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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08175/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento del Questore di Roma che, nel vietare per sei anni a [OSCURATO:PERSONA] Leo l'accesso all'interno degli stadi ed impianti sportivi in cui si disputino incontri di calcio, aveva altresì disposto nei confronti del predetto, per la stessa durata, l'obbligo di presentarsi presso la Questura di Lecce mezz'ora prima dell'inizio di ogni incontro della squadra del Lecce.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: I.

2.1. Violazione dell'art. 6, comma 3,

I. n 401 del 1989 per il mancato rispetto del termine per la convalida.

Si deduce che non risultava chiaro, dagli atti di causa, se il termine complessivo di 96 ore dalla richiesta di convalida fosse o meno stato rispettato.

2.2. Difetto di motivazione con riferimento sia alle modalità dei fatti posti a fondamento dell'ordine del Questore, sia all'esame della memoria difensiva, sia alla necessità e comunque alla durata dell'obbligo di presentazione.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, e la declaratoria di inefficacia dell'obbligo di presentazione, osservando che il provvedimento del G.i.p. risultava tra l'altro mancante di motivazione in ordine all'avvenuta valutazione della memoria difensiva, e alla durata dell'obbligo imposto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Al di là del fatto che la data apposta in calce al provvedimento e all'attestazione di deposito appare chiaramente individuabile nel 22/10/2020, assume rilievo assorbente l'assoluta irrilevanza del dubbio prospettato dalla difesa con il motivo di ricorso (relativo alla possibilità che la data debba invece individuarsi nel 23/10/2020), posto che il termine per la convalida, a disposizione del G.i.p., sarebbe scaduto il successivo giorno 24.

2. E' invece fondato il secondo ordine di censure.

2.1. Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato» (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321 - 01).

In relazione invece all'oggetto dell'ordinanza del G.i.p., si è posto in evidenza che «i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura» (Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778 - 01).

2.2. Il provvedimento impugnato in questa sede non appare, all'evidenza, rispettoso dei principi qui appena richiamati.Nelle poche righe inserite nel modulo a stampa, infatti, manca qualsiasi riferimento sia alla memoria difensiva (pur tempestivamente depositata dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), sia alla congruità della durata dell'obbligo di presentazione imposto dal Questore (l'ordinanza si limita a osservare che il provvedimento "rispetta" i limiti fissati dall'art. 6 della legge n 401 del 1989: trattasi di constatazione evidentemente del tutto priva delle connotazioni valutative della congruità della durata dell'obbligo).

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente all'obbligo di presentazione imposto al [OSCURATO:PERSONA], con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame, e la declaratoria di inefficacia del predetto obbligo imposto dal Questore di Roma con il provvedimento del 02/10/2020. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alla comunicazione del dispositivo alla predetta Autorità.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Roma del 02/10/2020, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Roma.

Così deciso il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento del Questore di Roma che, nel vietare per sei anni a [OSCURATO:PERSONA] Leo l'accesso all'interno degli stadi ed impianti sportivi in cui si disputino incontri di calcio, aveva altresì disposto nei confronti del predetto, per la stessa durata, l'obbligo di presentarsi presso la Questura di Lecce mezz'ora prima dell'inizio di ogni incontro della squadra del Lecce. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: I. 2.1. Violazione dell'art. 6, comma 3, I. n 401 del 1989 per il mancato rispetto del termine per la convalida. Si deduce che non risultava chiaro, dagli atti di causa, se il termine complessivo di 96 ore dalla richiesta di convalida fosse o meno stato rispettato. 2.2. Difetto di motivazione con riferimento sia alle modalità dei fatti posti a fondamento dell'ordine del Questore, sia all'esame della memoria difensiva, sia alla necessità e comunque alla durata dell'obbligo di presentazione. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, e la declaratoria di inefficacia dell'obbligo di presentazione, osservando che il provvedimento del G.i.p. risultava tra l'altro mancante di motivazione in ordine all'avvenuta valutazione della memoria difensiva, e alla durata dell'obbligo imposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Al di là del fatto che la data apposta in calce al provvedimento e all'attestazione di deposito appare chiaramente individuabile nel 22/10/2020, assume rilievo assorbente l'assoluta irrilevanza del dubbio prospettato dalla difesa con il motivo di ricorso (relativo alla possibilità che la data debba invece individuarsi nel 23/10/2020), posto che il termine per la convalida, a disposizione del G.i.p., sarebbe scaduto il successivo giorno 24. 2. E' invece fondato il secondo ordine di censure. 2.1. Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato» (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321 - 01). In relazione invece all'oggetto dell'ordinanza del G.i.p., si è posto in evidenza che «i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura» (Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778 - 01). 2.2. Il provvedimento impugnato in questa sede non appare, all'evidenza, rispettoso dei principi qui appena richiamati.Nelle poche righe inserite nel modulo a stampa, infatti, manca qualsiasi riferimento sia alla memoria difensiva (pur tempestivamente depositata dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), sia alla congruità della durata dell'obbligo di presentazione imposto dal Questore (l'ordinanza si limita a osservare che il provvedimento "rispetta" i limiti fissati dall'art. 6 della legge n 401 del 1989: trattasi di constatazione evidentemente del tutto priva delle connotazioni valutative della congruità della durata dell'obbligo). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente all'obbligo di presentazione imposto al [OSCURATO:PERSONA], con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame, e la declaratoria di inefficacia del predetto obbligo imposto dal Questore di Roma con il provvedimento del 02/10/2020. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alla comunicazione del dispositivo alla predetta Autorità. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Roma del 02/10/2020, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Roma. Così deciso il 12
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