CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 07681/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1973 avverso il decreto del 25/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, con requisitoria scritta, per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna r espingeva l'appello proposto contro la decisione del Tribunale di non accogliere la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa individuale, di essere ammesso al beneficio previsto dall'art. 34-bisdel d.lgs n. 159 del 2011, ovvero al controllo giudiziario della sua impresa. 2. Contro tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore, munito di procuraspeciale, di [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: 2.1. violazione d i legge (art. 34 - bis d.lgs n. 159 del 2011) e vizio di motivazione:contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, il rischio di agevolazione delle associazioni mafiose presenti sul territorio sarebbe meramente occasionale in quantol'impresa del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe “ artigianale ” e svolgerebbe incarichi “a chiamata”, il che esclude rebbe la possibilità di una attività agevolatricecostante; si ribadiva, in particolare, che le modalità d el lavoro svolto dall’impresa del [OSCURATO:PERSONA], “a chiamata ” , sarebbe incompatibile con lastabilità e continuità dell’agevolazione ; 2.2. violazione di legge (art. 34 - bis d.lgs n. 159 del 2011) e vizio di motivazione: il provvedimento impugnato, nel valorizzare la parentela con persone vicine ad ambienti mafiosi o pregiudicate, non avrebbe considerato (a) che la famiglia del ricorrente sarebbe vasta e caratterizzata da un inevitabile “ventaglio di rapporti”, (b) che non tutti i parenti del [OSCURATO:PERSONA] opererebbero nel settore edilizioe sarebbero presenti nella [OSCURATO:PERSONA] ; 2.3. violazione di legge (art. 34 - bis d.lgs n. 159 del 2011) e vizio di motivazione: i rapporti con pregiudicati sarebbero isolati e risalenti, dunque non indicativi della abitualità dell'agevolazione; 2.4. violazione di legge (art. 34 - bis d.lgs n. 159 del 2011) e vizio di motivazione in ordine alla valorizzazione del fatto che il ricorrente faceva parte di un consorzio destinatario di misura interdittiva; l'adesione al consorzio sarebbe stata effettuata solo al fine di fornire un supporto organizzativo all’impresa individuale; la misura interdittiva che aveva colpito il consorzio non avrebbe , dunque, dovuto essere pregiudizievole per i singoli consorziati; si allegava infine che il diniego del beneficio non avrebbe potuto essere fondato su controlli di polizia risalenti ed occasionali; si allegava, da ultimo,che i rapporti di lavoro con il Camposanoe lo S pagnolo sarebbero cessati nel 2006 ; 2.5. violazione di legge (art. 34 - bis d.lgs n. 159 del 2011) e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione dellapossibilità di “ bonifica re” l’impresa; l'art . 34 - bis del Codice antimafia riconoscerebbe una sorta di “interesse legittimo”alla bonifica quale “ via d'uscita ” d alle criticità individuate dal provvedimento interdittivo; pertanto, per negare l'accesso al beneficio , avrebbero dovuto essere dimostrati gravi pericoli di infiltrazione concretamente ostativi al recupero dell'impresa ; sul punto la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente in quanto meramente confermativa della misura prefettizia. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1.In via preliminare il Collegio riafferma che «le decisioni del Tribunale sulle richieste in tema di controllo giudiziario, al pari di quelle sulla ammissione alla amministrazione giudiziaria, legate con le prime in un unico sotto-sistema, debbano andare soggette al mezzo di impugnazione generale previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 159/2011, come già testimoniato, per le altre misure patrimoniali, dal richiamo contenuto nell'art. 27 e nell'art. 34, comma 6, ultima parte e come del resto reso necessario dal dovere di sopperire a ingiustificate aporie normative, pur in presenza di effetti incisivi del tutto assimilabili su beni e interessi omogenei tutelati dall'ordinamento» (Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156 –01, § 5). Ebbene, l’art. 10 d.lgs n. 159 del 2011 prevede che il ricorso per cassazione nella materia da essa regolata – dunque anche il controllo giudiziario previsto dall’art. 34-bis d.lgs n. 159 del 2011 - è ricorribile per cassazione solo per violazione di legge. Si conferma,quindi, che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario exart. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020,[OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 279982 - 01) Si precisa,infine, che nella nozione di “ violazione di legge ” , va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (tra le altre: Sez. 6, Sentenzan. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). 1.2. Delimitato il perimetro che definisce la cognizione del Giudice di legittimità nella materia che ci occupa,il Collegio riafferma, in via preliminare che qualora l'impresa abbia presentato una richiesta di accesso al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice non può limitarsi a prendere atto della sussistenza dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, ma deve accertare sia il carattere occasionale dell'agevolazione mafiosa, sia la concreta possibilità per l'impresa di riallinearsi al contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose (Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024, dep. 2025, Fra.ra.fer., Rv. 287660 -01). 1.3. Sulla base di tali consolidate linee ermeneutiche che , da un lato , individuano gli oneri motivazionali del giudice di merito e,dall’altro, delimitano il perimetro della giurisdizione di legittimità, il Collegio ritiene che il ricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] non superi la soglia di ammissibilità per due ordini di ragioni: - in primo luogo , perché tutti i motivi proposti censurano la “ motivazione ” del provvedimento impugnato e non indicano alcuna violazione di legge; - in secondo luogo , perché il provvedimento impugnato offre una motivazione tutt’altro che apparente sulla sussistenza della “non occasionalità” dell’attività agevolativa effettuata dall’impresa del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello rilevava infatti (a) che l'impresa individuale del [OSCURATO:PERSONA] pur non avendo commesse stabili aveva avuto plurimi contatti con persone coinvolte in indagini per il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen, (b) che erano emerse frequentazioni che davano conto di una solidarietà,anche di tipo parentale, con persone coinvolte in ambienti mafiosi ostativ a ad un giudizio favorevole alla bonificabilità dell'impresa, (c) che la documentazione allegata a difesa non era conferente in quanto dimostrava solo la regolarità fiscale dell'attività del [OSCURATO:PERSONA]. 2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 11 febbraio202