CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 33268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27893-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contf017.0012-ClItC- avverso la sentenza n. 1749/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Previo ricorso la Tribunale di Roma l'Ing. [OSCURATO:PERSONA] otteneva il decreto monitorio con il quale veniva ingiunto alla [OSCURATO:SOCIETA], con cui aveva stipulato un accordo di collaborazione che prevedeva lo svolgimento di alcune attività di assistenza e consulenza per il supporto commerciale all'acquisizione di contratti nel campo della Meteorologia e della Difesa, l'importo di euro 61.131,24 oltre interessi, a titolo di residua somma dovuta per le prestazioni svolte, come risultanti dalle fatture richiamate e detratti gli importi già ricevuti. 2. Adito in sede di opposizione presentata dalla società il Tribunale, con pronuncia del 12.9.2019, la rigettava con decisione che veniva confermata dalla Corte di appello di Roma con la sentenza n. 1749/2021. 3. I giudici di seconde cure rilevavano che, se era vero che le fatture non provavano l'effettiva sussistenza del credito, tuttavia -nella fattispecie- la prestazione della attività non era stata contestata e trovava riscontro nella documentazione prodotta; specificavano che il primo giudice si era pronunciato sull'eccezione di falsus procurator, che la determinazione del quantum era condivisibile e che non era fondata la reiterata eccezione di incompetenza per materia che, però, tale non era ma di rito. 4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 6. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt.112, 115 e 116 cpc e art. 2697 cc, l'omessa valutazione di una circostanza determinante, ex art. 360 n. 5 cpc. Sostiene la società, in pratica, che i giudici di merito avevano tratto prova della effettività della prestazione dedotta dallo Spalletta, espressamente contestata, da alcune e -mail prive di riscontro fattuale e che non era stata valutata la circostanza costituita dal Ric. 2021 n. 27893 sez. ML - ud. 12-10-2022 -2- fatto che la e-mail inviata il 5 aprile 2017 non risultava neppure provenire direttamente da essa società. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc, con riguardo agli artt. 230, 112, 115 e 116 cpc, nonché dell'art. 2697 cc, per non essersi la Corte distrettuale pronunciata sulla richiesta di interpello formulata da essa ricorrente e per avere ritenuto fondato un credito professionale basandolo unicamente su fatture, adottando, quindi, una motivazione illogica e carente. 4. Il primo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. 5. Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua (e ciò rende non meritevoli di accoglimento anche le asserite doglianze di insufficiente motivazione di cui al secondo motivo), è giunta alla conclusione sulla effettività della prestazione svolta dallo Spalletta attraverso un esame di tutte le risultanze processuali e di elementi logici non contrastati da adeguate contestazioni. 6. Infondata è la asserita violazione dell'art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 7. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass.Ric. 2021 n. 27893 sez. ML - ud. 12-10-2022 -3- Il n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 8. Inoltre, l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018) avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente sulla prestazione professionale svolta dallo Spalletta. 9. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 10. Quanto, poi, alle dedotte violazioni ex art. 360 n. 5 cpc, va sottolineato che le censure prospettate ai sensi di tale disposizione, su questioni di fatto, sono inammissibili ex art. 348 ter u.c. cpc vedendosi in ipotesi di cd. "doppia conforme". 11. Deve in ogni caso precisarsi che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'ad. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014). 12. Il secondo motivo (con esclusione delle doglianze già esaminate) è, invece, infondato. Ric. 2021 n. 27893 sez. ML - ud. 12-10-2022 -4- 13. La ricorrente si duole che la Corte di merito non si sarebbe pronunciata sulla richiesta di interrogatorio formale di controparte diretto a provocare la confessione. 14. E' orientamento di questa Corte quello secondo cui il giudice del merito, che non è tenuto ad ammettere a valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo, ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali insindacabili in cassazione, non ammettere il dedotto interrogatorio formale, quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, valuti il medesimo come meramente dilatorio e defatigatorio (Cass. n. 24370/2006). 15. L'interrogatorio formale, infatti, diretto a provocare la confessione della parte alla quale è deferito, ben può non essere ammesso qualora il giudice ritenga che l'esistenza dei fatti oggetto dell'interrogatorio sia già esclusa dalle prove raccolte, sì da apparire l'interrogatorio formale meramente dilatorio o defatigatorio (Cass. n. 4243/2003; Cass. n. 8544/2000). 16. Nella fattispecie, i giudici di seconde cure hanno, in sostanza, appunto ritenuto tale richiesta inammissibile, così come la articolata prova per testi, a fronte del quadro probatorio già valutato e considerato idoneo a dimostrare la fondatezza della pretesa dell'originario ingiungente. 17. Si vette, quindi, in una ipotesi di valutazione discrezionale di spettanza dei giudici del merito e corretta in punto di diritto. 18. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 19. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 20. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Ric. 2021 n. 27893 sez. ML - ud. 12-10-2022 -5- ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per