maturazione del termine di prescrizione in epoca antecedente la pronuncia della sentenza impugnata, posto che, nel caso in esame, la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 5292 del 2020, non rileva, in quanto l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rinviata nel c:aso in esame per l'emergenza pandemica, era fissata a soli diciannove giorni dalla scadenza del termine del 15/05/2020 di cui all'art. 83 citato, posto che la lettura della disposizione operata dalla Corte di merito confligge con la volontà del legislatore di disporre la sospensione della prescrizione in un periodo in cui la pandemia aveva impedito lo svolgimento dell'attività processuale in concreto, ossia nel caso in cui tra il 09/03/2020 ed il 15/05/2020 il decorso del termine fosse rimasto effettivamente congelato, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del citato decreto, mentre, nel caso in esame, non vi è alcuna ragione per ritenere sospeso il termine tra il 09/03/2020 ed il 22/04/2020, posto che a detta data di rinvio si era già pervenuti a seguito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui, al più, dovrebbe essere considerata la sola sospensione tra il 22/04/2020 ed il 15/05/2020; 3.2. violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, 361, 213, 530, comma 2, cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla valutazione dei testi Soggiu e Solinas, posto che il teste Solinas non aveva mai operato una ricognizione fotografica, e posto che i giudici di merito hanno indebitamente frazionato la condotta in due fasi, la prima svolta in presenza del teste Soggiu e la seconda in presenza del teste Solinas, in aperto contrasto con l'effettivo svolgimento dei fatti, ai quali hanno assistito entrambi i testi, con la conseguente svalutazione della deposizione del Solinas; quanto alla ricognizione fotografica eseguita dal Soggiu, questa è intervenuta a sette mesi di distanza dal fatto ed è stata eseguita in violazione delle disposizioni normative, come si evince dalla lettura del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limil:i di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1. violazione di legge, in riferimento all'art. 83, commi 4 e 9, d.l. 18/2020, convertito in legge 24/04/2020, n. 27, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla maturazione del termine di prescrizione in epoca antecedente la pronuncia della sentenza impugnata, posto che, nel caso in esame, la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 5292 del 2020, non rileva, in quanto l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rinviata nel c:aso in esame per l'emergenza pandemica, era fissata a soli diciannove giorni dalla scadenza del termine del 15/05/2020 di cui all'art. 83 citato, posto che la lettura della disposizione operata dalla Corte di merito confligge con la volontà del legislatore di disporre la sospensione della prescrizione in un periodo in cui la pandemia aveva impedito lo svolgimento dell'attività processuale in concreto, ossia nel caso in cui tra il 09/03/2020 ed il 11/05/2020 il decorso del termine fosse rimasto effettivamente congelato, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del citato decreto, mentre, nel caso in esame, non vi è alcuna ragione per ritenere sospeso il termine tra il 09/03/2020 ed il 22/04/2020, posto che a detta data di rinvio si era già pervenuti a seguito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui, al più, dovrebbe essere considerata la sola sospensione tra il 22/04/2020 ed il 15/05/2020; 3.2. violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, 361, 213, 530, comma 2, cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla ricognizione fotografica eseguita dal Soggiu in violazione delle disposizioni normative, come si evince dalla lettura del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Premesso che i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del delitto di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], aggravate dall'uso di arma impropria e dall'aver commesso il fatto in più persone riunite, reato procedibile di ufficio, va osservato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Dall'esame del fascicolo processuale - i cui atti sono verificabili, considerata la natura processuale della deduzione difensiva - risulta che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era presente l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] per il Durgoni, anche in sostituzione dell'avv.to Mattana, mentre l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] era presente per gli altri due imputati; tale udienza era stata rinviata al 22/04/2020 per la sola discussione, una volta dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale. L'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era stata celebrata per l'emergenza pandemica, con rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui erano presenti l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] per il Serra, l'avv.to Mattana per il Durgoni e l'avv.to Vacca per lo Iacono; in tale udienza non era stata eccepita l'omessa notifica all'imputato del rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disposto di ufficio. Come già affermato da questa Corte di legittimità, in caso di rinvio di ufficio dell'udienza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, R., Rv. 281601; in termini: Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, B., Rv. 270032). Ne discende che la dedotta nullità risulta sanata, ai sensi dell'art. 182, corna 2, cod. proc. pen., posto che alla successiva udienza del 15/05/2020 il difensore di fiducia, presente, nulla aveva fatto rilevare. Quanto alla sospensione del termine di prescrizione tra il 09/03/2020 ed il 15/05/2020, disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, del di. 8 marzo 2020, la questione posta dal secondo motivo del ricorso del Serra e dal primo motivo dei ricorsi del Durgoni e dello Iacono, pur non essendo manifestamente infondata, non può essere accolta, per le ragioni di seguito indicate.Come detto, l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata rinviata per la sola discussione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a sua volta rinviata di ufficio per l'emergenza pandemica al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la Corte di merito, nel calc:olare i periodi di sospensione della prescrizione, ha computato il rinvio dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'adesione dei difensori all'astensione di categoria, calcolando, altresì, l'intero periodo di sessantaquattro giorni di cui all'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27. La lettura che la difesa dà della citata disposizione - opinando che non vi è alcuna ragione per ritenere sospeso il termine tra il 09/03/2020 ed il 22/04/2020, posto che a detto rinvio si era già pervenuti a seguito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui era stato disposto per la sola discussione, per cui, al più, dovrebbe essere considerata la sospensione della prescrizione tra il 22/04/2020 ed il 15/05/2020 - non appare condivisibile alla luce della motivazione della sentenza del massimo consesso nomofilattico di questa Corte. Con la sentenza n. 5292 del 26/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280432, le Sezioni Unite hanno ricordato come "Gli interventi adottati per fronteggiare l'emergenza pandemica si inseriscono in una consolidata 'tradizione' normativa che ha visto legislatore ricorrere allo strumento della temporanea sospensione dell'attività giudiziaria per preservarne l'effettività in occasione di calamità naturali che comportino il rischio di impedirne o comunque alterarne in maniera significativa l'ordinario svolgimento." In particolare, in più snodi motivazionali, è stata analizzata la Relazione illustrativa del d.l. n. 18, alla luce della quale è stato chiarito come la sospensione dei termini operi esclusivamente nei procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari per cui fosse stato disposto il rinvio di un'udienza; ciò in quanto "Nel tempo la struttura della risposta emergenziale è divenuta maggiormente articolata, portando il legislatore anche a modulare lo strumento in ragione del tipo di attività a cui deve essere applicato e, per quanto qui di specifico interesse, accanto alla sospensione dei termini, ha iniziato ad essere altresì usualmente prevista tout court la sospensione dei procedimenti penali ovvero il rinvio d'ufficio delle udienze." Inoltre, è stato osservato come il comma 4 dell'art. 83 abbia, invero, "collegato la sospensione della prescrizione non specificamente al rinvio dell'udienza, ma più in generale a quella dei termini disposta dal precedente comma 2 per il periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 (termine poi prorogato, come si è detto, al 11 maggio 2020) e ciò per l'ovvia ragione che, contrariamente all'ipotesi considerata nel comma 9, il primo dei due periodi configurati dal legislatore ha inteso imporre, tendenzialmente, la totale paralisi di ogni attività processuale, a prescindere dal fatto che la stessa comporti o meno la celebrazione di una udienza, come peraltro precisato nella Relazione illustrativa al decreto legge." Appare di tutta evidenza, quindi, come la sospensione configurata dal legislatore costituisca una misura adottata al dichiarato fine di provocare una generalizzata stasi dell'attività giudiziaria - salve le eccezioni espressamente previste - funzionale al contenimento dell'emergenza pandemica, in quanto "Sempre la Relazione illustrativa al d.l. n. 18 rivela, altresì, come il legislatore dell'urgenza si sia trovato di fronte alla «duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massimo differimento delle attività processuali disposto [ avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall'altro»." Altrettanto evidente la necessità di bilanciare le esigenze innescate dalla pandemia con il diritto dell'imputato ad una ragionevole durata del processo, con la conseguenza che il legislatore si è ispirato - secondo la ricostruzione delle Sezioni Unite - "al criterio del maggior contenimento possibile del sacrifico imposto a tali diritti", limitando la sospensione della prescrizione al tempo in cui effettivamente l'emergenza pandemica ha di fatto impedito lo svolgimento dell'attività processuale. Proprio da tale lettura fornita dalla sentenza citata emerge evidente come la sospensione della prescrizione nel periodo indicato dalla norma in esame debba essere applicato\ per interno - ossia per sessantaquattro giorni - a tutti i procedimento pendenti al momento di entrata in vigore della norma, indipendentemente dalla ragione di un eventuale, precedente rinvio non direttamente collegabile all'emergenza pandemica; ciò in quanto viene in rilievo, ai fini dell'applicazione della disposizione, non la ragione del rinvio già disposto al momento dell'entrata in vigore della disposizione emergenziale, ma l'astratta possibilità di svolgere, nel termine di cui all'art. 84, comma 4, d.l. citato, una qualsivoglia attività processuale. Nel caso in esame, quindi, benché l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse stata rinviata, per la sola discussione, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non vi è alcun dubbio che, in tale arco temporale, la difesa avrebbe potuto svolgere attività processuale, come, ad esempio, depositare memorie in vista della conclusione del processo, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. Ed è proprio sulla possibilità di svolgimento di attività processuale che ha inciso, per le ragioni esposte dalle Sezioni Unite, la disposizione di sospensione, nella sua duplice valenza, da un lato, di sospensione delle attività predette anche nella loro astratta verificazione e, dall'altro, di sospensione dei termini di prescrizione, peraltro contenuta in un ragionevole arco temporale (sul punto, cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 278 del 2020). Tanto premesso, la non manifesta infondatezza delle questioni esaminate rende rilevante, nel caso in esame, il decorso del termine di prescrizione, maturato in data 27/07/2021, considerato il termine massimo di prescrizione ai sensi dell'art.161 cod. proc. pen., pari, nel caso in esame, ad anni sette mesi sei, calcolati anche i periodi di sospensione della prescrizione per le ragioni indicate, pari a complessivi mesi sei e giorni dieci. Assorbiti gli altri motivi di ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per ché il reato è estinto per prescrizione.