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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20932/2026

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Ancona n. 901/2021 pubblicatail 2 agosto 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOLucia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto ingiudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] al fine disentirlo condannare alla restituzione della somma di € 100.000,00 derivante daun contratto di mutuo concluso tra le parti.Numero registro generale 2651/2022Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 20932/2026Data pubblicazione 20/06/2026Essi hanno sostenuto di avere corrisposto la somma in questione, unitamenteal defunto padre adottivo di [OSCURATO:PERSONA] (tale Luciani MassimoAlessandro), al fine di consentire ad [OSCURATO:PERSONA] di estinguere unmutuo da lui stipulato con la Cassa di Risparmio.[OSCURATO:PERSONA] si è costituito e ha replicato che:la somma di € 100.000,00 era stata ricevuta dalla moglie Lucia LucianiCardarelli a titolo di elargizione in adempimento di un’obbligazione naturale;aveva restituito € 56.000,00;la somma residua di € 44.000,00 era stata scomputata a titolo dicontribuzione per le gravose spese di arredamento della casa coniugale.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 573/2017, ha accolto in parte ladomanda, condannando il convenuto a corrispondere € 44.000,00, oltre interessilegali.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, che la Corte di Ancona, nelcontraddittorio delle parti, con sentenza n. 901/2021, ha accolto solo in parte,compensando per il 50% le spese di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base diquattro motivi.Gli intimati si sono difesi con controricorso e hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 2697 c.c., 1813, c.c., 1298 c.c. e 1854 c.c. in quanto la Corte territoriale loavrebbe onerato di fornire la prova contraria circa il titolo posto a fondamentodella domanda attorea.In particolare, sostiene che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato estraneo alrapporto, con la conseguenza che la sua domanda avrebbe dovuto essererigettata.Afferma, inoltre, che l’organo giudicante avrebbe presunto in maniera nonragionevole che i cointestatari del conto fossero i soggetti mutuanti.Lamenta che sarebbero state falsamente applicate le norme sul contratto diconto corrente.Numero registro generale 2651/2022Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 20932/2026Data pubblicazione 20/06/2026Sarebbe stato improprio il richiamo agli artt. 1298 e 1854 c.c., atteso che sitratterebbe di disposizioni regolatrici dei rapporti interni tra più creditori solidali.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2721 c.c., 2727 c.c. e 2729 c.c. perché la corte d’appello avrebbeillegittimamente ammesso la prova presuntiva e utilizzato fatti il relativoragionamento, ossia:l’uso della somma per estinguere un proprio debito personale;la provenienza della somma da tutti gli intestatari del conto corrente;la parziale restituzione della somma prestata.Oltre a negare valore alle circostanze appena elencate, il ricorrenterappresenta che non sarebbero stati considerati degli elementi ulteriori:gli asseriti mutuanti non avrebbero preteso una ricevuta o una dichiarazionedi impegno alla restituzione;non vi sarebbe stata necessità del prestito, in quanto sarebbe stato in corsoun mutuo con interessi minimi e sarebbe stato imminente il pagamento almedesimo ricorrente di una ingente somma di denaro;non sarebbe stata verosimile l’affermazione che il prestito sarebbe stato fattoper evitare il pagamento degli interessi: al contrario, sarebbe avvenuto in ambitofamiliare proprio per sgravare la famiglia dall’onere di pagare la rata mensile delmutuo bancario;non vi sarebbe stata richiesta di rimborso prima della separazione.Infine, sarebbe stato pure violato il divieto di “praesumptio de praesumpto”.Le due censure, che possono essere trattate congiuntamente, stante la strettaconnessione, sono infondate.Innanzitutto, il ricorrente non aggredisce specificamente l’affermazione delGiudice di appello, il quale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse partedel contratto, atteso che la contabile di addebito allegata dagli attori indicavaespressamente anche il suo nome.

Inoltre, il medesimo Giudice ha reputatotardiva la produzione in appello della copia contabile depositata dall’appellanteche, quindi, non poteva essere utilizzata.Il riferimento agli artt. 1298 e 1854 c.c. è, poi, stato male inteso dal ricorrente.Numero registro generale 2651/2022Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 20932/2026Data pubblicazione 20/06/2026Infatti, la Corte territoriale li ha richiamati esclusivamente per argomentare inordine all’entità del credito di [OSCURATO:PERSONA] dopo avere, però,reputato dimostrata la sua partecipazione al rapporto per le ragioni sopraesposte.Pertanto, nessuna violazione delle regole in tema di ripartizione dell’onere dellaprova vi è stata.Per quel che concerne la prova dell’esistenza in sé di un contratto di mutuocon i controricorrenti (e con il defunto padre dell’ex moglie), si evidenzia, inprimo luogo, che la sentenza impugnata ne ha considerata provata la conclusionesulla base di un legittimo ragionamento presuntivo.Innanzitutto, ha dato peso alla circostanza che il denaro percepito dalricorrente fosse stato erogato da un conto corrente in comune fra i tre soggettiindicati.Inoltre, ha valorizzato il fatto che la somma era stata impiegata per estinguereun debito personale del ricorrente.Ha attribuito rilievo, poi, all’avvenuta parziale restituzione dell’importo.La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di prova presuntiva, il giudice ètenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni gravi, precisee concordanti, laddove il requisito della precisione è riferito al fatto noto, chedeve essere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado diprobabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentrequello della concordanza, richiamato solo in caso di pluralità dielementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da unapluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazionedella sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momentidella previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti,e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificarese siano concordanti e se la loro combinazione consenta una validaprova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece,in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di meritoNumero registro generale 2651/2022Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 20932/2026affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi,Data pubblicazione 20/06/2026precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo digravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di unainferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di meritoo senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass., Sez.2, n. 9054 del 21 marzo 2022).In effetti, i tre elementi indicati (tutti attinenti a eventi sicuramenteverificatisi), alla luce anche dei particolari rapporti esistenti fra le parti,conducono ad affermare che, con alta probabilità, sulla base di una valutazionecomplessiva, il denaro de quo è stato versato al ricorrente per pagare un suodebito personale (un altro mutuo da lui stipulato con la Cassa di Risparmio) eche egli, una volta compiuto il pagamento, lo avrebbe dovuto restituire.D’altronde, non si vede per quale ragione l’interessato avrebbe eccepito ladazione di € 56.000,00 alla moglie per ridurre la sua esposizione se non perché,invero, un obbligo di restituzione vi era.

Dazione rimasta non controversa.Peraltro, il medesimo ricorrente ha allegato una motivazione alternativa (lasolidarietà familiare) estremamente generica e rimasta del tutto indimostrata,quando non è stata contraddetta dal riconoscimento, ad opera sempre delricorrente, che, in realtà, la valuta serviva a non fare gravare sul reddito familiaregli interessi bancari.Si tratta di elementi che, oltre ad essere gravi e precisi, sono palesementeconcordanti, essendo tutti attinenti alla vicenda in esame.Circostanze del tutto neutre sono quelle allegate dal ricorrente, ossia che gliasseriti mutuanti non avevano preteso una ricevuta o una dichiarazione diimpegno alla restituzione, che non vi era necessità del prestito, in quanto era incorso un mutuo con interessi minimi ed era imminente il pagamento al medesimoricorrente di una ingente somma di denaro, che non era verosimile l’affermazioneche il prestito sarebbe stato fatto per evitare il pagamento degli interessi e chenon vi era stata richiesta di rimborso prima della separazioneNumero registro generale 2651/2022Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 20932/2026In particolare, il contratto di mutuo per venire non richiede la forma scritta,Data pubblicazione 20/06/2026neppure a fini probatori, l’imminenza della ricezione di una grande somma noncontraddice l’utilità di un prestito da estinguere a breve, la richiesta del rimborsosolo al momento della separazione può ben spiegarsi con il normaledeterioramento dei rapporti che segue alla rottura di un’unione.Il ragionamento della Corte territoriale va, quindi, condiviso, anche alla lucedella giurisprudenza per la quale, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c.,spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzionisemplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico evalutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che,ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosituttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo omeno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di unconvincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fareemergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio,restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elementoindiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, eneppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame diassoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto daprovare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, nonoggettivamente inconfutabile (Cass., Sez.

L, n. 22366 del 5 agosto 2021).Quanto alla dedotta violazione del divieto di “praesumptio de praesumpto”, aparte l’estrema genericità della censura, si osserva che gli elementi valorizzatidalla corte d’appello sono fra loro autonomi e che, anche a volere dare unsignificato a questa parte del ricorso, nel sistema processuale non esiste il divietodella c.d. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. néa qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva,costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea a fondarel’accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenzepresuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serieNumero registro generale 2651/2022Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 20932/2026lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessaData pubblicazione 20/06/2026di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità econcordanza di cui all’art. 2729 c.c. (Cass., Sez. 3, n. 19993 del 17 luglio 2025).Con il terzo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1292, 1294, 1298, 1314, 1854 e 2697 c.c. nonché 81 c.p.c. in quantonon si sarebbe potuta presumere l’esistenza di una solidarietà dal lato attivo delrapporto.

Inoltre, ciascuno dei creditori avrebbe potuto al massimo agire per lapropria parte e, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe provato diessere erede del padre adottivo, avendo prodotto semplicemente unadichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.La censura è in parte fondata.Innanzitutto, deve essere respinta la doglianza che concerne la qualità di erededi [OSCURATO:PERSONA].Infatti, la giurisprudenza è chiara nell’affermare che, colui che, assumendo diessere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudiziocivile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione,o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., oltreche del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede diquest’ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dicui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, non costituisce di persé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell’ambito dei rapporticon la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo, tuttavia, ilgiudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi dellanuova formulazione dell’art. 115 c.p.c., come novellato dall’art. 45, comma 14,della legge n. 69 del 2009, in conformità al principio di non contestazione, ilcomportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verificadella contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell’ipotesiaffermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlatoe proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazionesostitutiva suddetta (Cass., Sez. 6-3, n. 11276 del 10 maggio 2018; Cass., SU,n. 12065 del 29 maggio 2014).Numero registro generale 2651/2022Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 20932/2026Successivamente si è evidenziato, altresì, che, quanto alla modalità con laData pubblicazione 20/06/2026quale fornire la prova della qualità di erede legittimo, proprio alla luce di quantoaffermato da Cass.

S.U. n. 12065/2014, sebbene la modalità preferibile siaquella del ricorso agli atti dello stato civile, lo stesso ragionamento sposato dallasentenza ora citata, in riferimento alla possibilità che anche una dichiarazionesostituiva di atto notorio possa contribuire a formare il convincimento del giudicealla luce dell’atteggiamento della controparte, impone di ritenere che non vigaun principio di esclusività della detta prova, rappresentata dagli atti dello statocivile, ma che, invece, sia possibile fornire la dimostrazione della qualità di erede(rectius di chiamato) anche tramite elementi probatori diversi, purché sottopostial prudente apprezzamento del giudice (Cass., Sez. 2, n. 15026 del 31 maggio2019).Nella specie, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è stata depositatae la presenza solo di questa non è bastevole a giustificare l’impugnazione dellasentenza di appello.

Il ricorrente, infatti, avrebbe dovuto anche indicare ipassaggi della sua comparsa di costituzione di primo grado nei quali avevacontestato questa circostanza, dovendosi tenere conto che non poteva bastareuna generica doglianza, alla luce del particolare rapporto che lo stesso avevacon la controricorrente, sua moglie, e la di lei famiglia.Va accolta, invece, la censura relativa alla (non) esistenza di una solidarietàdal lato attivo fra i mutuanti.Infatti, la solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamenteprevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, nonessendo sufficiente a fare sorgere il vincolo l’identità qualitativa delle prestazioni(eadem res debita) e delle obbligazioni (eadem causa debendi).

L’interesse anegare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno deicreditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e nonpregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si evince dall’art. 1297,comma 2, c.c. limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché,nelle ipotesi di solidarietà attiva, il comune debitore non potrebbe opporre, alcreditore che gli abbia chiesto l’intera prestazione, le eccezioni personali ad altroNumero registro generale 2651/2022Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 20932/2026creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporreData pubblicazione 20/06/2026nel caso di obbligazione parziale (Cass., Sez. 2, n. 2267 del 28 gennaio 2019).Erra, quindi, la corte territoriale a fondare una solidarietà attiva fra i tremutuanti facendo riferimento alla regolamentazione in tema di conti correnticointestati, dalla quale può certo derivare la presunzione di contitolaritàdell’oggetto del contratto (di conto corrente), ma non la pattuizione di unasolidarietà attiva fra i creditori di un distinto rapporto il contenuto del quale siarappresentato dalle somme depositate presso l’istituto di credito.Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che, nel conto corrente bancariointestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolatidall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall’art. 1298,comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quoteuguali, solo se non risulti diversamente; sicché, non solo di deve escludere, oveil saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo deicorrentisti, che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldoma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti,va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche seavente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in propriofavore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata inmisura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldofinale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto (Cass., Sez. 2, n. 77 del4 gennaio 2018).Infatti, la cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascunintestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., lacontitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la provache le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, chenon può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l’alimentazione del conto siaavvenuta da parte di uno soltanto tra essi (Cass., Sez. 2, n. 27069 del 14settembre 2022).Allo stesso modo, l’art. 1854 c.c. dispone che, nel caso in cui il conto siaintestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazionianche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solidoNumero registro generale 2651/2022Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 20932/2026Data pubblicazione 20/06/2026dei saldi del conto.

Questa disposizione attribuisce ai cointestatari la qualità dicreditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che neirapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto e talepresunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può esseresuperata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti -dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dallacointestazione stessa.Pertanto, né l’art. 1298, comma 2, c.c. né l’art. 1854 c.c. sono idonei a faresorgere una solidarietà dal lato attivo fra i creditori di un contratto di mutuo chesiano anche contitolari di un distinto conto corrente bancario e che abbianoutilizzato somme depositate su tale conto corrente per finanziare il detto mutuo.Infatti, siffatti creditori sono creditori solidali verso la banca dei saldi dellospecifico contratto di conto corrente, che, a loro volta, si presume vadano divisi,nei rapporti interni, in parti uguali.Le disposizioni citate, però, non creano una solidarietà attiva ex lege conriferimento a contratti diversi da quello di conto corrente e non possono certoessere intesi come espressione di una volontà implicita dei contitolari di istituireuna solidarietà attiva nei rapporti da loro instaurati con terzi usando le risorsedel medesimo conto.La contitolarità del rapporto di conto corrente ben poteva essere argomentoper sostenere, presuntivamente, che il mutuo fosse stato concluso con GiovanniLucio Cardarelli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](circostanza da intendere ormai definitivamente accertata), ma non erasufficiente per giustificare il sorgere di un’obbligazione solidale dal lato attivo frai tre mutuanti.Con il quarto motivo il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 91 e 92c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale lo avrebbe condannato a rifondereinteramente le spese di lite di secondo grado.La censura è assorbita dal parziale accoglimento del terzo motivo.In conclusione, il ricorso è accolto limitatamente al terzo motivo nei terminidi cui in motivazione, assorbito il quarto, ed è rigettato per la restante parte.Numero registro generale 2651/2022Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 20932/2026Data pubblicazione 20/06/2026La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, indiversa composizione, che deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spesedi lite.

P.Q.MLa Corte,- accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso,dichiara assorbito il quarto e rigetta il primo, il secondo e il terzo per la restanteparte;- cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, indiversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine allespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 10giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Ancona n. 901/2021 pubblicatail 2 agosto 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOLucia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto ingiudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] al fine disentirlo condannare alla restituzione della somma di € 100.000,00 derivante daun contratto di mutuo concluso tra le parti.Numero registro generale 2651/2022Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 20932/2026Data pubblicazione 20/06/2026Essi hanno sostenuto di avere corrisposto la somma in questione, unitamenteal defunto padre adottivo di [OSCURATO:PERSONA] (tale Luciani MassimoAlessandro), al fine di consentire ad [OSCURATO:PERSONA] di estinguere unmutuo da lui stipulato con la Cassa di Risparmio.[OSCURATO:PERSONA] si è costituito e ha replicato che:la somma di € 100.000,00 era stata ricevuta dalla moglie Lucia LucianiCardarelli a titolo di elargizione in adempimento di un’obbligazione naturale;aveva restituito € 56.000,00;la somma residua di € 44.000,00 era stata scomputata a titolo dicontribuzione per le gravose spese di arredamento della casa coniugale.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 573/2017, ha accolto in parte ladomanda, condannando il convenuto a corrispondere € 44.000,00, oltre interessilegali.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, che la Corte di Ancona, nelcontraddittorio delle parti, con sentenza n. 901/2021, ha accolto solo in parte,compensando per il 50% le spese di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base diquattro motivi.Gli intimati si sono difesi con controricorso e hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 2697 c.c., 1813, c.c., 1298 c.c. e 1854 c.c. in quanto la Corte territoriale loavrebbe onerato di fornire la prova contraria circa il titolo posto a fondamentodella domanda attorea.In particolare, sostiene che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato estraneo alrapporto, con la conseguenza che la sua domanda avrebbe dovuto essererigettata.Afferma, inoltre, che l’organo giudicante avrebbe presunto in maniera nonragionevole che i cointestatari del conto fossero i soggetti mutuanti.Lamenta che sarebbero state falsamente applicate le norme sul contratto diconto corrente.Numero registro generale 2651/2022Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 20932/2026Data pubblicazione 20/06/2026Sarebbe stato improprio il richiamo agli artt. 1298 e 1854 c.c., atteso che sitratterebbe di disposizioni regolatrici dei rapporti interni tra più creditori solidali.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2721 c.c., 2727 c.c. e 2729 c.c. perché la corte d’appello avrebbeillegittimamente ammesso la prova presuntiva e utilizzato fatti il relativoragionamento, ossia:l’uso della somma per estinguere un proprio debito personale;la provenienza della somma da tutti gli intestatari del conto corrente;la parziale restituzione della somma prestata.Oltre a negare valore alle circostanze appena elencate, il ricorrenterappresenta che non sarebbero stati considerati degli elementi ulteriori:gli asseriti mutuanti non avrebbero preteso una ricevuta o una dichiarazionedi impegno alla restituzione;non vi sarebbe stata necessità del prestito, in quanto sarebbe stato in corsoun mutuo con interessi minimi e sarebbe stato imminente il pagamento almedesimo ricorrente di una ingente somma di denaro;non sarebbe stata verosimile l’affermazione che il prestito sarebbe stato fattoper evitare il pagamento degli interessi: al contrario, sarebbe avvenuto in ambitofamiliare proprio per sgravare la famiglia dall’onere di pagare la rata mensile delmutuo bancario;non vi sarebbe stata richiesta di rimborso prima della separazione.Infine, sarebbe stato pure violato il divieto di “praesumptio de praesumpto”.Le due censure, che possono essere trattate congiuntamente, stante la strettaconnessione, sono infondate.Innanzitutto, il ricorrente non aggredisce specificamente l’affermazione delGiudice di appello, il quale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse partedel contratto, atteso che la contabile di addebito allegata dagli attori indicavaespressamente anche il suo nome. Inoltre, il medesimo Giudice ha reputatotardiva la produzione in appello della copia contabile depositata dall’appellanteche, quindi, non poteva essere utilizzata.Il riferimento agli artt. 1298 e 1854 c.c. è, poi, stato male inteso dal ricorrente.Numero registro generale 2651/2022Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 20932/2026Data pubblicazione 20/06/2026Infatti, la Corte territoriale li ha richiamati esclusivamente per argomentare inordine all’entità del credito di [OSCURATO:PERSONA] dopo avere, però,reputato dimostrata la sua partecipazione al rapporto per le ragioni sopraesposte.Pertanto, nessuna violazione delle regole in tema di ripartizione dell’onere dellaprova vi è stata.Per quel che concerne la prova dell’esistenza in sé di un contratto di mutuocon i controricorrenti (e con il defunto padre dell’ex moglie), si evidenzia, inprimo luogo, che la sentenza impugnata ne ha considerata provata la conclusionesulla base di un legittimo ragionamento presuntivo.Innanzitutto, ha dato peso alla circostanza che il denaro percepito dalricorrente fosse stato erogato da un conto corrente in comune fra i tre soggettiindicati.Inoltre, ha valorizzato il fatto che la somma era stata impiegata per estinguereun debito personale del ricorrente.Ha attribuito rilievo, poi, all’avvenuta parziale restituzione dell’importo.La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di prova presuntiva, il giudice ètenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni gravi, precisee concordanti, laddove il requisito della precisione è riferito al fatto noto, chedeve essere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado diprobabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentrequello della concordanza, richiamato solo in caso di pluralità dielementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da unapluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazionedella sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momentidella previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti,e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificarese siano concordanti e se la loro combinazione consenta una validaprova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece,in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di meritoNumero registro generale 2651/2022Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 20932/2026affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi,Data pubblicazione 20/06/2026precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo digravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di unainferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di meritoo senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass., Sez.2, n. 9054 del 21 marzo 2022).In effetti, i tre elementi indicati (tutti attinenti a eventi sicuramenteverificatisi), alla luce anche dei particolari rapporti esistenti fra le parti,conducono ad affermare che, con alta probabilità, sulla base di una valutazionecomplessiva, il denaro de quo è stato versato al ricorrente per pagare un suodebito personale (un altro mutuo da lui stipulato con la Cassa di Risparmio) eche egli, una volta compiuto il pagamento, lo avrebbe dovuto restituire.D’altronde, non si vede per quale ragione l’interessato avrebbe eccepito ladazione di € 56.000,00 alla moglie per ridurre la sua esposizione se non perché,invero, un obbligo di restituzione vi era. Dazione rimasta non controversa.Peraltro, il medesimo ricorrente ha allegato una motivazione alternativa (lasolidarietà familiare) estremamente generica e rimasta del tutto indimostrata,quando non è stata contraddetta dal riconoscimento, ad opera sempre delricorrente, che, in realtà, la valuta serviva a non fare gravare sul reddito familiaregli interessi bancari.Si tratta di elementi che, oltre ad essere gravi e precisi, sono palesementeconcordanti, essendo tutti attinenti alla vicenda in esame.Circostanze del tutto neutre sono quelle allegate dal ricorrente, ossia che gliasseriti mutuanti non avevano preteso una ricevuta o una dichiarazione diimpegno alla restituzione, che non vi era necessità del prestito, in quanto era incorso un mutuo con interessi minimi ed era imminente il pagamento al medesimoricorrente di una ingente somma di denaro, che non era verosimile l’affermazioneche il prestito sarebbe stato fatto per evitare il pagamento degli interessi e chenon vi era stata richiesta di rimborso prima della separazioneNumero registro generale 2651/2022Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 20932/2026In particolare, il contratto di mutuo per venire non richiede la forma scritta,Data pubblicazione 20/06/2026neppure a fini probatori, l’imminenza della ricezione di una grande somma noncontraddice l’utilità di un prestito da estinguere a breve, la richiesta del rimborsosolo al momento della separazione può ben spiegarsi con il normaledeterioramento dei rapporti che segue alla rottura di un’unione.Il ragionamento della Corte territoriale va, quindi, condiviso, anche alla lucedella giurisprudenza per la quale, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c.,spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzionisemplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico evalutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che,ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosituttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo omeno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di unconvincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fareemergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio,restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elementoindiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, eneppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame diassoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto daprovare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, nonoggettivamente inconfutabile (Cass., Sez. L, n. 22366 del 5 agosto 2021).Quanto alla dedotta violazione del divieto di “praesumptio de praesumpto”, aparte l’estrema genericità della censura, si osserva che gli elementi valorizzatidalla corte d’appello sono fra loro autonomi e che, anche a volere dare unsignificato a questa parte del ricorso, nel sistema processuale non esiste il divietodella c.d. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. néa qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva,costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea a fondarel’accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenzepresuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serieNumero registro generale 2651/2022Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 20932/2026lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessaData pubblicazione 20/06/2026di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità econcordanza di cui all’art. 2729 c.c. (Cass., Sez. 3, n. 19993 del 17 luglio 2025).Con il terzo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1292, 1294, 1298, 1314, 1854 e 2697 c.c. nonché 81 c.p.c. in quantonon si sarebbe potuta presumere l’esistenza di una solidarietà dal lato attivo delrapporto. Inoltre, ciascuno dei creditori avrebbe potuto al massimo agire per lapropria parte e, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe provato diessere erede del padre adottivo, avendo prodotto semplicemente unadichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.La censura è in parte fondata.Innanzitutto, deve essere respinta la doglianza che concerne la qualità di erededi [OSCURATO:PERSONA].Infatti, la giurisprudenza è chiara nell’affermare che, colui che, assumendo diessere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudiziocivile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione,o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., oltreche del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede diquest’ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dicui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, non costituisce di persé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell’ambito dei rapporticon la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo, tuttavia, ilgiudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi dellanuova formulazione dell’art. 115 c.p.c., come novellato dall’art. 45, comma 14,della legge n. 69 del 2009, in conformità al principio di non contestazione, ilcomportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verificadella contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell’ipotesiaffermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlatoe proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazionesostitutiva suddetta (Cass., Sez. 6-3, n. 11276 del 10 maggio 2018; Cass., SU,n. 12065 del 29 maggio 2014).Numero registro generale 2651/2022Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 20932/2026Successivamente si è evidenziato, altresì, che, quanto alla modalità con laData pubblicazione 20/06/2026quale fornire la prova della qualità di erede legittimo, proprio alla luce di quantoaffermato da Cass. S.U. n. 12065/2014, sebbene la modalità preferibile siaquella del ricorso agli atti dello stato civile, lo stesso ragionamento sposato dallasentenza ora citata, in riferimento alla possibilità che anche una dichiarazionesostituiva di atto notorio possa contribuire a formare il convincimento del giudicealla luce dell’atteggiamento della controparte, impone di ritenere che non vigaun principio di esclusività della detta prova, rappresentata dagli atti dello statocivile, ma che, invece, sia possibile fornire la dimostrazione della qualità di erede(rectius di chiamato) anche tramite elementi probatori diversi, purché sottopostial prudente apprezzamento del giudice (Cass., Sez. 2, n. 15026 del 31 maggio2019).Nella specie, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è stata depositatae la presenza solo di questa non è bastevole a giustificare l’impugnazione dellasentenza di appello. Il ricorrente, infatti, avrebbe dovuto anche indicare ipassaggi della sua comparsa di costituzione di primo grado nei quali avevacontestato questa circostanza, dovendosi tenere conto che non poteva bastareuna generica doglianza, alla luce del particolare rapporto che lo stesso avevacon la controricorrente, sua moglie, e la di lei famiglia.Va accolta, invece, la censura relativa alla (non) esistenza di una solidarietàdal lato attivo fra i mutuanti.Infatti, la solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamenteprevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, nonessendo sufficiente a fare sorgere il vincolo l’identità qualitativa delle prestazioni(eadem res debita) e delle obbligazioni (eadem causa debendi). L’interesse anegare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno deicreditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e nonpregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si evince dall’art. 1297,comma 2, c.c. limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché,nelle ipotesi di solidarietà attiva, il comune debitore non potrebbe opporre, alcreditore che gli abbia chiesto l’intera prestazione, le eccezioni personali ad altroNumero registro generale 2651/2022Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 20932/2026creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporreData pubblicazione 20/06/2026nel caso di obbligazione parziale (Cass., Sez. 2, n. 2267 del 28 gennaio 2019).Erra, quindi, la corte territoriale a fondare una solidarietà attiva fra i tremutuanti facendo riferimento alla regolamentazione in tema di conti correnticointestati, dalla quale può certo derivare la presunzione di contitolaritàdell’oggetto del contratto (di conto corrente), ma non la pattuizione di unasolidarietà attiva fra i creditori di un distinto rapporto il contenuto del quale siarappresentato dalle somme depositate presso l’istituto di credito.Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che, nel conto corrente bancariointestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolatidall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall’art. 1298,comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quoteuguali, solo se non risulti diversamente; sicché, non solo di deve escludere, oveil saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo deicorrentisti, che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldoma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti,va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche seavente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in propriofavore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata inmisura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldofinale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto (Cass., Sez. 2, n. 77 del4 gennaio 2018).Infatti, la cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascunintestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., lacontitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la provache le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, chenon può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l’alimentazione del conto siaavvenuta da parte di uno soltanto tra essi (Cass., Sez. 2, n. 27069 del 14settembre 2022).Allo stesso modo, l’art. 1854 c.c. dispone che, nel caso in cui il conto siaintestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazionianche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solidoNumero registro generale 2651/2022Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 20932/2026Data pubblicazione 20/06/2026dei saldi del conto. Questa disposizione attribuisce ai cointestatari la qualità dicreditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che neirapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto e talepresunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può esseresuperata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti -dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dallacointestazione stessa.Pertanto, né l’art. 1298, comma 2, c.c. né l’art. 1854 c.c. sono idonei a faresorgere una solidarietà dal lato attivo fra i creditori di un contratto di mutuo chesiano anche contitolari di un distinto conto corrente bancario e che abbianoutilizzato somme depositate su tale conto corrente per finanziare il detto mutuo.Infatti, siffatti creditori sono creditori solidali verso la banca dei saldi dellospecifico contratto di conto corrente, che, a loro volta, si presume vadano divisi,nei rapporti interni, in parti uguali.Le disposizioni citate, però, non creano una solidarietà attiva ex lege conriferimento a contratti diversi da quello di conto corrente e non possono certoessere intesi come espressione di una volontà implicita dei contitolari di istituireuna solidarietà attiva nei rapporti da loro instaurati con terzi usando le risorsedel medesimo conto.La contitolarità del rapporto di conto corrente ben poteva essere argomentoper sostenere, presuntivamente, che il mutuo fosse stato concluso con GiovanniLucio Cardarelli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](circostanza da intendere ormai definitivamente accertata), ma non erasufficiente per giustificare il sorgere di un’obbligazione solidale dal lato attivo frai tre mutuanti.Con il quarto motivo il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 91 e 92c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale lo avrebbe condannato a rifondereinteramente le spese di lite di secondo grado.La censura è assorbita dal parziale accoglimento del terzo motivo.In conclusione, il ricorso è accolto limitatamente al terzo motivo nei terminidi cui in motivazione, assorbito il quarto, ed è rigettato per la restante parte.Numero registro generale 2651/2022Numero sezionale 1546/2026Numero di raccolta generale 20932/2026Data pubblicazione 20/06/2026La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, indiversa composizione, che deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spesedi lite. P.Q.MLa Corte,- accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso,dichiara assorbito il quarto e rigetta il primo, il secondo e il terzo per la restanteparte;- cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, indiversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine allespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 10giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 20932/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris