CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15185/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' COSIMO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che chiede il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 19/11/2019 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], per la dedotta ingiusta detenzione in carcere, sofferta dal giorno 8/08/2012 al 29/06/2015 nell'ambito del procedimento nel quale era indagato per i reati di cui agli artt. 416-bis, 110, 575 cod. pen., 10-12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e art. 7 legge n. 152 del 1991. In data 7/1/2014 il ricorrente era condannato dal Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo alla pena di anni 8 di reclusione e assolto per i reati omicidiari e in materia di armi; in data 29/06/2015 era assolto dalla Corte d'assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] anche dal reato associativo sub capo A) dell'imputazione per non aver commesso il fatto. 2. Nell'ordinanza di rigetto della riparazione la Corte di appello delinea brevemente il contesto delle indagini che avevano riguardato la persona del ricorrente unitamente ad altri originari coindagati nonché alcuni degli elementi indiziari da cui erano scaturite le accuse elevate a suo carico, e che avevano condotto all'adozione della misura cautelare della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione evidenzia nel provvedimento impugnato l'esistenza di una serie di elementi raccolti nella fase delle indagini ostativi al riconoscimento dell'indennizzo. In particolare, dagli atti emerge, innanzi tutto il legittimo esercizio della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia che ex se non può costituire condotta colposa o dolosa rilevante in sede di reiezione della richiesta di riparazione; ma che il ricorrente ha evitato di fornire elementi a suo discarico che avrebbero potuto delineare una distanza dal grave contesto criminale associativo oggetto dell'ordinanza cautelare che ha coinvolto anche l'odierno ricorrente per l'attività di un'associazione di tipo mafioso operante nel territorio calabrese. Specificamente la posizione dell'odierno ricorrente è delineata dalla Corte di appello in termini di connivenza legata alla conoscenza effettiva delle attività criminose, tale da risultare idonea al rigetto dell'istanza riparativa. In particolare, rileva la Corte di appello che la vicinanza (non solo affettiva) al suocero [OSCURATO:PERSONA] e al cognato Agostino - che lo coinvolgevano in incontri con personaggi dell'entourage associativo, non senza cointeressenza - seppure inidonea a costituire prova del rapporto associativo, è significativa di una non occasionale contiguità del ricorrente alla cosca. Da tali atti la Corte di appello evince la colpa grave del ricorrente di cui all'art.314 cod. proc. pen. quale condotta non voluta che ha indotto una ragionevole e prevedibile azione giudiziaria, così concorrendo e svolgendo un ruolo sinergico nella configurazione di quel quadro gravemente indiziario che traendo in errore l'autorità giudiziaria ha giustificato il titolo cautelare. 3. Ha promosso ricorso per [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, lamentando la violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 314-315-125-546 cod. proc. pen.; circa il rapporto di contiguità del ricorrente con i soggetti coindagati specificamente il ricorso evidenzia che la Corte di merito nell'esplicazione del rapporto intercorrente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sarebbe incorsa in un difetto argomentativo per aver desunto la colpa ostativa dagli elementi ritenuti insufficienti a una condanna nella vicenda processuale di merito. In particolare il ricorrente lamenta l'errore motivazionale costituito dall'affermazione per cui, ai fini della causalità della colpa grave in relazione all'ordinanza cautelare e al mantenimento della restrizione personale, sono stati determinanti la mancata risposta all'interrogatorio di garanzia in relazione alla contiguità con [OSCURATO:PERSONA] nonché il contenuto emerso dall'intercettazione ambientale del 9/02/2010, che complessivamente a parere della difesa appaiono "ben poca cosa" per respingere la richiesta riparazione. 4. Il P.G., con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. L'Avvocatura di Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con memoria tempestivamente depositata, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso risultano infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. L'ordinanza impugnata, con motivazione logica, coerente, e congrua ha fatto buon governo delle norme e dei principi che regolano la materia, in linea con la giurisprudenza di legittimità circa i presupposti di applicabilità delle cause di esclusione del riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 314 cod. proc. pen. 3. Individuando correttamente le circostanze ostative al riconoscimento dell'indennizzo la Corte di appello ha descritto nell'ordinanza impugnata la condotta del ricorrente precedente all'emissione dell'ordinanza cautelare che lo sottoponeva al periodo di restrizione carceraria. Egli, infatti, intratteneva ordinari e frequenti rapporti con altri soggetti coinvolti nella vicenda associativa e omicidiaria, aventi ruoli determinanti nell'organizzazione criminosa, in un complesso e articolato quadro criminoso associativo. 4. In particolare, il nutrito contesto indiziario che ha condotto alla limitazione della libertà personale era ragionevolmente fondato sulle assidue frequentazioni, non soltanto per ragioni familiari, con [OSCURATO:PERSONA]. Il contenuto dell'intercezione ambientale del 9/02/2010 con [OSCURATO:PERSONA] (laddove si parla di risolvere le questioni con il "dottore" o la "vecchia" con una fucilata) dimostra un grado di connivenza, confidenza e conoscenza diretta, al cui cospetto la scelta da parte di Franzè di essere silente nell'interrogatorio di garanzia, seppur legittima, ha avuto un ragionevole ruolo causale e gravemente colposo con la limitazione della libertà determinatasi con la misura cautelare fondata su tali indizi. 5. Tali elementi adeguatamente argomentati dal giudice della riparazione, assumono un rilievo altamente significativo ai fini del rigetto della richiesta. Ed invero trattasi di elementi, non esclusi dal giudice della cognizione, riconducibili alle frequentazioni del ricorrente con gli ambienti associativi incriminati, che si pongono in rapporto causale sinergico rispetto all'adozione della massima misura cautelare, legittimando l'intervento a tutela delle esigenze cautelari rappresentate nell'ordinanza restrittiva, sulla base di un grave, univoco, coerente, e convergente materiale indiziario. 6. La Corte di appello spiega, su una consolidata linea giurisprudenziale, come la frequentazione abituale, cointeressata e consolidata, tra il ricorrente ed esponenti della criminalità, tutti parimenti coinvolti nell'associazione criminosa, in uno con il comportamento extraprocessuale, fondi il nesso causale tra un atteggiamento volontario o almeno gravemente colposo e l'emissione e/o il mantenimento della misura cautelare detentiva. Dal contesto indiziario, ritenuto sufficiente a fondare la misura cautelare, ancorché non un'affermazione certa e indubbia di responsabilità, la Corte desume la sussistenza di fatti tutti riconducibili ai comportamenti del ricorrente che hanno ingenerato la falsa apparenza della configurabilità di vari illeciti penali dando luogo alla detenzione con rapporto gravemente colposo di causa-effetto. 7. Si tratta di un'argomentazione in linea con una consolidata giurisprudenza che ritiene la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi, tra i quali rilevano le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, o con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato. (Sez. 3, Sent. n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397- 01; Sez. 4, Sent. n. 53361_del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01). 8. In proposito si noti che il giudizio causale da effettuarsi in tema di riparazione per ingiusta detenzione, al fine di delineare l'associazione eziologica tra comportamenti almeno gravemente colposi e l'ordinanza restrittiva della libertà '12 personale, deve essere volto a stabilire con valutazione "ex ante", non se la condotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata presupposto idoneo ad integrare, ancorché in presenza di un errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (così in motivazione, Sez. U n. 34559 del 26/06/2002, Min. Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). A tal fine il giudice può considerare, come avvenuto nel caso in esame, tutti gli elementi a sua disposizione, di natura processuale ed extraprocessuale, con un unico limite, rappresentato dal fatto che non possono ritenersi accertate circostanze escluse dal giudice della cognizione, ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270039; conforme Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, Patanella, Rv. 262957). 9. A fronte di uno sviluppo argomentativo della Corte di appello coerente con la citata giurisprudenza, le doglianze difensive non sono idonee ad incrinare la correttezza del ragionamento seguito dal Giudice della riparazione. Il ricorso si sostanzia in una critica alla motivazione espressa nell'ordinanza senza alcuna effettiva e convincente argomentazione contraria alle osservazioni in essa contenute. 10. Il ricorrente trascura di considerare che il giudizio di cognizione e quello che sovrintende alla riparazione sono del tutto autonomi e possono condurre a risultati diversi. Infatti il giudice della riparazione, non si deve limitare a verificare l'assoluzione per trarne la deduzione del diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione, ma ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa grave (o del dolo) dell' interessato, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, "deve seguire un iter logico- motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento «detenzione» ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione, di natura civilistica, sia in senso positivo che negativo" (così, in motivazione, Sez. U, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia). i 11. Nel caso sub iudice l'esito assolutorio cui è pervenuto la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], non è suscettibile di interferire sul giudizio della riparazione. 12. Inoltre, dal ricorso non emerge quale possa essere stato fattivamente il contributo privo di colpa grave che il ricorrente avrebbe prestato nel corso del procedimento, tanto da consentire alla Corte di appello e a questo Collegio di desumerne un'assenza di colpa grave in relazione alla posizione del ricorrente nel contesto ritenuto illo tempore gravemente indiziario in cui si collocavano i comportamenti dallo stesso serbati. 13. In definitiva la Corte di appello ha osservato in termini adeguatamente argomentati, che il comportamento serbato dal ricorrente - il quale aveva intrattenuto frequenti, prolungati, cointeressati, non casuali o estemporanei, rapporti di frequentazione con soggetti affiliati al gruppo associativo - sia stato connotato quanto meno da colpa grave, sotto il profilo dell'imprudenza e della negligenza, inducendo l'autorità giudiziaria e di polizia ad effettuare le verifiche investigative che comunque non si sono rivelate infondate sebbene inidonee a portare a una condanna. 14. Tali argomentazioni non appaiono affatto collidere con la nozione di colpa grave ricavabile dalla lettura dell'art. 314 cod. proc. pen. secondo l'interpretazione offerta nei consolidati orientamenti della Corte di legittimità, in base ai quali deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto art. 314, comma 1, cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza (oltre che per inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari), una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (in termini, Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 09/02/1996, Sarnataro, Rv 203637-01). 15. L'argomentazione della Corte di appello, pertanto, è immune dai vizi logici lamentati dalla difesa. 16. Alla pronuncia di I •• •• _ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuay e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che si liquidano in complessivi euro 1000. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dal Ministero resistente, liquidati in euro mille. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 21 apr