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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 32271/2021

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12553/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Eduardo [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini, n.7,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Carlo [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Properzio, n.5; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l ’ accettazione del la controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma,il 02/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12553/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Eduardo [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini, n.7,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Carlo [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Properzio, n.5; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l ’ accettazione del la controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 02/