CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 gennaio 2021
Cassazione n. 36495/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~e le conclusioni del PG Q1 tu crug ro ehfe h() emire.4ro /i fu tirfo At(-9 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono svolte, nel corso del tempo, una procedura di prevenzione patrimoniale - presso il Tribunale di Frosinone - e una procedura tesa alla revoca della prima decisione. 1.1. Questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 19634 del 2017 emessa in data 22 novembre 2016 (dep. il 26 aprile 2017) ha disposto l'annullamento con rinvio del decreto emesso dalla Corte di Appello di Roma in data 8 ottobre 2015, decreto con cui era stata confermata la decisione di primo grado (emessa dal Tribunale di Frosinone il 18 dicembre 2013). Le decisioni di merito prima indicate avevano respinto una domanda di revoca, per fatti sopravvenuti, della confisca di taluni beni (divenuta irrevocabile nel 2013). 1.2. In sede rescissoria, pertanto, la Corte di Appello di Roma con decreto emesso in data 11 giugno 2018 ha disposto la revoca della confisca con restituzione dei beni agli aventi diritto. 2. Nella fase posteriore alla restituzione si colloca l'attuale intervento - di natura esecutiva - del Tribunale di Frosinone. 2.1. Va premesso che con decreto del 15 maggio 2013 il Tribunale di Frosinone ha emesso decreto di liquidazione del compenso in favore dell'amministratore giudiziario dei beni, dott. [OSCURATO:PERSONA]. La decisione indica il compenso nella misura di euro 76.398,96 con autorizzazione al prelievo parziale (nei limiti della disponibilità) dal conto di gestione. 2.2. Il Tribunale, con la decisione - oggi impugnata - del 7 luglio 2020 ha affermato, in premessa, che: a) il prelievo dal conto di gestione, correlato al decreto di liquidazione di cui sopra, ha riguardato la somma di euro 54.507,67, mentre la restante parte è stata posta a carico dell'Erario; b) a seguito della revoca della confisca, le parti private hanno chiesto la restituzione della quota/parte prelevata dal conto di gestione, dovendosi ritenere che l'intero compenso dell'amministratore vada posto a carico dell'Erario. 2.3. Ciò posto, il Tribunale ritiene possibile e necessario operare una 'rivisitazione' dei contenuti dell'originario decreto di liquidazione, dovendosi ricostruire quale sia la somma di denaro liquidata all'amministratore a titolo di «compenso in senso stretto», posto che il decreto originario non aveva compiuto una chiara scissione tra il compenso e i costi di gestione, utili alla conservazione del bene. In particolare, vengono scorporate - in tale chiave - alcune attività indicate in sede di istanza dall'amministratore giudiziario e relative alla «amministrazione e custodia di beni e aziende» di cui alla tabella n.1 e «adempimenti tributari e prestazioni connesse» di cui alla tabella n.4. Ne deriva una restituzione agli istanti (a fronte di un prelievo dal conto di gestione di complessivi euro 54.507,67) della somma pari ad euro 10.608,53. 3. Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione dei contenuti della disposizione di legge di cui all'art. 42 d.lgs. n.159 del 2011. Si contesta in radice il potere di 'rielaborare' i contenuti del decreto di liquidazione del compenso, emesso in data 15 maggio 2013, spettando - in conseguenza - agli istanti la restituzione dell'intera somma prelevata, a tal fine, dal conto di gestione. 4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 4.1. A venire in rilievo, nel caso in esame, non è soltanto la disciplina generale dettata dal legislatore all'art. 42 del d.lgs. n.159 del 201, essendo pacifico che in caso di revoca del sequestro le somme per il pagamento del compenso all'amministratore giudiziario (ausiliario particolare del giudice) sono poste a carico dello Stato, a differenza di quelle «necessarie ed utili per la conservazione dei beni», che rientrano nel conto di gestione e che non sono ripetibili. Il principio, di logica comune trattandosi di gestione dinamica dei beni, è chiaramente espresso dal legislatore ed ha trovato numerose applicazioni giurisprudenziali (si veda sul tema Sez. 5, n. 24663 del 06/04/2018, Sapienza, Rv. 273472 - 01, secondo cui le spese relative ai compensi erogati in favore dei componenti del consiglio di amministrazione della società titolare dei beni sottoposti a sequestro debbono essere annoverate nella categoria delle spese di gestione, che, consentendo la prosecuzione dell'attività e l'utile d'impresa, sono contabilizzate nei costi di esercizio e, in quanto tali, gravano sulla società e non sono suscettibili di rimborso in caso di successivo dissequestro dei beni; in motivazione, la Corte ha precisato che è invece prevista la restituzione dei compensi erogati agli amministratori giudiziari che sono posti a carico dell'erario; v. anche Sez. 1, n. 12037 del 28/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280979 - 01). 4.2. Nel caso in esame a venire in rilievo è - unitamente alla disciplina sostanziale - un tema di carattere processuale, posto che il decreto emesso dal Tribunale di Frosinone il 15 maggio 2013 è, nella forma e nella sostanza, un decreto di liquidazione del «compenso» spettante all'amministratore giudiziario. Da ciò deriva che la 'selezione preliminare' tra il compenso spettante al professionista e le voci di spesa utili alla conservazione e mantenimento della fruttuosità dei beni è stata già operata in simile decreto, non impugnato (v. art. 42, comma 7, del medesimo d.lgs.) e pertanto dotato (pur se, in ipotesi, parzialmente erroneo) della «stabilità» tipica di decisioni giurisdizionali incidenti su diritti soggettivi.4.3. Il tema della decisione è, pertanto, da individuarsi nella esistenza o meno di un potere del Tribunale di ‘rimeditarer i contenuti di un decreto di liquidazione del compenso già emesso e divenuto definitivo. Ritiene il Collegio che simile attribuzione è riconoscibile nel sistema processuale nei soli limiti della correzione di un evidente errore materiale (secondo le linee generali indicate dal legislatore all'art. 130 cod. proc. pen.), previo contraddittorio con tutti i soggetti potenzialmente controinteressati (nel caso in esame, oltre agli istanti, l'amministratore giudiziario destinatario della liquidazione). La decisione impugnata - di contro - risulta orientata a riconoscere un generale potere di rivalutazione dei contenuti del decreto di liquidazione del compenso (senza limiti temporali ed in rapporto agli esiti del procedimento nel cui ambito si è tenuta la gestione) che contrasta con la generale vocazione alla stabilità di provvedimenti emessi in sede giurisdizionale e che, pertanto, non può trovare - in quanto tale - riconoscimento in sede di legittimità. Ne deriva, anche a fini di assicurazione della effettività del contraddittorio, l'annullamento della decisione con rinvio - per nuovo esame, nel cui ambito dovrà trovare applicazione il principio di diritto di cui sopra - al Tribunale di Frosinone. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo gi