CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 dicembre 2015
Cassazione n. 37455/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2647/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.[OSCURATO:PERSONA], in persona dei Commissari straordinari, elettivamente domiciliata in ROMA al V [OSCURATO:PERSONA] n. 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio degli avvocatiCOSSU BRUNO e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta no e difend ono unitamente e disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di AREZZO cron. N. 16878/2015 depositatoil 21.12.2015 R.G. n. 819/2012 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. il Tribunale di Arezzo, con il decreto qui impugnato, dava atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione allo stato passivo dell’Amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] contestando il rigetto alla propria domanda di ammissione riferita a crediti a titolo di retribuzioni, di tredicesima mensilità, di indennità sostitutiva delle ferie e del preavviso, di trattamento di fine rapporto, “avanzata sull’assunto dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato con [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, a seguito di fusione per incorporazione, con [OSCURATO:SOCIETA] dal 6.5.2002 al 6.3.2006 (benché formalmente qualificato come lavoro autonomo)”; 2.all’esito dell’istruttoria espletata e di una consulenza tecnica contabile, il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, ammetteva la ricorrente allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. per le somme di € 15.526,12 a titolo di differenze retributive, € 7.752,55 a titolo di TFR ed € 3.643,74 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 c.c., oltre accessori e spese; in sintesi, il Tribunale ha affermato: “alla luce delle prove documentali e delle testimoniali assunte, può ragionevolmente affermarsi che, a prescindere dal nomen iurisutilizzato dalle parti e di quanto formalmente riportato sui contratti prodotti (irrilevante di fronte alle effettive modalità di svolgimento del rapporto, cfr., ex multis , Cass. 20669/2004 e 17455/2009), il rapporto di lavoro oggetto di causa abbia presentato, fin dall'origine e per tutto il suo corso, le caratteristiche fondamentali del lavoro subordinato a tempo indeterminato e cioè l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro e il suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale”; sulla base dell’esame dell’istruttoria svolta, il Tribunale ha, inoltre, aggiunto come il rapporto si fosse sviluppato in concreto con caratteristiche molto diverse da quelle indicate dai formali contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che era emerso “il tratto essenziale dell’assoggettamento dell’opponente a specifiche direttive riguardanti l’organizzazione e l’attività di lavoro”, senza considerare, poi, che nella specie erano anche emersi plurimi elementi sintomatici della subordinazione; 3. per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimata; entrambe le parti hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1.col primo motivo del ricorso si denuncia: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”; si critica il provvedimento impugnato per avere delibato la domanda di accertamento della natura subordinata dell’intercorso rapporto di lavoro, domanda non formulata né in sede di ammissione allo stato passivo, né nel successivo giudizio di opposizione; il motivo non può trovare accoglimento; innanzitutto, la violazione del canone della corrispondenza trail chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. va dedotta nel ricorso per cassazione a mente dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., in quanto possa determinare la nullità della sentenza in ragione dell’error in procedendo denunciato, e comunque l’accertamento del vizio postula che il ricorrente riporti i contenuti degli atti processuali dai quali evincere se si sia verificata la pretesa violazione (tra le altre, Cass. n. 18 del 2015), mentre nella specie parte ricorrente si limita a riportare le sole conclusioni dell’atto di opposizione allo stato passivo della Ottaviani; in ogni caso, il vizio di ultraed extra petizione ricorre solo quando il giudice pronunzia oltre i limiti delle domande e delle eccezioni non rilevabili d’ufficio fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, mentre al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell’esercizio della sua potestas decidendi, resta libero di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronunzia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all’uopo prospettate, in quanto ciò attiene all’obbligo inerente all’esatta osservanza della legge, che il giudice deveconoscere e applicare (art. 113 c.p.c.); nella specie è pacifico che la Ottaviani avesse chiesto l’insinuazione allo stato passivo per spettanze retributive e che l’opposizione originasse dal rigetto di tale richiesta, sicché non vi è alcun dubbio che l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato facesse parte dell’oggetto del contendere sul quale il Tribunale era chiamato a giudicare; 2. con il secondo motivo congiuntamente si deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2094 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)”; si critica la decisione adottata dal Tribunale sostenendo che sarebbe pervenuto all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro sulla base di una errata applicazione della disciplina e dei principi dettati in materia; le censure non possono trovare accoglimento, come già statuito da questa S.C. in analoghi giudizi instaurati dalla medesima società in amministrazione straordinaria (v. Cass. n. 2534 e 2537 del 2022); in diritto, opportuno premettere taluni consolidati orientamenti giurisprudenziali circa i limiti del sindacato di legittimità su sentenze di merito che accertino, ovvero neghino, l’esistenza in concreto della fattispecie disegnata in astratto dall’art. 2094 c.c. (tra le recenti v. Cass.4037 del 2021 e Cass. n. 33820del 2021); 2.1. secondo questa Corte la valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. n. 13202 del 2019; Cass. n. 5436 del 2019; Cass. n. 332 del 2018; Cass. n. 17533 del 2017; Cass. n. 14434 del 2015; Cass. n. 4346 del 2015; Cass. n. 9808 del 2011; Cass. n. 23455 del 2009; Cass. n. 26896 del 2009); in particolare, qualora l'elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (per tutte: Cass. SS.UU. n. 379 del 1999, con la risalente giurisprudenza ivi richiamata) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde; chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o può essere addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute; vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci; ancora le Sezioni unite di questa Corte (n. 379/99 cit.) insegnano come “ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale (id est, a costituire il criterio, generale ed astratto, preordinato a siffatto risultato specifico), non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, funzionale alla suddetta indagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisito della subordinazione, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività di tale sussistenza”; 2.2. l’accertamento in ordine alla ricostruzione dei fatti, principali e secondari, che concretano gli indici sintomatici della subordinazione e del come si siano verificati nella vicenda storica che origina la controversia compete ai giudici di merito, così come a costoro spetta anche la valutazione di detti fatti, al fine di esprimere un giudizio complessivo dei medesimi che sintetizzi le ragioni per cui da essi si sia tratto il convincimento circa la sussistenza o meno della subordinazione medesima; trattandosi di giudizi di fatto questa Corte può sottoporli a sindacato nei limiti consentiti da una prospettazione del vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente; inoltre, il giudice di legittimità può sindacare la sussunzione operata dall’impugnata sentenza, sempre nei limiti di una censura appropriata, negando – per d irla con la decisione delle SS.UU. n. 379/99 già citata – che un singolo elemento sintomatico possa fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale, dovendo invece essere praticata una valutazione globale dei medesimi, quali “concordanti, gravi e precisi indici rivelatori” dell'effettività della sussistenza della subordinazione; 2.3. tuttavia chi ricorre per cassazione non può limitarsi ad opporre un diverso convincimento, criticando la sentenza impugnata per aver dato credito a talune circostanze, che si assumono prive di valore significativo, piuttosto che ad altre, ritenute al contrario più rilevanti, con ciò assumendo erroneamente di avere individuato vizi idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata; come noto, infatti, al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, essendo del tutto estranea allo scrutinio di legittimità la funzione di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l'autonoma disamina delle emergenze probatorie; in particolare, tanto più in giudizi nei quali la decisione è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi, tutti concorrenti a supportare la prova del fatto principale, il ricorrente non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, pur in possibile o probabile corrispondenza alla realtà fattuale, poiché è necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l'unica possibile (per tutte, sui limiti del sindacato di legittimità in tema di subordinazione, v. Cass. n. 11015 del 2016; successive conformi: v. Cass.n. 9157 del 2017; Cass. n. 9401 del 2017; Cass. n. 25383 del 2017; Cass.n. 32385 del 2019); 2.4. in conformità, ancora di recente è stato ribadito il seguente principio: “La valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale” (Cass. n. 22846 del2022); 3. tanto premesso in diritto, la parte ricorrente non solo non si confronta adeguatamente con il decisum, che –come ricordato nello storico della lite – ha sancito “l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro”, con un accertamento che involge inevitabilmente una quaestio facti, ma neanche propone il motivo di ricorso per cassazione rispetto agli elementi sintomatici della subordinazione, comunque ravvisati dal Tribunale a rafforzare il convincimento espresso, secondo le modalità proprie individuate dalle pronunce prima richiamate; piuttosto, si invoca una sostanziale rivalutazione della vicenda storica, come conclamato dal riferimento ai materiali istruttori, pretendendo così un sindacato che esorbita dai poteri di questo giudice di legittimità, peraltro denunciando il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. senza il rispetto delle prescrizioni imposte dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014); 4.con il terzo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)”; si lamenta che il Tribunale non avrebbe dato in alcun modo conto “della validità o meno del contratto a progetto stipulato dalla (Ottaviani) con l’azienda in data 5/10/2004”; anche tale censura è priva di fondamento atteso che il Tribunale, avendo accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti sin dal 2002 evidentemente non aveva necessitàdi delibare la validità di un contratto a progetto stipulato in costanza di acclarata subordinazione; 5.conclusivamente il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] dichiaratisi anti statari ; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame