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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 dicembre 2025

Cassazione n. 34841/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16158/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3856/2023 depositata il 26/05/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., si può provvedere sulle spese, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte dei resistenti; Numero registro generale 16158/2023 Numero sezionale 905/2025 Numero di raccolta generale 34841/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 che, in ragione della desistenza dal giudizio, possono compensarsi le spese nella misura di due terzi del loro ammontare complessivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Visto l’art. 391, secondo comma, c.p.c., condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna delle due parti resistenti un terzo delle spese del giudizio di Cassazione, liquidato in euro 400,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 26/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16158/2023 Numero sezionale 905/2025 Numero di raccolta generale 34841/2025 Data pubblicazione 30/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16158/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3856/2023 depositata il 26/05/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., si può provvedere sulle spese, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte dei resistenti; Numero registro generale 16158/2023 Numero sezionale 905/2025 Numero di raccolta generale 34841/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 che, in ragione della desistenza dal giudizio, possono compensarsi le spese nella misura di due terzi del loro ammontare complessivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Visto l’art. 391, secondo comma, c.p.c., condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna delle due parti resistenti un terzo delle spese del giudizio di Cassazione, liquidato in euro 400,00, oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 26/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16158/2023 Numero sezionale 905/2025 Numero di raccolta generale 34841/2025 Data pubblicazione 30/12/2025
Decreto Cassazione n. 34841/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris