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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 40186/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, disposto con sentenza irrevocabile a carico dei danti causa, dell'unità immobiliare di cui i ricorrenti sono condomini/proprietari.

I ricorrenti, con un unico motivo di ricorso, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 2,3 e 97 Cost. e art. 8 della normativa CEDU.

Sez.

U, 30/10/2014, Borrelli, ha ritenuto che, nel caso di impugnazione proposta in mancanza di procura speciale dal difensore del terzo interessato, il giudice debba dichiarare l'inammissibilità.

Si è specificato altresì, con specifico riguardo al procedimento di esecuzione, che il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. (sez. 2, n.34684 del 14/09/2021 Cc. (dep. 20/09/2021 ) Rv. 282086).

I ricorrenti, terzi estranei al procedimento penale, nel caso in disamina, non hanno allegato la procura speciale conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, i ricorsi (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono quindi inammissibili.

Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 28/11/2025 Il consiglie stenspr Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, disposto con sentenza irrevocabile a carico dei danti causa, dell'unità immobiliare di cui i ricorrenti sono condomini/proprietari. I ricorrenti, con un unico motivo di ricorso, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 2,3 e 97 Cost. e art. 8 della normativa CEDU. Sez. U, 30/10/2014, Borrelli, ha ritenuto che, nel caso di impugnazione proposta in mancanza di procura speciale dal difensore del terzo interessato, il giudice debba dichiarare l'inammissibilità. Si è specificato altresì, con specifico riguardo al procedimento di esecuzione, che il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. (sez. 2, n.34684 del 14/09/2021 Cc. (dep. 20/09/2021 ) Rv. 282086). I ricorrenti, terzi estranei al procedimento penale, nel caso in disamina, non hanno allegato la procura speciale conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, i ricorsi (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono quindi inammissibili. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/11/2025 Il consiglie stenspr Il
Sentenza Cassazione n. 40186/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris