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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24746/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria presentata dal difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del 24 marzo 2021 con la quale il Tribunale di Pavia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 640, 61, primo comma, n. 7 e 11, cod. pen. (capo a); 81 e 382 cod. pen. (capo b), per avere, dal 18 dicembre 2012 al 12 dicembre 2013, approfittando della sua qualità di avvocato difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in un procedimento penale pendente dinanzi alla procura della Repubblica di Venezia, con artifici e raggiri - consistiti nel far credere al proprio cliente di dover presentare delle memorie per procurarsi il favore del magistrato affidatario di quel fascicolo e per evitare un possibile arresto dello stesso assistito, nonché nel prospettare la necessità di pagare non precisate multe e remunerare un investigatore privato e uno psicologo, ed ancora nel minacciare di lasciare la difesa - tratto in inganno il Barella, dal quale si era fatto consegnare 130.000 euro, così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno della persona offesa; e per avere, nella medesima veste e nello stesso contesto, millantato credito presso il pubblico ministero della procura della Repubblica di Venezia, ottenendo dal proprio cliente la consegna di denaro con il pretesto di doversi procurare il favore di quel magistrato.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Valmori, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto quattro motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 234 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, benché fosse stata acquisita agli atti, quale prova documentale, una dichiarazione sottoscritta dal denunciante [OSCURATO:PERSONA], il quale, senza mai disconoscerne la paternità, aveva così ammesso la falsità delle accuse rivolte al Valmori; e nonostante non fosse stata acquisita alcuna prova a riscontro dellp' asserito versamento della somma di 130.000 euro - che il Valmori aveva decisamente negato di aver ricevuto - e che, al contrario, fosse stato escusso un teste che aveva riferito della abitudine del [OSCURATO:PERSONA] e della di lui moglie di chiedere danaro a propri parenti; e che gli stessi coniugi avevano vergato e sottoscritto le ricevute per il denaro da loro ricevuto dal Valmori e dalla moglie per le attività lavorative svolte in favore di questi.

2.2. Vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto attendibili le dichiarazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'acquisita dichiarazione scritta 'confessoria' che lo stesso aveva sottoscritto.

2.3. Violazione di legge, per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza del contestato delitto di millantato credito, pur in presenza di emergenze che avevano comprovato che il rapporto tra l'odierno ricorrente e il pubblico ministero del procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA] fosse stato improntato a massima correttezza, e che il Valmori si fosse limitato a chiedere al proprio cliente denaro per la propria attività professionale; la condotta del capo b), perciò, doveva considerarsi assorbita in quella del capo a).

2.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 158 cod. pen., per avere la Corte di appello erroneamente negato che il reato contestato al capo a) era stato consumato alla data del 18 dicembre 2012, e che, dunque, si era prescritto alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Il primo e il secondo motivo del ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché in parte manifestamente infondati e in parte formulati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

2.1. Va premesso che la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se richiamata in relazione a regole di valutazione probatoria (come nella fattispecie è stato fatto con il riferimento ai criteri fissati dall'art. 530 cod. proc. pen.), in quanto non assistita da alcuna specifica sanzione processuale pacificamente non rileva in quanto tale, ma refluisce nell'eventuale deduzione di vizi del percorso argomentativo della sentenza (così, ex multis, Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Del pari priva di pregio è la denunciata violazione dell'art. 234 cod. proc. pen., e ciò non solo perché il documento valorizzato dal ricorrente nel suo atto di impugnazione non risulta essere stato formalmente acquisito ai sensi dell'art.493 cod. proc. pen., bensì solo allegato ad una memoria difensiva, ma soprattutto perché la difesa non si è doluta della mancata osservanza dell'art.234 cod. proc. pen., bensì della omessa adeguata valutazione di quel documento, prospettando dunque una censura che confluisce anch'essa in un teorico vizio di motivazione.

2.2. Per il resto il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivi della sua impugnazione, i vizi di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione della decisione gravata, ma non prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né ha lamentato una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.

Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Milano aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado e, in specie, alla attendibilità della versione resa dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle altre prove dichiarative e documentali a riscontro dell'ipotesi accusatoria.

E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., ad opera dell'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di 'travisamento della prova', che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del 'travisamento del fatto', stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione.

La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità: avendo la Corte di merito analiticamente spiegato come le indicazioni accusatorie provenienti dal [OSCURATO:PERSONA], oltre a risultare intrinsecamente attendibili, fossero risultate corroborate dalla narrazione dei fatti resa da diversi testimoni (analiticamente esaminata nella sentenza gravata e in quella conforme di primo grado) e dagli esiti delle verifiche sui movimenti bancari degli interessati; e, soprattutto, dal contenuto di una registrazione di una conversazione tra i protagonisti, effettuata clandestinamente dal [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il Valmori aveva espressamente ammesso di aver ricevuto i 130.000 euro di cui il denunciante aveva poi parlato nella sua denuncia: circostanza, questa, significativamente sottaciuta nel ricorso, nel quale è stata tentata la valorizzazione di altre prove di contorno, della cui valenza dimostrativa la Corte di appello aveva dato una adeguata lettura.

Né conduce a differenti conclusioni la circostanza dell'inserimento nel fascicolo del processo di un dattiloscritto, firmato dal [OSCURATO:PERSONA], sul quale la difesa dell'imputato ha incentrato la sua impugnazione, asserendo che si tratti di prova documentale trascurata ovvero non correttamente valutata.

La Corte territoriale ha spiegato come quel documento non fosse stato esibito alla persona offesa durante il suo esame dibattimentale, sicché non era corretto sostenere che non fosse stato disconosciuto dal suo presunto autore; inoltre, nella sentenza impugnata, con un percorso argomentativo che resta esente da qualsivoglia censura di manifesta illogicità, i giudici dì secondo grado hanno convincentemente spiegato come il [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente credibile quando aveva riferito di essere stato reiteratamente indotto in errore dal Valmori accettando di sottoscrivere nel tempo numerosi fogli in bianco, dal suo avvocato rappresentati come atti da completare per garantirgli una adeguata difesa processuale, tenuto conto che il documento in questione, sì firmato dal denunciante, era stato stilato nella parte superiore con la stampa di un testo predisposto con un computer, dal contenuto particolarmente forbito, dunque difficilmente attribuibile a quello che solo formalmente appariva esserne l'autore.

3. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile perché la specifica questione dell'assorbimento del reato del capo b) in quello del capo a) è stata posta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione.

L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale sì è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

4. Il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, nell'escludere che il reato di truffa contestato nel capo a) dell'imputazione si fosse prescritto alla data di definizione del procedimento di secondo grado, in quanto la frode era stata unica con effetti protrattisi per un anno, si è correttamente attenuto al consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza dì legittimità secondo il quale è necessario distinguere, nei casi di illeciti 'a doppia fattispecie, come quello innanzi considerato, il momento di perfezionamento da quello della sua consumazione rilevante ai finì del computo del termine prescrizionale: sicché si configura una truffa c.d. a consumazione prolungata quando la percezione dei singoli emolumenti sia riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento, con la conseguenza che il momento della consumazione del reato - dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione - è quello in cui cessa la situazione di illegittimità (così, tra le tante, Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017, Trivellini, Rv. 272250).

Non conduce a differenti conclusioni l'affermazione contenuta nella memoria presentata dal difensore dell'imputato il quale ha sostenuto che, in ogni caso, la pubblica accusa non avrebbe fornito la prova della data dell'ultima dazione di denaro da parte della persona offesa, in quanto nella sentenza di primo grado vi è una puntuale indicazione dei periodi e degli importi delle consegne di denaro effettuate dalla vittima della truffa in favore dell'imputato, l'ultima delle quali, di 2.000,00 euro, eseguita proprio il 12 dicembre 2013: data rispetto alla quale non era ancora maturato il termine massimo di prescrizione di quel reato anche con riferimento al momento della emissione della sentenza di secondo grado.

5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate, in ragione dell'attività effettivamente svolta, come sotto precisato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e dif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria presentata dal difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del 24 marzo 2021 con la quale il Tribunale di Pavia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 640, 61, primo comma, n. 7 e 11, cod. pen. (capo a); 81 e 382 cod. pen. (capo b), per avere, dal 18 dicembre 2012 al 12 dicembre 2013, approfittando della sua qualità di avvocato difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in un procedimento penale pendente dinanzi alla procura della Repubblica di Venezia, con artifici e raggiri - consistiti nel far credere al proprio cliente di dover presentare delle memorie per procurarsi il favore del magistrato affidatario di quel fascicolo e per evitare un possibile arresto dello stesso assistito, nonché nel prospettare la necessità di pagare non precisate multe e remunerare un investigatore privato e uno psicologo, ed ancora nel minacciare di lasciare la difesa - tratto in inganno il Barella, dal quale si era fatto consegnare 130.000 euro, così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno della persona offesa; e per avere, nella medesima veste e nello stesso contesto, millantato credito presso il pubblico ministero della procura della Repubblica di Venezia, ottenendo dal proprio cliente la consegna di denaro con il pretesto di doversi procurare il favore di quel magistrato. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Valmori, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto quattro motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 234 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, benché fosse stata acquisita agli atti, quale prova documentale, una dichiarazione sottoscritta dal denunciante [OSCURATO:PERSONA], il quale, senza mai disconoscerne la paternità, aveva così ammesso la falsità delle accuse rivolte al Valmori; e nonostante non fosse stata acquisita alcuna prova a riscontro dellp' asserito versamento della somma di 130.000 euro - che il Valmori aveva decisamente negato di aver ricevuto - e che, al contrario, fosse stato escusso un teste che aveva riferito della abitudine del [OSCURATO:PERSONA] e della di lui moglie di chiedere danaro a propri parenti; e che gli stessi coniugi avevano vergato e sottoscritto le ricevute per il denaro da loro ricevuto dal Valmori e dalla moglie per le attività lavorative svolte in favore di questi. 2.2. Vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto attendibili le dichiarazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'acquisita dichiarazione scritta 'confessoria' che lo stesso aveva sottoscritto. 2.3. Violazione di legge, per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza del contestato delitto di millantato credito, pur in presenza di emergenze che avevano comprovato che il rapporto tra l'odierno ricorrente e il pubblico ministero del procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA] fosse stato improntato a massima correttezza, e che il Valmori si fosse limitato a chiedere al proprio cliente denaro per la propria attività professionale; la condotta del capo b), perciò, doveva considerarsi assorbita in quella del capo a). 2.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 158 cod. pen., per avere la Corte di appello erroneamente negato che il reato contestato al capo a) era stato consumato alla data del 18 dicembre 2012, e che, dunque, si era prescritto alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo del ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché in parte manifestamente infondati e in parte formulati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 2.1. Va premesso che la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se richiamata in relazione a regole di valutazione probatoria (come nella fattispecie è stato fatto con il riferimento ai criteri fissati dall'art. 530 cod. proc. pen.), in quanto non assistita da alcuna specifica sanzione processuale pacificamente non rileva in quanto tale, ma refluisce nell'eventuale deduzione di vizi del percorso argomentativo della sentenza (così, ex multis, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Del pari priva di pregio è la denunciata violazione dell'art. 234 cod. proc. pen., e ciò non solo perché il documento valorizzato dal ricorrente nel suo atto di impugnazione non risulta essere stato formalmente acquisito ai sensi dell'art.493 cod. proc. pen., bensì solo allegato ad una memoria difensiva, ma soprattutto perché la difesa non si è doluta della mancata osservanza dell'art.234 cod. proc. pen., bensì della omessa adeguata valutazione di quel documento, prospettando dunque una censura che confluisce anch'essa in un teorico vizio di motivazione. 2.2. Per il resto il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivi della sua impugnazione, i vizi di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione della decisione gravata, ma non prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né ha lamentato una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Milano aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado e, in specie, alla attendibilità della versione resa dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle altre prove dichiarative e documentali a riscontro dell'ipotesi accusatoria. E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., ad opera dell'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di 'travisamento della prova', che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del 'travisamento del fatto', stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità: avendo la Corte di merito analiticamente spiegato come le indicazioni accusatorie provenienti dal [OSCURATO:PERSONA], oltre a risultare intrinsecamente attendibili, fossero risultate corroborate dalla narrazione dei fatti resa da diversi testimoni (analiticamente esaminata nella sentenza gravata e in quella conforme di primo grado) e dagli esiti delle verifiche sui movimenti bancari degli interessati; e, soprattutto, dal contenuto di una registrazione di una conversazione tra i protagonisti, effettuata clandestinamente dal [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il Valmori aveva espressamente ammesso di aver ricevuto i 130.000 euro di cui il denunciante aveva poi parlato nella sua denuncia: circostanza, questa, significativamente sottaciuta nel ricorso, nel quale è stata tentata la valorizzazione di altre prove di contorno, della cui valenza dimostrativa la Corte di appello aveva dato una adeguata lettura. Né conduce a differenti conclusioni la circostanza dell'inserimento nel fascicolo del processo di un dattiloscritto, firmato dal [OSCURATO:PERSONA], sul quale la difesa dell'imputato ha incentrato la sua impugnazione, asserendo che si tratti di prova documentale trascurata ovvero non correttamente valutata. La Corte territoriale ha spiegato come quel documento non fosse stato esibito alla persona offesa durante il suo esame dibattimentale, sicché non era corretto sostenere che non fosse stato disconosciuto dal suo presunto autore; inoltre, nella sentenza impugnata, con un percorso argomentativo che resta esente da qualsivoglia censura di manifesta illogicità, i giudici dì secondo grado hanno convincentemente spiegato come il [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente credibile quando aveva riferito di essere stato reiteratamente indotto in errore dal Valmori accettando di sottoscrivere nel tempo numerosi fogli in bianco, dal suo avvocato rappresentati come atti da completare per garantirgli una adeguata difesa processuale, tenuto conto che il documento in questione, sì firmato dal denunciante, era stato stilato nella parte superiore con la stampa di un testo predisposto con un computer, dal contenuto particolarmente forbito, dunque difficilmente attribuibile a quello che solo formalmente appariva esserne l'autore. 3. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile perché la specifica questione dell'assorbimento del reato del capo b) in quello del capo a) è stata posta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale sì è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 4. Il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, nell'escludere che il reato di truffa contestato nel capo a) dell'imputazione si fosse prescritto alla data di definizione del procedimento di secondo grado, in quanto la frode era stata unica con effetti protrattisi per un anno, si è correttamente attenuto al consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza dì legittimità secondo il quale è necessario distinguere, nei casi di illeciti 'a doppia fattispecie, come quello innanzi considerato, il momento di perfezionamento da quello della sua consumazione rilevante ai finì del computo del termine prescrizionale: sicché si configura una truffa c.d. a consumazione prolungata quando la percezione dei singoli emolumenti sia riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento, con la conseguenza che il momento della consumazione del reato - dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione - è quello in cui cessa la situazione di illegittimità (così, tra le tante, Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017, Trivellini, Rv. 272250). Non conduce a differenti conclusioni l'affermazione contenuta nella memoria presentata dal difensore dell'imputato il quale ha sostenuto che, in ogni caso, la pubblica accusa non avrebbe fornito la prova della data dell'ultima dazione di denaro da parte della persona offesa, in quanto nella sentenza di primo grado vi è una puntuale indicazione dei periodi e degli importi delle consegne di denaro effettuate dalla vittima della truffa in favore dell'imputato, l'ultima delle quali, di 2.000,00 euro, eseguita proprio il 12 dicembre 2013: data rispetto alla quale non era ancora maturato il termine massimo di prescrizione di quel reato anche con riferimento al momento della emissione della sentenza di secondo grado. 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate, in ragione dell'attività effettivamente svolta, come sotto precisato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e dif
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