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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 novembre 2023

Cassazione n. 14965/2026

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lla Corte d'appello di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] MirandaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il provvedimento impugnato, emesso dalla Corte di appello di Palermo in data 28ottobre 2025, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due direclusione ed euro 139,00 di multa, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.La sentenza, preso atto dell’accordo delle parti che avevano rinunciato ai motivi diappello, motivava sinteticamente sulla penale responsabilità (anche richiamando la sentenzadi primo grado), sulla corretta qualificazione giuridica della fattispecie e sulla congruità dellapena.2.

Avverso l'indicata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato GiuseppeAmbrogio, tramite il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio diviolazione di legge per difetto di motivazione, laddove il giudice avrebbe dovuto spiegareperché non ricorressero le ragioni per un proscioglimento3.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili nel giudizio dilegittimità.

Pur qualificando i vizi dedotti in termini di violazione di legge, di fatto il ricorsolamenta un difetto di motivazione.Ed invero, questa Corte ha già affermato, in relazione all'identica fattispecie di cui all'art.599, cod. proc. pen., poi abrogato dal decreto-legge n. 92 del 2008, e successivamentereintrodotto nel nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che,quando il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti,queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altraquestione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 3 n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 –02).È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio,alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, inquanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen.,introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice disecondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso ilgiudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.(Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01; in senso contrariocfr Sez. 2 n. 22487 del 08/05/2024, Forte, Rv. 286464 – 01).Ne consegue, pertanto, che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.3.1.

Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. va dichiarata, senza formalità,quindi, in assenza di contraddittorio e senza alcun obbligo di dare avvisi alle parti,l'inammissibilità del ricorso.

Tale interpretazione, fonda anche sulla collocazione sistematicadell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., nel Capo II, relativo agli atti preliminari alprocedimento dinanzi alla Corte di legittimità, assieme ad ulteriori provvedimenti cheassumono la forma di ordinanza.4.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., nella vigente formulazione, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro quattromila a favoredella cassa delle ammende, avuto riguardo al rimedio esperito per ragioni non più consentitedalla legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] MirandaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il provvedimento impugnato, emesso dalla Corte di appello di Palermo in data 28ottobre 2025, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due direclusione ed euro 139,00 di multa, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.La sentenza, preso atto dell’accordo delle parti che avevano rinunciato ai motivi diappello, motivava sinteticamente sulla penale responsabilità (anche richiamando la sentenzadi primo grado), sulla corretta qualificazione giuridica della fattispecie e sulla congruità dellapena.2. Avverso l'indicata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato GiuseppeAmbrogio, tramite il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio diviolazione di legge per difetto di motivazione, laddove il giudice avrebbe dovuto spiegareperché non ricorressero le ragioni per un proscioglimento3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili nel giudizio dilegittimità. Pur qualificando i vizi dedotti in termini di violazione di legge, di fatto il ricorsolamenta un difetto di motivazione.Ed invero, questa Corte ha già affermato, in relazione all'identica fattispecie di cui all'art.599, cod. proc. pen., poi abrogato dal decreto-legge n. 92 del 2008, e successivamentereintrodotto nel nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che,quando il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti,queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altraquestione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 3 n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 –02).È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio,alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, inquanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen.,introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice disecondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso ilgiudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.(Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01; in senso contrariocfr Sez. 2 n. 22487 del 08/05/2024, Forte, Rv. 286464 – 01).Ne consegue, pertanto, che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.3.1. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. va dichiarata, senza formalità,quindi, in assenza di contraddittorio e senza alcun obbligo di dare avvisi alle parti,l'inammissibilità del ricorso. Tale interpretazione, fonda anche sulla collocazione sistematicadell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., nel Capo II, relativo agli atti preliminari alprocedimento dinanzi alla Corte di legittimità, assieme ad ulteriori provvedimenti cheassumono la forma di ordinanza.4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., nella vigente formulazione, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro quattromila a favoredella cassa delle ammende, avuto riguardo al rimedio esperito per ragioni non più consentitedalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARLA [OSCURATO:PERSONA]
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