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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2021

Cassazione n. 47091/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio. udito il _dife-nsere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che il 1° dicembre 2020 ha confermato la sentenza del tribunale che lo aveva condannato per violazione dell'art. 648 cpv. c.p. per la ricettazione di un telefono cellulare.

Deduce il ricorrente omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo.

Il motivo è manifestamente insussistente, perché la Corte territoriale ha esaminato la doglianza in argomento ed ha dato conto delle ragioni che l'hanno portata all'affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato essendo accertato l'utilizzo del telefono di provenienza illecita da parte del prevenuto, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.

Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza.

Fondato è invece l'asserito vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento per tenuità del fatto.

Il caso oggetto del giudizio rientra nel perimetro di applicazione nel giudizio di legittimità dell'articolo 131-bis cod. pen..

La pronuncia impugnata ha esaminato, su richiesta dell'imputato, la possibilità di procedere all'applicazione dell'istituto introdotto all'art. 131-bis cod. pen.

Il giudice di merito ha, però, compiuto un errore avendo escluso l'applicabilità dell'istituto in discorso per la presenza di 2 precedenti penali che sono risultati insussistenti.

Dal certificato penale, allegato agli atti e acquisito il 18.1.2021 l'imputato non risulta gravato da precedenti penali.

Detta causa di non punibilità può essere dichiarata da questa Corte, anche se non accolta nel corso del giudizio di merito, quando, come nel caso di specie, i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano, quindi, necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Nel caso in esame deve giungersi alla indicata pronuncia di non punibilità poiché emerge incontroverso dalla stessa sentenza - atteso il riconoscimento dell'attenuante di cui al comma secondo dell'art. 648 c.p, delle circostanze attenuanti generiche, e considerato l'assai mite trattamento sanzionatorio - che il fatto rientra nei canoni normativi di cui all'articolo 131-bis cod. pen. e che l'imputato è incensurato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.

Così deliberato in Roma il 16.9.2021 Sentenza a motivazione semplificata.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] VERGA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio. udito il _dife-nsere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che il 1° dicembre 2020 ha confermato la sentenza del tribunale che lo aveva condannato per violazione dell'art. 648 cpv. c.p. per la ricettazione di un telefono cellulare. Deduce il ricorrente omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Il motivo è manifestamente insussistente, perché la Corte territoriale ha esaminato la doglianza in argomento ed ha dato conto delle ragioni che l'hanno portata all'affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato essendo accertato l'utilizzo del telefono di provenienza illecita da parte del prevenuto, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità. Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza. Fondato è invece l'asserito vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento per tenuità del fatto. Il caso oggetto del giudizio rientra nel perimetro di applicazione nel giudizio di legittimità dell'articolo 131-bis cod. pen.. La pronuncia impugnata ha esaminato, su richiesta dell'imputato, la possibilità di procedere all'applicazione dell'istituto introdotto all'art. 131-bis cod. pen. Il giudice di merito ha, però, compiuto un errore avendo escluso l'applicabilità dell'istituto in discorso per la presenza di 2 precedenti penali che sono risultati insussistenti. Dal certificato penale, allegato agli atti e acquisito il 18.1.2021 l'imputato non risulta gravato da precedenti penali. Detta causa di non punibilità può essere dichiarata da questa Corte, anche se non accolta nel corso del giudizio di merito, quando, come nel caso di specie, i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano, quindi, necessari ulteriori accertamenti in fatto. Nel caso in esame deve giungersi alla indicata pronuncia di non punibilità poiché emerge incontroverso dalla stessa sentenza - atteso il riconoscimento dell'attenuante di cui al comma secondo dell'art. 648 c.p, delle circostanze attenuanti generiche, e considerato l'assai mite trattamento sanzionatorio - che il fatto rientra nei canoni normativi di cui all'articolo 131-bis cod. pen. e che l'imputato è incensurato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Così deliberato in Roma il 16.9.2021 Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] VERGA