CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 38977/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 gennaio 2023, la Corte di appello di Napoli, a seguito della rinuncia da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] VIGILIA a tutti i motivi di gravame e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale ha applicato, ai sensi dell'art. 599-bis cod proc pen, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 10, 12 legge 497/1974, 648 e 416-bis-1. cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] VIGILIA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione, lamentando la violazione e l'erronea interpretazione dell'art. 712 cod. pen. conseguente all'erronea qualificazione giuridica del fatto descritto al capo 2) dell'imputazione. Secondo la difesa la condotta descritta in rubrica doveva esser inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen. come colposa ricezione di un bene di dubbia provenienza. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01, Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715). 4. Va, quindi, ribadito il principio di diritto elaborato da questa Corte secondo cui nell'ipotesi del cd. «patteggiamento in appello», non è consentito all'imputato rimettere in discussione la descrizione del fatto e la sua qualificazione giuridica una volta che, sulla base di esse, si sia raggiunto un accordo con il pubblico ministero; ne consegue che deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza pronunciata in appello in esito all'accordo raggiunto ai sensi del citato art. 599 e fondato sull'inesattezza della qualificazione giuridica del fatto (vedi Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01: «E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale», negli stessi termini da ultimo Sez. 6, Ordinanza n. 23332 del 06/04/2023, Jovanovic, non massimata). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen