CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 febbraio 2024
Cassazione n. 31063/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8743/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p. t., domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], DOM.DIG. [OSCURATO:EMAIL] che l a rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p. t., domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, DOM. DIG.: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 165/2024depositata il 02/02/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4 . 5 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge. Così deciso in Rom