Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 2019

Cassazione n. 20719/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28875/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO ROMA n. 4570/2020 depositata il03/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’architetto [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fine di ottenere la risoluzione giudiziale del contratto di appalto stipulato con quest’ultima e del contratto di progettazione e direzione lavori concluso con l ’ a rch.

Taccheri, nonché la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione dei contratti per complessivi € 4.692,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti dall’attrice e quantificati in € 89.989,45, oltre interessi legali e rivalutazione.

A fondamento delle proprie pretese, l’attrice deduceva di aver conferito incarico al Taccheri per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ristrutturazione del proprio immobile eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

Deduceva altresì che durante lo svolgimento dei lavori i convenuti si erano resi responsabili di gravi inadempimenti: si erano registrati dei ritardi, erano state effettuate lavorazioni non pattuite, le opere realizzate presentavano dei vizi da cattiva esecuzione, non erano stati redatti gli stati di avanzamento lavori ed era stato corrisposto un compenso maggiore rispetto alle lavorazioni effettivamente poste in essere.

Istruita la causa anche mediante l’espletamento di una CTU, il Tribunale di Roma riteneva che l’impresa avesse effettuato dei lavori aggiuntivi in relazione ai quali era stato richiesto un prezzo maggiore rispetto alle tariffe usualmente praticate e accertava la sussistenza soltanto di un vizio d’opera relativo all’insonorizzazione della camera dell’appartamento interessato dai lavori.

In ragione di ciò, il Tribunale rigettava tutte le domande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., escludendo il danno da ritardo trattandosi di lavori non commissionati e ritenendo che i danni esistenziali e morali lamentati non erano stati provati mentre, accoglieva parzialmente la condanna nei confronti del Taccheri, condannandolo al pagamento di € 2.800,00 oltre interessi legali per non aver adempiuto correttamente al suo incarico di direttore dei lavori, non avendo redatto i SAL e per non aver verificato la congruità del prezzo applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai lavori effettuati.

2. Avverso tale sentenza, il Taccheri proponeva appello dinnanzi alla Corte d ’ appello di Roma, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sulla nullità dell’atto di citazione e insistendo per il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.

Nel giudizio di secondo grado così istaurato, la Diosi chiedeva il rigetto e proponeva appello incidentale domandando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, di dichiarare il grave inadempimento del Taccheri al contratto di progettazione e direzione lavori e, per l’effetto, di dichiarare il contratto risolto con condanna alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto pari ad € 4.692,00, nonché al risarcimento dei danni quantificati in € 16.010,42.

Con sentenza n. 4570/20, la Corte d’appello di Roma rigettava l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, ritenendo che i fatti posti a fondamento della domanda fossero sufficientemente specifici e, nel prendere atto che non vi era stata alcuna impugnazione dei capi della sentenza di primo grado relativi al contratto di appalto tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accertava che si era formato giudicato sull’accertamento dell’esattezza delle somme richieste dalla ditta appaltatrice a titolo di prezzo di appalto e respingeva le argomentazioni relative alla mancata predisposizione dei S.A.L. e della DIA, ritenendo che alcun danno aveva subito la committente, atteso che comunque l’impresa appaltatrice aveva chiesto ed ottenuto il giusto prezzo di appalto.

Quanto ai pretesi inadempimenti dell’arch.

Taccheri nell’esecuzione del mandato di opera professionale sulla base della CTU espletata in primo grado, il Giudice d’appello accertava l’inadempimento solo con riguardo ai lavori di insonorizzazione della camera da letto, mentre l’escludeva con riguardo alla realizzazione degli scarichi dei servizi, in quanto causati da un momentanea ostruzione di pietrisco e non da vizi strutturali e di costruzione e, poiché per ovviare al problema dell’insonorizzazione era stato necessario affrontare un costo aggiuntivo per € 2.692,00, la Corte d’appello condannava Taccheri al risarcimento dei danni per € 790,00, in luogo di quella maggiore liquidata dal Tribunale e pari ad € 2.800,00.

Rigettava la domanda di risoluzione proposta dalla Diosi, ritenendo che comunque l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerato così grave da giustificare la dissoluzione del vincolo contrattuale, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del primo e secondo grado di giudizio.

3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone rico rso per cassazione sulla base di otto motivi, illustrati da memoria.

L’intimata resta tale. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi.

Ragioni della decisione

4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente, ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., lamenta la violazione degli artt. 2236, 2230 e ss., 1453 e ss. c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato un parziale inadempimento dell’Arch.

Pericle per aver progettato e realizzato un inefficace sistema di insonorizzazione, avendo erroneamente ravvisato da quanto scritto nella relazione peritale la sussistenza di un vizio dei lavori eseguiti quando i lavori realizzati rappresentavano la migliore soluzione attuabile rispetto al prezzo pattuito con la committente.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., carenza assoluta di motivazione circa la declaratorio di responsabilità del Taccheri per il progetto di insonorizzazione di una camera”, poiché la Corte d’appello non avrebbe fornito una effettiva motivazione sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], ma si sarebbe limitata ad accertarla basandosi su un’errata ricostruzione e interpretazione della CTU.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1223, 2967 c.c., 115 e 116 c.p.c. sostenendo che illegittima è la condanna nei suoi confronti alla restituzione di € 790,00, poiché la committente non avrebbe corrisposto alcuna somma a titolo di compenso per la direzione dei lavori, ma avrebbe corrisposto solo la somma di € 4.500,00 afferente al pagamento di altri lavori, né [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito prova di aver effettuato tale pagamento.

4.4. Con il q uarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., sostenendo che la statuizione sulla quantificazione del risarcimento del danno sarebbe apparente, non avendo considerato che alcuna prova dell’effettivo esborso del compenso professionale da parte di [OSCURATO:PERSONA] è stata fornita.

4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell ’ art. 360 n. 3, la violazione degli artt. 1243 e 2967 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di compensazione di [OSCURATO:PERSONA] con il controcredito per corrispettivo della sua opera professionale di direttore dei lavori, ritenendolo non provato. 4.6.Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell ’ art.132 c.p.c., asserendo che alcuna valida e congrua motivazione sarebbe stata fornita in ordine al rigetto dell’eccezione di compensazione.

In particolare, il Giudice di seconde cure non avrebbe tenuto conto che quanto dovuto a titolo di compenso professionale risultava nel contenuto degli atti acquisiti in istruttoria. 4.7.Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 e ss. e DM n. 127/2004 e n. 55 del 2014, sostenendo che le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.

La Corte non avrebbe considerato il rigetto dell’appello incidentale e liquidato in misura eccessiva le spese processuali. 4.8.Con l’ultimo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente lamenta l ’ omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la determinazione delle spese di lite, non avendo, il Giudice di seconde cure, valutato la reciproca soccombenza delle parti e il rigetto delle prevalenti domande di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il Giudice non avrebbe fornito spiegazioni in merito all’applicazione delle tariffe medie piuttosto che quelle minime.

5.1. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.

Ed invero, l’accertamento della sussistenza di vizi d’opera nel contratto di appalto è di competenza del giudice del merito il cui sindacato è pertanto escluso in sede di legittimità: “ in tema di appalto, per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia.

La valutazione della sussistenza di tali profili compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata.” (Cass., Sez. 2, Ord. n. 19343/22; Cass. n. 11740/2023).

5.2. Il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

La Corte d’appello ha difatti liquidato i danni in € 790,00 in ragione della maggior somma che la committente ha dovuto esborsare per ovviare ai vizi relativi alla insonorizzazione della camera da letto.

In primo luogo, la quantificazione del danno prescinderebbe perfino dall’effettivo previo esborso di una somma corrispondente, visto che la diminuzione patrimoniale sussisterebbe in sé considerata per un importo pari a quello stimato dal giudice del merito.

In secondo luogo, malgrado ilTaccheri sostenga la necessità di una riduzione eccependo in compensazione il controcredito relativo al suo compenso professionale, l’an e il quantum di quest’ultimo non sono stati provati, né è stato provato che la somma pari ad € 4.000,00 oltre IVA corrisposta dalla Diosi non fosse stata impiegata anche per il pagamento del compenso di opera professionale.

Infatti, in tema di eccezione di compensazione, grava sulla parte che abbia interesse a sollevarla, dimostrare l’esistenza del proprio controcredito.

Le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell’onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell’obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l’uno verso l’altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l’onere della prova circa l’esistenza del proprio controcredito; la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell’altrui pretesa di pagamento avanzata, nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore l’onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione (Cass., Sez. 2, n. 23759/2016).

5.3. Gli ultimi due motivi sono inammissibili.

Ed invero, rientra nella discrezionalità del giudice di merito valutare la sussistenza di tutti i presupposti per disporre la compensazione delle spese e di quelli per l’individuazione della soccombenza prevalente (mentre quella parziale non dà luogo ad un diritto alla compensazione stessa) e, quanto alla concreta liquidazione dei compensi, la complessità della causa e di conseguenza applicare la tariffa minima o massima previste ex lege, in particolare occorrendo una specifica motivazione soltanto per discostarsi dai limiti minimi e massimi, mentre un accoglimento parziale. 6.L’indefensio degli intimati non richiede pronuncia su lle spese.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per lastessa impugnazione.

P.Q.

M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28875/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO ROMA n. 4570/2020 depositata il03/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’architetto [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fine di ottenere la risoluzione giudiziale del contratto di appalto stipulato con quest’ultima e del contratto di progettazione e direzione lavori concluso con l ’ a rch. Taccheri, nonché la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione dei contratti per complessivi € 4.692,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti dall’attrice e quantificati in € 89.989,45, oltre interessi legali e rivalutazione. A fondamento delle proprie pretese, l’attrice deduceva di aver conferito incarico al Taccheri per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ristrutturazione del proprio immobile eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Deduceva altresì che durante lo svolgimento dei lavori i convenuti si erano resi responsabili di gravi inadempimenti: si erano registrati dei ritardi, erano state effettuate lavorazioni non pattuite, le opere realizzate presentavano dei vizi da cattiva esecuzione, non erano stati redatti gli stati di avanzamento lavori ed era stato corrisposto un compenso maggiore rispetto alle lavorazioni effettivamente poste in essere. Istruita la causa anche mediante l’espletamento di una CTU, il Tribunale di Roma riteneva che l’impresa avesse effettuato dei lavori aggiuntivi in relazione ai quali era stato richiesto un prezzo maggiore rispetto alle tariffe usualmente praticate e accertava la sussistenza soltanto di un vizio d’opera relativo all’insonorizzazione della camera dell’appartamento interessato dai lavori. In ragione di ciò, il Tribunale rigettava tutte le domande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., escludendo il danno da ritardo trattandosi di lavori non commissionati e ritenendo che i danni esistenziali e morali lamentati non erano stati provati mentre, accoglieva parzialmente la condanna nei confronti del Taccheri, condannandolo al pagamento di € 2.800,00 oltre interessi legali per non aver adempiuto correttamente al suo incarico di direttore dei lavori, non avendo redatto i SAL e per non aver verificato la congruità del prezzo applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai lavori effettuati. 2. Avverso tale sentenza, il Taccheri proponeva appello dinnanzi alla Corte d ’ appello di Roma, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sulla nullità dell’atto di citazione e insistendo per il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti. Nel giudizio di secondo grado così istaurato, la Diosi chiedeva il rigetto e proponeva appello incidentale domandando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, di dichiarare il grave inadempimento del Taccheri al contratto di progettazione e direzione lavori e, per l’effetto, di dichiarare il contratto risolto con condanna alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto pari ad € 4.692,00, nonché al risarcimento dei danni quantificati in € 16.010,42. Con sentenza n. 4570/20, la Corte d’appello di Roma rigettava l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, ritenendo che i fatti posti a fondamento della domanda fossero sufficientemente specifici e, nel prendere atto che non vi era stata alcuna impugnazione dei capi della sentenza di primo grado relativi al contratto di appalto tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accertava che si era formato giudicato sull’accertamento dell’esattezza delle somme richieste dalla ditta appaltatrice a titolo di prezzo di appalto e respingeva le argomentazioni relative alla mancata predisposizione dei S.A.L. e della DIA, ritenendo che alcun danno aveva subito la committente, atteso che comunque l’impresa appaltatrice aveva chiesto ed ottenuto il giusto prezzo di appalto. Quanto ai pretesi inadempimenti dell’arch. Taccheri nell’esecuzione del mandato di opera professionale sulla base della CTU espletata in primo grado, il Giudice d’appello accertava l’inadempimento solo con riguardo ai lavori di insonorizzazione della camera da letto, mentre l’escludeva con riguardo alla realizzazione degli scarichi dei servizi, in quanto causati da un momentanea ostruzione di pietrisco e non da vizi strutturali e di costruzione e, poiché per ovviare al problema dell’insonorizzazione era stato necessario affrontare un costo aggiuntivo per € 2.692,00, la Corte d’appello condannava Taccheri al risarcimento dei danni per € 790,00, in luogo di quella maggiore liquidata dal Tribunale e pari ad € 2.800,00. Rigettava la domanda di risoluzione proposta dalla Diosi, ritenendo che comunque l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerato così grave da giustificare la dissoluzione del vincolo contrattuale, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del primo e secondo grado di giudizio. 3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone rico rso per cassazione sulla base di otto motivi, illustrati da memoria. L’intimata resta tale. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi. Ragioni della decisione 4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente, ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., lamenta la violazione degli artt. 2236, 2230 e ss., 1453 e ss. c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato un parziale inadempimento dell’Arch. Pericle per aver progettato e realizzato un inefficace sistema di insonorizzazione, avendo erroneamente ravvisato da quanto scritto nella relazione peritale la sussistenza di un vizio dei lavori eseguiti quando i lavori realizzati rappresentavano la migliore soluzione attuabile rispetto al prezzo pattuito con la committente. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., carenza assoluta di motivazione circa la declaratorio di responsabilità del Taccheri per il progetto di insonorizzazione di una camera”, poiché la Corte d’appello non avrebbe fornito una effettiva motivazione sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], ma si sarebbe limitata ad accertarla basandosi su un’errata ricostruzione e interpretazione della CTU. 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1223, 2967 c.c., 115 e 116 c.p.c. sostenendo che illegittima è la condanna nei suoi confronti alla restituzione di € 790,00, poiché la committente non avrebbe corrisposto alcuna somma a titolo di compenso per la direzione dei lavori, ma avrebbe corrisposto solo la somma di € 4.500,00 afferente al pagamento di altri lavori, né [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito prova di aver effettuato tale pagamento. 4.4. Con il q uarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., sostenendo che la statuizione sulla quantificazione del risarcimento del danno sarebbe apparente, non avendo considerato che alcuna prova dell’effettivo esborso del compenso professionale da parte di [OSCURATO:PERSONA] è stata fornita. 4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell ’ art. 360 n. 3, la violazione degli artt. 1243 e 2967 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di compensazione di [OSCURATO:PERSONA] con il controcredito per corrispettivo della sua opera professionale di direttore dei lavori, ritenendolo non provato. 4.6.Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell ’ art.132 c.p.c., asserendo che alcuna valida e congrua motivazione sarebbe stata fornita in ordine al rigetto dell’eccezione di compensazione. In particolare, il Giudice di seconde cure non avrebbe tenuto conto che quanto dovuto a titolo di compenso professionale risultava nel contenuto degli atti acquisiti in istruttoria. 4.7.Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 e ss. e DM n. 127/2004 e n. 55 del 2014, sostenendo che le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate in ragione della reciproca soccombenza. La Corte non avrebbe considerato il rigetto dell’appello incidentale e liquidato in misura eccessiva le spese processuali. 4.8.Con l’ultimo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente lamenta l ’ omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la determinazione delle spese di lite, non avendo, il Giudice di seconde cure, valutato la reciproca soccombenza delle parti e il rigetto delle prevalenti domande di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il Giudice non avrebbe fornito spiegazioni in merito all’applicazione delle tariffe medie piuttosto che quelle minime. 5.1. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. Ed invero, l’accertamento della sussistenza di vizi d’opera nel contratto di appalto è di competenza del giudice del merito il cui sindacato è pertanto escluso in sede di legittimità: “ in tema di appalto, per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia. La valutazione della sussistenza di tali profili compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata.” (Cass., Sez. 2, Ord. n. 19343/22; Cass. n. 11740/2023). 5.2. Il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. La Corte d’appello ha difatti liquidato i danni in € 790,00 in ragione della maggior somma che la committente ha dovuto esborsare per ovviare ai vizi relativi alla insonorizzazione della camera da letto. In primo luogo, la quantificazione del danno prescinderebbe perfino dall’effettivo previo esborso di una somma corrispondente, visto che la diminuzione patrimoniale sussisterebbe in sé considerata per un importo pari a quello stimato dal giudice del merito. In secondo luogo, malgrado ilTaccheri sostenga la necessità di una riduzione eccependo in compensazione il controcredito relativo al suo compenso professionale, l’an e il quantum di quest’ultimo non sono stati provati, né è stato provato che la somma pari ad € 4.000,00 oltre IVA corrisposta dalla Diosi non fosse stata impiegata anche per il pagamento del compenso di opera professionale. Infatti, in tema di eccezione di compensazione, grava sulla parte che abbia interesse a sollevarla, dimostrare l’esistenza del proprio controcredito. Le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell’onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell’obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l’uno verso l’altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l’onere della prova circa l’esistenza del proprio controcredito; la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell’altrui pretesa di pagamento avanzata, nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore l’onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione (Cass., Sez. 2, n. 23759/2016). 5.3. Gli ultimi due motivi sono inammissibili. Ed invero, rientra nella discrezionalità del giudice di merito valutare la sussistenza di tutti i presupposti per disporre la compensazione delle spese e di quelli per l’individuazione della soccombenza prevalente (mentre quella parziale non dà luogo ad un diritto alla compensazione stessa) e, quanto alla concreta liquidazione dei compensi, la complessità della causa e di conseguenza applicare la tariffa minima o massima previste ex lege, in particolare occorrendo una specifica motivazione soltanto per discostarsi dai limiti minimi e massimi, mentre un accoglimento parziale. 6.L’indefensio degli intimati non richiede pronuncia su lle spese. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per lastessa impugnazione. P.Q. M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo
Sentenza Cassazione n. 20719/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris