CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 46536/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05A01U0 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cessione di grammi 0,7 di eroina, dietro il pagamento di C 20,00, a [OSCURATO:PERSONA], a mesi sei di reclusione e 600,00 di multa. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, per violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. e alla mancata riduzione nella massima estensione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile per la proposizione di motivi meramente ripetitivi di quelli già devoluti e disattesi dal giudice territoriale. 4. Sotto il primo profilo la sentenza impugnata ha negato il riconoscimento della speciale causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis cod.pen. sul duplice rilievo della configurabilità di un danno di particolare lievità poiché dal quantitativo ceduto erano ricavabili n. 3 dosi, sia in ragione dell'abitualità della condotta desunta dalle dichiarazioni dell'acquirente che aveva riferito di avere acquistato dall'imputato anche in altre occasioni. Se con riferimento a questa seconda ratio decidendi la sentenza non è congruamente argomentata posto che ai fini della configurabilità della speciale causa di non punibilità il giudizio sulla tenuità non può fondarsi sulla valutazione di elementi che non hanno costituito oggetto di un accertamento giudiziale perché estranei alla fattispecie di reato oggetto del processo, e, quindi, non compresi nel perimetro della cognizione del giudice penale, come le dichiarazioni rese dal cliente dell'imputato in ordine ad ulteriori fatti di cessione che non costituivano oggetto dell'imputazione (Sez. 4, n. 57355 del 11/10/2018, Rv. 274948 - 01), l'avere argomentato l'esistenza di un danno non di particolare tenuità in ragione della possibilità di confezionamento di più dosi, non appare manifestamente illogica ed è idonea a sorreggere l'esclusione della causa di non punibilità. La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità. Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. La sentenza impugnata ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità argomentando l'assenza dell'esiguità del danno. Quanto al secondo motivo la censura appare manifestamente infondata. La corte territoriale, contrariamente all'assunto difensivo, ha operato la riduzione di mesi tre in luogo della riduzione massima di mesi quattro, per effetto del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. spiegando le ragioni (qualità e quantità di sostanza stupefacente) e la riduzione non appare arbitraria ed irragionevole sicchè alcun difetto di motivazione sussiste. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nell'applicazione di un criterio eminentemente discrezionale, come quello concernente la determinazione della riduzione della pena conseguente alla concessione di una circostanza attenuante, non si può pretendere dal giudice di merito la precisazione di specifiche ragioni, essendo sufficiente che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione (Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475). 6. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 novembre 2021 Il Consig9e