CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 03607/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a riproporre il tema della qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, sulla base di un quadro argomentativo che la Corte non ha eluso, ritenendo per contro, non illogicamente, decisivo il fatto che il ricorrente detenesse nel complesso un quantitativo pari a 397 grammi, sufficienti per la preparazione di circa 199 dosi, e che disponesse di strumenti atti al taglio e al confezionamento, a dimostrazione di un'attività professionale, destinata ad inserirsi in maniera significativa nel mercato degli stupefacenti, ben oltre il limite di quantitativi utilizzabili per un piccolo e limitato spaccio; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente