CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 31817/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 15273-2013 proposto da: 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del 3948 Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 322, presso lo studio t3E1110 dell'avvocato [[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 153/2012 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 21/12/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 153/2012, deposita il 21.12.2012, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2021 dal relatore, cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che - Con la sentenza impugnata, la CTR accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Lodi di rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento - relativi agli anni 2005 e 2006- per Iva, Irap ed Irpef (lavoro autonomo), sul rilievo che "...dagli atti emerge, in modo inconfutabile, che l'appellante, negli anni summenzionati, era una lavoratrice subordinata. Infatti nella busta paga sono indicate voci (indennità di trasferta, rimborso chilometrico, premio di produzione, festività non godute, ferie godute, ROL goduti) che chiaramente connotano il rapporto come rapporto di lavoro subordinato. Pertanto la riqualificazione operata dall'Ufficio è del tutto illegittima ed in contrasto con la documentazione fornita dalla parte, che in modo incontrovertibile conferma l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato." - Per la cassazione della sentenza sopra menzionata l'Agenzia delle Entrate propone ricorso al quale resiste con controricorso la contribuente. Considerato che - Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) "Omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. (vecchio testo)"; 2) "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. (nuovo testo)". i - Preliminarmente bisogna dare conto delle eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla controricorrente. - Le prime due eccezioni sono infondate e vanno pertanto rigettate: la prima -che denuncia la violazione del principio di autosufficienza- in quanto non è dato intendere in cosa si sarebbe sostanziato la denunciata omissione, atteso che la controversia concerne questioni di diritto, delineate sin dal primo grado di giudizio, dibattute in appello e riproposte nella odierna sede; la seconda -a tenore della quale non sono indicate le norme di diritto di cui si assume la violazione- in quanto priva di conferenza, atteso che il ricorso censura la sentenza impugnata per vizio motivazionale e non per violazione di legge. - È invece fondata la terza eccezione che ha per oggetto il primo motivo di ricorso con cui l'Ufficio denuncia la violazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 (vecchio testo); la nuova formulazione di tale articolo si applica, infatti, ratione temporis, anche alla fattispecie in contestazione: di conseguenza il motivo è inammissibile. Si può ora passare all'esame del secondo motivo. - Non sussiste il denunciato vizio motivazionale, atteso che la sentenza impugnata espone -sia pure in modo succinto- le ragioni del convincimento della CTR che ha rinvenuto nella fattispecie la presenza degli elementi che connotano il rapporto de quo quale rapporto di lavoro subordinato con le conseguenze da ciò derivanti. La ricorrente si diffonde ad argomentare in ordine agli elementi acquisiti agli atti di causa, finendo con il prospettare una propria valutazione delle prove difforme da quella esposta nella sentenza impugnata, con l'effetto che, in ultima analisi, le deduzioni dell'Ufficio vanno valutate quale mera critica dell'apprezzamento di merito che non può trovare ingresso nel giudizio per cassazione. - Conclusivamente il ricorso va rigettato. P. Q. M.Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagamento delle spese che liquida in euro 2.300,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 10 giug