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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 27705/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 8612/2022 del 08/02/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], udito il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore procuratore speciale, propone, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., ricorso straordinario per errore a suo avviso contenuto nella sentenza di Questa Corte di legittimità n. 8612/2022, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. il 15/03/2022, con la quale è stato rigettato il suo ricorso, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato, alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione e C :35.000,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui ai capi 9) e 9 bis).

2. Deduce il ricorrente, l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa la sentenza per travisamento degli atti interni al giudizio di legittimità.Secondo il ricorrente sussisterebbe l'errore percettivo, rilevabile nel ricorso per Cassazione, non solo allorchè le doglianze riguardanti un capo o punto della decisione siano totalmente omesse, ma anche quando la motivazione della sentenza sarebbe una mera riproduzione grafica della sentenza della Corte d'appello, situazione questa del tutto equiparabile all'errore derivante da omessa pronuncia su un capo o punto della decisione.

Ciò sarebbe accaduto nel caso in esame, con riferimento al motivo di ricorso afferente all'affermazione di responsabilità per il delitto sub 9), in quanto la sentenza impugnata sarebbe una mera riproduzione fisica letterale "parola per parola" della sentenza della Corte d'appello.

La difesa aveva censurato la motivazione della decisione di appello per carenza di motivazione sul rilievo che gli elementi probatori riguardavano unicamente il capo 9bis) e, a fronte di tale specifico motivo, la sentenza impugnata avrebbe omesso di rispondere nel senso che si sarebbe limitata a riportare la decisione di secondo grado "parola per parola", situazione integrante l'omissione costituente errore percettivo deducibile ai sensi dell'art. 625 bis cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso appare inammissibile perché manifestamente infondato.

4. Non ricorre, nel caso in esame, un errore di fatto, rilevabile con il ricorso straordinario attivato da [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente contesta la congruità della motivazione, il che non rientra nei parametri dell'impugnazione per errore di fatto.

Rileva il Collegio che la circostanza che il ricorrente faccia riferimento alla motivazione "copiata" esclude a monte che si sia al cospetto di un "errore di percezione".

La decisione impugnata, a pag. 19, nel ritenuto in fatto contiene il riepilogo del terzo motivo (quello che sarebbe oggetto di mancata valutazione) e a pag. 39, del considerato in diritto, contiene la disamina del predetto motivo effettuata dalla Corte di cassazione che ha richiamato per relationem la sentenza di appello.

Segnatamente la Corte di cassazione fa espresso rinvio alle pagg. 31 e 32 del provvedimento impugnato, che contengono la motivazione di responsabilità per i capi 9 e 9bis, e dopo il richiamo per relationem alla sentenza di appello, fa proprie le ragioni della decisione riportando il contenuto della sentenza che giudica sorretta da congrua e logica motivazione.

È chiaro che non si versa in un'ipotesi di errore percettivo per omessa valutazione di un capo della sentenza, definitile con il mezzo impiegato, vale a dire, il ricorso straordinario.Come ricordato anche dalle Sezioni Unite, infatti, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod.proc.pen. (Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01).

Del resto, è affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità, che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di Cessazione «non può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie» (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Bisogno, Rv. 256293 - 01) Ove si accedesse alle richieste formulate nel presente ricorso, si finirebbe, all'evidenza, per fuoriuscire dai confini dell'istituto previsto dall'art. 625 bis cod.proc.pen. che è stato introdotto nel sistema dalla legge n.128/01 per eliminare i vizi di percezione e non quelli di ragionamento.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento delle spese processuali.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 8612/2022 del 08/02/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], udito il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore procuratore speciale, propone, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., ricorso straordinario per errore a suo avviso contenuto nella sentenza di Questa Corte di legittimità n. 8612/2022, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. il 15/03/2022, con la quale è stato rigettato il suo ricorso, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato, alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione e C :35.000,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui ai capi 9) e 9 bis). 2. Deduce il ricorrente, l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa la sentenza per travisamento degli atti interni al giudizio di legittimità.Secondo il ricorrente sussisterebbe l'errore percettivo, rilevabile nel ricorso per Cassazione, non solo allorchè le doglianze riguardanti un capo o punto della decisione siano totalmente omesse, ma anche quando la motivazione della sentenza sarebbe una mera riproduzione grafica della sentenza della Corte d'appello, situazione questa del tutto equiparabile all'errore derivante da omessa pronuncia su un capo o punto della decisione. Ciò sarebbe accaduto nel caso in esame, con riferimento al motivo di ricorso afferente all'affermazione di responsabilità per il delitto sub 9), in quanto la sentenza impugnata sarebbe una mera riproduzione fisica letterale "parola per parola" della sentenza della Corte d'appello. La difesa aveva censurato la motivazione della decisione di appello per carenza di motivazione sul rilievo che gli elementi probatori riguardavano unicamente il capo 9bis) e, a fronte di tale specifico motivo, la sentenza impugnata avrebbe omesso di rispondere nel senso che si sarebbe limitata a riportare la decisione di secondo grado "parola per parola", situazione integrante l'omissione costituente errore percettivo deducibile ai sensi dell'art. 625 bis cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso appare inammissibile perché manifestamente infondato. 4. Non ricorre, nel caso in esame, un errore di fatto, rilevabile con il ricorso straordinario attivato da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente contesta la congruità della motivazione, il che non rientra nei parametri dell'impugnazione per errore di fatto. Rileva il Collegio che la circostanza che il ricorrente faccia riferimento alla motivazione "copiata" esclude a monte che si sia al cospetto di un "errore di percezione". La decisione impugnata, a pag. 19, nel ritenuto in fatto contiene il riepilogo del terzo motivo (quello che sarebbe oggetto di mancata valutazione) e a pag. 39, del considerato in diritto, contiene la disamina del predetto motivo effettuata dalla Corte di cassazione che ha richiamato per relationem la sentenza di appello. Segnatamente la Corte di cassazione fa espresso rinvio alle pagg. 31 e 32 del provvedimento impugnato, che contengono la motivazione di responsabilità per i capi 9 e 9bis, e dopo il richiamo per relationem alla sentenza di appello, fa proprie le ragioni della decisione riportando il contenuto della sentenza che giudica sorretta da congrua e logica motivazione. È chiaro che non si versa in un'ipotesi di errore percettivo per omessa valutazione di un capo della sentenza, definitile con il mezzo impiegato, vale a dire, il ricorso straordinario.Come ricordato anche dalle Sezioni Unite, infatti, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod.proc.pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01). Del resto, è affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità, che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di Cessazione «non può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie» (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Bisogno, Rv. 256293 - 01) Ove si accedesse alle richieste formulate nel presente ricorso, si finirebbe, all'evidenza, per fuoriuscire dai confini dell'istituto previsto dall'art. 625 bis cod.proc.pen. che è stato introdotto nel sistema dalla legge n.128/01 per eliminare i vizi di percezione e non quelli di ragionamento. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento delle spese processuali. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 i
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