CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 05110/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'invocata richiesta di correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza di secondo grado, contenente meri refusi, va rivolta alla Corte di appello; che il secondo motivo di ricorso, con il quale ci si duole della motivazione apparente in punto di giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello sviluppato un compiuto apparato argomentativo sulla attendibilità della testimonianza resa dalla persona, riscontrata da quella resa dal testimone oculare, che consentiva di ricondurre il fatto oggetto di giudizio nell'alveo della rapina impropria consumata (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); che il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancata disapplicazione della recidiva, è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha valutato congiuntamente il precedente penale recente ed il fatto oggetto di giudizio connotato da intrinseca gravità, così delineando l'accresciuta ed ingravescente pericolosità sociale dell'imputato (pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.