CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 31600/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27302-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - e da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati preso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 5. -ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 80415740580, MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA 80185250588, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi 12; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2414/2021 della corte d'appello di Roma, depositata il 01/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: 1.Con i ricorsi rispettivamente notificati il 2 novembre 2021 e il 28 ottobre 2021 è stata impugnata per cassazione la sentenza della corted’appello di Roma meglio indicata in epigrafe, che ha respinto il gravame proposto nei confronti della sentenza del tribunale che aveva ritenuto prescritto il diritto lamentato dagli attori. 2.Il giudizio concerne la domanda proposta dagli odierni ricorrenti, medici che avevano svolto corsi di specializzazione medica con l’iscrizione nel periodo anteriore all’anno 1991 senza percepire alcuna remunerazione e conseguendo il relativo diploma di specializzazione. 3. I medici in questione ricorrevano al tribunale convenendo in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca e il Ministero dell’economia e delle finanze. 4. I medici chiedevano il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attuazione tempestiva da parte dello Stato italiano delle direttive comunitarie in materia di remunerazione dei corsi di specializzazione per le professioni mediche. 5. Assumevano i medici che durante lo svolgimento delle prestazioni mediche di specializzazione, con iscrizione al relativo corso in data anteriore al 1991, non avevano percepito alcuna remunerazione, diversamente da quanto previsto dalle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/67/CEE (coordinate con la direttiva 93/16/CEE) ed emanate proprio al fine di rendere omogeneo nel territorio comunitario l’accesso alla formazione del detto personale medico, con obbligo di introdurre un’adeguata remunerazione per l’opera resa. 6.Si costituivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri convenuti eccependo: (i) la carenza di legittimazione passiva dei Ministeri convenuti; (ii) l’intervenuta prescrizione dei crediti; (iii) l’infondatezza, nel merito, della domanda. 7. Proposto gravame avverso la sentenza di prime cure, la corte d’appello di Roma con la pronuncia n. 2141/2021 lo respingeva, argomentando che il giudice di prime cure aveva deciso in conformità all’orientamento della Cassazione in virtù del quale il dies a quo per il computo del termine decennale debba ritenersi ancorato alla data di entrata in vigore della legge 370 del 1999 (27 ottobre 1999). 8.La cassazione della predetta sentenza è chiesta con distinti ricorsi sia dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ed affidato a quattro motivi sia con altro ricorso dai dott.ri/resse [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed affidato ad un unico motivo. 9.Resistono con distinti controricorsi la P residen za del Consiglio dei Ministri, nonché il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione Università e ricerca, ed il Ministero dell’economia e delle finanze rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato. Considerato che: 10.Per quanto concerne il ricorso Sangaletti/Sideri con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 101, secondo comma,Cost. per non avere la corte d’appello applicato la legge ai fini della decisione del ricorso aderendo al principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 6606/2004. 11. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. per avere individuato il termine di decorrenza della prescrizione decennale del diritto vantato dagli appellanti (odierni ricorrenti) nel 27 ottobre 1999 data di entrata in vigore della legge n.370 del 19 ottobre 1999 il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. 12.Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello , dopo aver respinto la censura relativa alla prescrizione dei diritti azionati, omesso di pronunciarsi su alcuni altri motivi senza neppure spiegare l’omessa pronuncia debba ricollegarsi al principio di assorbimento. 13.Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 91 e dell’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. per la mancata compensazione delle spese di lite atteso il contrasto giurisprudenziale esistente in materia. 14.Per quanto riguarda il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, con il primo motivo, relativo alla sola posizione del dott.[OSCURATO:PERSONA] e ad esso solo riferibile, si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art.112 e 132 cod. proc. civ. nonché l’omessa pronuncia e la nullità della sentenza per avere la corte d’appello omesso di pronunciare su uno dei due appellanti omonimi con il nominativo [OSCURATO:PERSONA] di cui uno identificato con il codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE], specializzato in pediatria e l’omonimo identificato con il codice fiscale RSSDNC55A031720N specializzato in otorinolaringoiatria, igiene e medicina preventiva e medicina del lavoro. 14.1. La sentenza cioè non conteneva alcun ri ferimento al codice fiscale, néindicava due volte il nominativo “[OSCURATO:PERSONA]” e per l’effetto non consentiva di stabilire se la statuizione riguardava entrambi i soggetti o se vi era un’omessa pronuncia per uno di essi e quale, non risultando dal corpo della sentenza neanche l’indicazione delle specializzazioni per le quali si agiva. 15.Con il secondo motivo i medesimi ricorrenti censurano, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc.civ., la sentenza impugnata per essere la corte d’appello incorsa nella violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli articoli 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19,comma 1, seconda parte del Trattato sull’Unione Europea; dell’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione; delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenza della corte di Giustizia E u ropea 25 febbraio 1999 (procedimento C.131/97) e del 3 ottobre 2000; nonché per essere la corte di merito incorsa in violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU; degli articoli 1,10, 11 e 12 delle preleggi cod. civ. e degli art. 2934,2935 e 2938 cod. civ., dell0’art. 6 d.lgs. 257/1991, nonché degli art.2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del d. lgs. 8 agosto 1991, n.257, nonché dell’art. 11 legge n.370/99. 15.1. Assumono i ricorrenti che la corte d’appello avrebbe errato nel rigettare il gravame ritenendo che i diritti degli odierni ricorrenti si fossero estinti per intervenuta prescrizione, in mancanza di validi atti interruttivi medio tempore intervenuti e con riguardo alla data di notifica dell’atto di citazione avvenuta il 31/7/2014, cioè successivamente al 27 ottobre 2009, come risulta dal libello introduttivo presente nel fascicolo di parte di primo grado adeguandosi al noto orientamento espresso per primo dalla sentenza della corten.10813/2011. 16.Ciò posto, quanto al ricorso Sangaletti/Sideri il primo motivo è inammissibile poiché la corte di appello ha indicato le norme di legge che ha inteso applicare motivando per relationem attraverso il richiamo alla giurisprudenza di legittimità. 17. Inoltre la corte d’appello ha indicato una seconda ra tio decidendi (cfr. pag. 4 del terzultimo cpv in poi) che si fonda sull’art. 16 della direttiva 82/76, che prevedeva espressamente “gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1982”. 17.1.Ad avviso della corte tale data costituisce il momento in cui si è perfezionato l’inadempimento ed è da tale momento che avrebbe potuto dovuto essere richiesto risarcimento. 17.2.Tale ratio decidendinon è attinta dalla censura. 18. Il secondo motivo del medesimo ricorso Sangaletti/Sideri in tema di prescrizione appare inammissibile ex art. 360 bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. Un. 7155/2017) atteso il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa corte (cfr. Cass. n. 1589/2020;id. 16452/2019; id.6606/2014M; id.17868/2011). 18.1.Secondo questo compatto indirizzo giurisprudenziale, il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno - realizzata con il d.lgs. 257 del 1991 - delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990 - 1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n.370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; infatti a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, realizzata solo con il d.lgs. 257del 1991, è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con la legge n. 370/1999, art. 11 che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; di conseguenza, tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato articolo 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea: nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato articolo 11. 19.Il terzo e quarto motivo del ricorso Sangaletti/Sideri sono entrambi inammissibili. 19.1. La decisione sulla prescrizione è logicamente assorbente rispetto ai profili sostanziali (cfr. Cass. 13534/2018; id. 28663/2013) e la censura sull’applicazione della soccombenza in caso di rigetto delle domande della parte in luogo della compensazione è inammissibile (cfr. Cass. 851/1977) anche o che superata dall’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] di correzione dell’errore materiale della sentenza n. 2414/2021 che ha espunto la frase “condanna gli appellati del giudizio rg.862/2020 alla rifusione dellespese del grado in favore degli appellate, che liquida in euro 30.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.” 20. Il primo motivo del ricorso Rubini ed altri, riferibile al solo dott.[OSCURATO:PERSONA], è fondato atteso che nulla è stato deciso nella sentenza impugnata nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] identificato con il codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE]. 20.1. Esistevano due appellanti ”[OSCURATO:PERSONA]” (rispettivamente classe 1955 e classe 1957) con distinti codici fiscali e la sentenza ha pronunciato nei confronti di un solo “[OSCURATO:PERSONA]” senza identificarlo in alcun modo (con codice fiscale, specializzazioni o altro modo) . 20.2. Pertanto la pronuncia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza ulteriore specificazione va cassata limitatamente al suddetto nominativo, con rinvio alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione. 21. Con riguardo al secondo motivo del medesimo ricorso Rubini ed altri, riferibile a tutti gli altri ricorrenti diversi dal dott. [OSCURATO:PERSONA], si tratta di censura inammissibile ex art. 360 bis cod. proc. civ. per le medesime considerazioni sopra svolte nell’ambito del paragrafo 18, cui si rimanda integralmente ribadendo il principio che “il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (Cass.16452/2019). 22. Generica appare infine la richiesta di rinvio pregiudiziale, non essendo stata neppure indicata la normativa asseritamente ostativa rispetto ai principi comunitari. 23. In relazione al ricorso Sangaletti/Sideri per le spes e del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. La stessa sorte, quanto alle spese del giudizio di cassazione, compete ai ricorrenti del ricorso Rubini e altri, eccezion fatta per [OSCURATO:PERSONA]. Per il dott. [OSCURATO:PERSONA], per cui il giudizio prosegue, la regolazione delle spese è demandata alla Corte di appello in sede di rinvio. 24. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]/Sideri, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e altri, cassa la sentenza impugnata limitatamente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con rinvio , solo per costui , alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione, dichiara inammissibile il secondo motivo del medesimo ricorso e condanna i ricorrenti , diversi dal dott.[OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in euro 5.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito; dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in euro 5.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Sideri, di un ulteriore