CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28047/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 08/09/2022 della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di PIACENZAdats-avszisa_alle-pafti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento dell' 8 settembre 2022 con il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza ha disposto trasmettersi in archivio, senza compulsare il GIP né sentire la persona offesa, la denunzia proposta dal ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in precedenza iscritta al modello 45; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso atto non impugnabile atteso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non può ritenersi tale il provvedimento con cui il P.M., omettendo l'avviso previsto dall'art. 408 cod. proc. pen., ancorché richiesto dalla persona offesa, disponga direttamente la trasmissione in archivio (cd. "cestinazione") di una denuncia iscritta a modello 45 quale atto non costituente notizia di reato, non avendo tale provvedimento natura giurisdizionale, in quanto proveniente da una parte processuale, e non potendo quindi essere impugnato per abnormità, anche laddove sia illegittimo (ex plurimis: Sez. 6, n. 27532 del 08/04/2015, Zingaretti, Rv. 264085 - 01; Sez. 7, n. 48888 del 15/11/2012, Ferri, Rv. 253926; Sez. 6, n. 31278 del 6/0/2009, Ignoti, Rv. 244640; Sez. 3, n. 3653 del 11/12/2013, dep. 2014, ignoti, Rv. 258594 - 01); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, nel caso decretata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 202