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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13281/2026

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di appello di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoriascritta, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 06 giugno 2025 la Corte di appello diPalermo, quale giudice dell'esecuzione, ha applicato l'istituto della continuazionetra i reati giudicati con cinque diverse sentenze emesse a carico di SalvatoreSciarabba, ed ha ricalcolato la pena in complessivi anni 24 di reclusione.Per procedere al calcolo di tale pena ha individuato, quale pena base, quelladi 15 anni e 6 mesi di reclusione, ridotta per il rito abbreviato a 10 anni e 4 mesidi reclusione, inflitta per il reato di cui all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen. con lasentenza sub 5), e l'ha aumentata, per i singoli reati satellite, di pene pari aquelle già irrogate dai giudici della cognizione o, comunque, non superiori adesse, separatamente applicando quelle irrogate con ciascuna sentenza e quellegià determinate nel riconoscere la continuazione tra i reati giudicati con tre dellepredette sentenze.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodel suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivocon il quale deduce la violazione della legge penale e l'assenza di motivazione.Il giudice dell'esecuzione ha commesso un errore di metodo ed uno dimerito, nel non rideterminare gli aumenti per i reati satellite, confermando lepene irrogate dai giudici della cognizione e riducendo solo quella relativa al capo11) della sentenza sub 3).La Corte di cassazione ha stabilito che il giudice dell'esecuzione, anche nelcalcolare gli aumenti per reati già ritenuti satellite dal giudice della cognizione,deve scorporarli e decidere l'aumento per ognuno di essi, con il solo limite di nonpoter eccedere la misura stabilita dal giudice del merito, e deve motivarel'aumento applicato per ciascun reato.

Nell'ordinanza impugnata, invece, ilgiudice non ha determinato ex novo i singoli aumenti e, pur potendo ribadire lamisura già irrogata dal giudice del merito, non ha motivato sul perché laconfermasse, di fronte all'elemento nuovo costituito dal riconoscimento dellacontinuazione.Così facendo, ha errato anche nel calcolo di tali aumenti, perché non ne hamantenuto la proporzione nel mettere in continuazione quelli di cui alle sentenzesub 1), 2) e 3) con i reati giudicati con la sentenza sub 5).

Infatti i reati giudicaticon le prime due sentenze erano stati già messi in continuazione con quelligiudicati nella sentenza sub 3), nella quale il reato di cui al capo 11) era il reato-base, sanzionato con la pena di dieci anni di reclusione: le pene stabilite per ipredetti reati, pari a tre anni di reclusione per il delitto giudicato con la sentenzasub 1), ad un anno di reclusione per quello della sentenza sub 2) e a quattroanni di reclusione per il reato di cui al capo 1) della sentenza sub 3), eranoproporzionate a tale entità.

Riducendo a cinque anni di reclusione la pena per ilreato di cui al capo 11) della sentenza sub 3), tale proporzione è stata alterata,senza alcuna motivazione.Anche la pena dei reati già ritenuti satellite nella sentenza sub 5), inoltre,doveva essere rivalutata alla luce dei reati satellite sopravvenuti, al fine direndere le loro pene proporzionate a questi ultimi, e in ogni caso la decisione dinon modificare la pena irrogata dal giudice della cognizione doveva esseremotivata.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2.

Il ricorrente ha correttamente richiamato i principi stabiliti da questaCorte, secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare lapena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base,deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascunodei reati satellite (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi etale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzionetra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene)» (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269-01).

Inoltre il giudice, nell'applicare la disciplina della continuazione tra ireati giudicati in più sentenze, ognuna già relativa a più reati uniti incontinuazione, è tenuto, dopo avere individuato la pena-base, a calcolarenuovamente gli aumenti per ciascun reato satellite, anche al fine di rispettare ilcriterio di proporzionalità tra loro e nei confronti del reato-base, con il solo limitedi non poter superare le entità degli aumenti già stabilite dal giudice dellacognizione (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735),e deve motivare le ragioni del suo calcolo, al fine di consentire il controllo sulrispetto dei criteri applicativi della pena stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod. pen.In ordine all'obbligo motivazionale, peraltro, questa Corte, ribadendo quantostabilito dalla pronuncia delle Sezioni unite sopra citata, ha precisato che «Intema di reato continuato, la graduazione della pena, anche in relazione agliaumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ilquale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere alrelativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il merorichiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 5, n.34379 del 11/07/2025, Rv. 28880; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv.284005).3.

L'ordinanza impugnata si è conformata a tali principi.In primo luogo il giudice ha individuato il reato più grave in quello punito inconcreto, dal giudice della cognizione, con la pena più elevata, come dispostodall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., tenuto conto della riduzione per il ritoabbreviato applicato in quel giudizio.Successivamente ha calcolato l'aumento per ciascun reato satellite,singolarmente valutato, indicando la pena di cinque anni di reclusione per ilreato-base della sentenza sub 3), divenuto reato satellite, inferiore rispetto allapena allora stabilita pari a dieci anni di reclusione ed euro 2.400 di multa, peneentrambe da ridurre per il rito abbreviato.

Il giudice ha altresì ritenuto diirrogare, per ciascuno dei reati già ritenuti satellite dai giudici che hanno emessole sentenze sub 5) e sub 3), gli stessi aumenti già calcolati in sede di cognizione,ed ha poi aggiunto ad essi le pene per i reati di cui alle sentenze sub 1) e 2), giàrideterminate a seguito dell'applicazione della disciplina della continuazione tradetti reati e quelli giudicati con la sentenza sub 3), anche in tale caso irrogando imedesimi aumenti già determinati in precedenza.L'entità di ciascun aumento per i singoli reati satellite è statasufficientemente motivata, avendo il giudice dell'esecuzione ritenuto che «tenutoconto delle emergenze processuali nonché del trattamento sanzionatorioadottato in sede di cognizione, pare equo e corrispondente alla gravitàcomplessiva dei fatti rideterminare la pena nella misura che segue».

Si tratta diuna motivazione sintetica, ma sufficiente per attestare che l'entità di ciascunaumento è stata oggetto di una nuova ed autonoma valutazione, fondata sullarivalutazione dei vari reati satellite alla luce della loro gravità e dell'entità dellanuova pena-base.

La scelta di determinare tali aumenti nella stessa misura giàcalcolata dai giudice della cognizione, con riferimento a tutti i reati presi inesame, non costituisce un vizio, avendo il giudice dell'esecuzione il solo limite dinon superare le pene determinate da tale giudice, e potendo perciò confermarnel'entità, se la ritenga congrua ed equa rispetto alla gravità dei fatti, globalmenterivalutata.Non sussiste, pertanto, l'errore di metodo lamentato dal ricorrente, perché ilgiudice dell'esecuzione ha effettivamente scorporato tutti i reati satellite edeterminato ex novo i loro aumenti, come riportato nella parte motivadell'ordinanza, sopra citata, sufficientemente motivando la sua decisione.4.

Non sussiste neppure l'errore di merito lamentato, avendo il giudicedell'esecuzione mantenuto la proporzione delle pene irrogate per i reati satellite,tra loro e rispetto alla pena-base, così come determinata dal giudice dellacognizione.Innanzi tutto è stata rispettata la proporzione tra il reato-base e il reato dicui al capo 11) della sentenza sub 3), divenuto reato satellite, per il quale è stataapplicata la pena di cinque anni di reclusione, da ridurre per il rito abbreviato:per il reato satellite di cui al capo 24) della sentenza sub 5), rappresentato da undelitto di estorsione aggravata come quello di cui al capo 11) della sentenza sub3), è stato applicato un aumento pari a cinque anni e due mesi di reclusione (daridurre per il rito abbreviato), per cui la pena applicata al nuovo reato-satellite èproporzionata al reato di pari gravità, risultando addirittura lievemente inferiore.E' stata rispettata la proporzione tra i reati già ritenuti satellite nellasentenza sub 5) e la pena-base, dal momento che il giudice dell'esecuzione haapplicato i medesimi aumenti già decisi dal giudice della cognizione, dopo avernevalutato la congruità ed equità.

Tali aumenti sono altresì proporzionati al reatodi cui al capo 11) della sentenza sub 3), divenuto satellite, essendo la penaapplicata per quest'ultimo sostanzialmente equivalente a quella già stabilita per ilreato di estorsione aggravata di cui al capo 24) della sentenza sub 5).Anche la pena applicata per l'altro reato giudicato nella sentenza sub 3), giàritenuto satellite, è proporzionata alla pena irrogata per il reato-base e per glialtri reati satellite.

La sua proporzione non deve essere valutata con riferimentoal reato di cui al capo 11) di tale sentenza, non essendo questo più il reato-base,ma con riferimento alla pena-base del reato unificato; la proporzione risultarispettata, stante l'entità più elevata di tale pena-base ed essendo stataapplicata, per detto reato satellite, una pena solo di poco inferiore a quella di treanni di reclusione applicata per il reato di cui alla sentenza sub 1), aventeanalogo titolo, essendo stata determinata la pena di quattro anni di reclusione daridurre per il rito abbreviato.

Tale pena, poi, appare proporzionata rispetto allepene applicate per gli altri reati satellite, uno di maggiore gravità, quello di cui alcapo 24) della sentenza sub 5), e gli altri, cioè quello di cui al capo 33) dellasentenza sub 5) e quelli di cui alla sentenza sub 2), di minore gravità.

Le penedi questi ultimi reati satellite, infine, risultano proporzionate rispetto alla nuovapena-base, che è superiore a quella irrogata per il reato-base a cui essi erano inprecedenza unificati, e rispetto alle pene degli altri reati-satellite, stante la loromaggiore gravità.Deve infine rilevarsi che il calcolo complessivo della pena unificata,contenuto nell'ordinanza impugnata, risulta errato in favore del ricorrente,avendo il giudice del tutto omesso di applicare l'aumento per la contravvenzionegiudicata con la sentenza sub 4), pur avendola unificata per continuazione.

Sitratta, peraltro, di un errore di diritto, non emendabile in assenza diimpugnazione del pubblico ministero, rincorrendosi altrimenti in una reformatioin peius (vedi Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, Rv. 287510).4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoriascritta, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 06 giugno 2025 la Corte di appello diPalermo, quale giudice dell'esecuzione, ha applicato l'istituto della continuazionetra i reati giudicati con cinque diverse sentenze emesse a carico di SalvatoreSciarabba, ed ha ricalcolato la pena in complessivi anni 24 di reclusione.Per procedere al calcolo di tale pena ha individuato, quale pena base, quelladi 15 anni e 6 mesi di reclusione, ridotta per il rito abbreviato a 10 anni e 4 mesidi reclusione, inflitta per il reato di cui all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen. con lasentenza sub 5), e l'ha aumentata, per i singoli reati satellite, di pene pari aquelle già irrogate dai giudici della cognizione o, comunque, non superiori adesse, separatamente applicando quelle irrogate con ciascuna sentenza e quellegià determinate nel riconoscere la continuazione tra i reati giudicati con tre dellepredette sentenze.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodel suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivocon il quale deduce la violazione della legge penale e l'assenza di motivazione.Il giudice dell'esecuzione ha commesso un errore di metodo ed uno dimerito, nel non rideterminare gli aumenti per i reati satellite, confermando lepene irrogate dai giudici della cognizione e riducendo solo quella relativa al capo11) della sentenza sub 3).La Corte di cassazione ha stabilito che il giudice dell'esecuzione, anche nelcalcolare gli aumenti per reati già ritenuti satellite dal giudice della cognizione,deve scorporarli e decidere l'aumento per ognuno di essi, con il solo limite di nonpoter eccedere la misura stabilita dal giudice del merito, e deve motivarel'aumento applicato per ciascun reato. Nell'ordinanza impugnata, invece, ilgiudice non ha determinato ex novo i singoli aumenti e, pur potendo ribadire lamisura già irrogata dal giudice del merito, non ha motivato sul perché laconfermasse, di fronte all'elemento nuovo costituito dal riconoscimento dellacontinuazione.Così facendo, ha errato anche nel calcolo di tali aumenti, perché non ne hamantenuto la proporzione nel mettere in continuazione quelli di cui alle sentenzesub 1), 2) e 3) con i reati giudicati con la sentenza sub 5). Infatti i reati giudicaticon le prime due sentenze erano stati già messi in continuazione con quelligiudicati nella sentenza sub 3), nella quale il reato di cui al capo 11) era il reato-base, sanzionato con la pena di dieci anni di reclusione: le pene stabilite per ipredetti reati, pari a tre anni di reclusione per il delitto giudicato con la sentenzasub 1), ad un anno di reclusione per quello della sentenza sub 2) e a quattroanni di reclusione per il reato di cui al capo 1) della sentenza sub 3), eranoproporzionate a tale entità. Riducendo a cinque anni di reclusione la pena per ilreato di cui al capo 11) della sentenza sub 3), tale proporzione è stata alterata,senza alcuna motivazione.Anche la pena dei reati già ritenuti satellite nella sentenza sub 5), inoltre,doveva essere rivalutata alla luce dei reati satellite sopravvenuti, al fine direndere le loro pene proporzionate a questi ultimi, e in ogni caso la decisione dinon modificare la pena irrogata dal giudice della cognizione doveva esseremotivata.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. Il ricorrente ha correttamente richiamato i principi stabiliti da questaCorte, secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare lapena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base,deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascunodei reati satellite (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi etale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzionetra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene)» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269-01). Inoltre il giudice, nell'applicare la disciplina della continuazione tra ireati giudicati in più sentenze, ognuna già relativa a più reati uniti incontinuazione, è tenuto, dopo avere individuato la pena-base, a calcolarenuovamente gli aumenti per ciascun reato satellite, anche al fine di rispettare ilcriterio di proporzionalità tra loro e nei confronti del reato-base, con il solo limitedi non poter superare le entità degli aumenti già stabilite dal giudice dellacognizione (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735),e deve motivare le ragioni del suo calcolo, al fine di consentire il controllo sulrispetto dei criteri applicativi della pena stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod. pen.In ordine all'obbligo motivazionale, peraltro, questa Corte, ribadendo quantostabilito dalla pronuncia delle Sezioni unite sopra citata, ha precisato che «Intema di reato continuato, la graduazione della pena, anche in relazione agliaumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ilquale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere alrelativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il merorichiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 5, n.34379 del 11/07/2025, Rv. 28880; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv.284005).3. L'ordinanza impugnata si è conformata a tali principi.In primo luogo il giudice ha individuato il reato più grave in quello punito inconcreto, dal giudice della cognizione, con la pena più elevata, come dispostodall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., tenuto conto della riduzione per il ritoabbreviato applicato in quel giudizio.Successivamente ha calcolato l'aumento per ciascun reato satellite,singolarmente valutato, indicando la pena di cinque anni di reclusione per ilreato-base della sentenza sub 3), divenuto reato satellite, inferiore rispetto allapena allora stabilita pari a dieci anni di reclusione ed euro 2.400 di multa, peneentrambe da ridurre per il rito abbreviato. Il giudice ha altresì ritenuto diirrogare, per ciascuno dei reati già ritenuti satellite dai giudici che hanno emessole sentenze sub 5) e sub 3), gli stessi aumenti già calcolati in sede di cognizione,ed ha poi aggiunto ad essi le pene per i reati di cui alle sentenze sub 1) e 2), giàrideterminate a seguito dell'applicazione della disciplina della continuazione tradetti reati e quelli giudicati con la sentenza sub 3), anche in tale caso irrogando imedesimi aumenti già determinati in precedenza.L'entità di ciascun aumento per i singoli reati satellite è statasufficientemente motivata, avendo il giudice dell'esecuzione ritenuto che «tenutoconto delle emergenze processuali nonché del trattamento sanzionatorioadottato in sede di cognizione, pare equo e corrispondente alla gravitàcomplessiva dei fatti rideterminare la pena nella misura che segue». Si tratta diuna motivazione sintetica, ma sufficiente per attestare che l'entità di ciascunaumento è stata oggetto di una nuova ed autonoma valutazione, fondata sullarivalutazione dei vari reati satellite alla luce della loro gravità e dell'entità dellanuova pena-base. La scelta di determinare tali aumenti nella stessa misura giàcalcolata dai giudice della cognizione, con riferimento a tutti i reati presi inesame, non costituisce un vizio, avendo il giudice dell'esecuzione il solo limite dinon superare le pene determinate da tale giudice, e potendo perciò confermarnel'entità, se la ritenga congrua ed equa rispetto alla gravità dei fatti, globalmenterivalutata.Non sussiste, pertanto, l'errore di metodo lamentato dal ricorrente, perché ilgiudice dell'esecuzione ha effettivamente scorporato tutti i reati satellite edeterminato ex novo i loro aumenti, come riportato nella parte motivadell'ordinanza, sopra citata, sufficientemente motivando la sua decisione.4. Non sussiste neppure l'errore di merito lamentato, avendo il giudicedell'esecuzione mantenuto la proporzione delle pene irrogate per i reati satellite,tra loro e rispetto alla pena-base, così come determinata dal giudice dellacognizione.Innanzi tutto è stata rispettata la proporzione tra il reato-base e il reato dicui al capo 11) della sentenza sub 3), divenuto reato satellite, per il quale è stataapplicata la pena di cinque anni di reclusione, da ridurre per il rito abbreviato:per il reato satellite di cui al capo 24) della sentenza sub 5), rappresentato da undelitto di estorsione aggravata come quello di cui al capo 11) della sentenza sub3), è stato applicato un aumento pari a cinque anni e due mesi di reclusione (daridurre per il rito abbreviato), per cui la pena applicata al nuovo reato-satellite èproporzionata al reato di pari gravità, risultando addirittura lievemente inferiore.E' stata rispettata la proporzione tra i reati già ritenuti satellite nellasentenza sub 5) e la pena-base, dal momento che il giudice dell'esecuzione haapplicato i medesimi aumenti già decisi dal giudice della cognizione, dopo avernevalutato la congruità ed equità. Tali aumenti sono altresì proporzionati al reatodi cui al capo 11) della sentenza sub 3), divenuto satellite, essendo la penaapplicata per quest'ultimo sostanzialmente equivalente a quella già stabilita per ilreato di estorsione aggravata di cui al capo 24) della sentenza sub 5).Anche la pena applicata per l'altro reato giudicato nella sentenza sub 3), giàritenuto satellite, è proporzionata alla pena irrogata per il reato-base e per glialtri reati satellite. La sua proporzione non deve essere valutata con riferimentoal reato di cui al capo 11) di tale sentenza, non essendo questo più il reato-base,ma con riferimento alla pena-base del reato unificato; la proporzione risultarispettata, stante l'entità più elevata di tale pena-base ed essendo stataapplicata, per detto reato satellite, una pena solo di poco inferiore a quella di treanni di reclusione applicata per il reato di cui alla sentenza sub 1), aventeanalogo titolo, essendo stata determinata la pena di quattro anni di reclusione daridurre per il rito abbreviato. Tale pena, poi, appare proporzionata rispetto allepene applicate per gli altri reati satellite, uno di maggiore gravità, quello di cui alcapo 24) della sentenza sub 5), e gli altri, cioè quello di cui al capo 33) dellasentenza sub 5) e quelli di cui alla sentenza sub 2), di minore gravità. Le penedi questi ultimi reati satellite, infine, risultano proporzionate rispetto alla nuovapena-base, che è superiore a quella irrogata per il reato-base a cui essi erano inprecedenza unificati, e rispetto alle pene degli altri reati-satellite, stante la loromaggiore gravità.Deve infine rilevarsi che il calcolo complessivo della pena unificata,contenuto nell'ordinanza impugnata, risulta errato in favore del ricorrente,avendo il giudice del tutto omesso di applicare l'aumento per la contravvenzionegiudicata con la sentenza sub 4), pur avendola unificata per continuazione. Sitratta, peraltro, di un errore di diritto, non emendabile in assenza diimpugnazione del pubblico ministero, rincorrendosi altrimenti in una reformatioin peius (vedi Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, Rv. 287510).4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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