CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 43806/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2018 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]• ....11~91 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, per il tramite del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza pronunciata il 12 luglio 2018, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo aveva dichiarato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di 180 euro di ammenda. Trattandosi di sentenza inappellabile, a norma dell'art. 593 cod. proc. pen., l'impugnazione è stata riqualificata come ricorso per cassazione e ritualmente trasmessa a questa Corte (art. 568, comma 5, cod. proc. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. L'impugnazione deve essere pertanto dichiarata inammissibile perché, alla pari del provvedimento che ne è oggetto, successiva al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è previsto che il ricorso per cassazione deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale suddetto (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010- 01). La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, nelle ipotesi previste, l'inammissibilità del ricorso anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello in origine erroneamente proposto (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208- 01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000-01). 3. L'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ad essa segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il ConsigfiQ.re estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]4