CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 36709/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettehentite le conclusioni del PG 0.11:pug)24 eA.,0 c_auc C09,,z ic,cx cc-0,592„5-~7.0 Oti-k -Xqc-Jax4-Q ccoLt xicA u2X-uni-eg-Qtaute otr 02-42. re0-41_ [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO 1. Il GIP del Tribunale di Palermo - quale giudice della esecuzione - con ordinanza emessa in data 17 maggio 2022 ha rideterminato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena inflitta con la sentenza emessa in data 27 maggio 2015 dalla Corte di Appello di Napoli in tema di cessione di sostanze stupefacenti. 1.1 Secondo i contenuti della decisione, individuata in anni sei di reclusione la pena base (minimo edittale) ed applicata la circostanza aggravante di cui all'art.80 del dPR n.309/'90 con incremento ad anni dieci, nonché applicato l'aumento per la riconosciuta continuazione (anni tredici), la pena ridotta per il rito è pari ad anni otto e mesi otto di reclusione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 II ricorrente rappresenta, in sintesi, che ferma restando l'esatta individuazione della pena base (per effetto della decisione Corte cost. n.40 del 2019) in quella di anni sei di reclusione, il giudice della esecuzione non ha rispettato - quanto all'incremento sanzíonatorio per l'art.80 - la proporzione dell'aumento che era stato disposto in cognizione (da anni 8 ad anni 12, dunque un incremento pari alla metà), realizzando un aumento pari a due terzi senza motivazione alcuna. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare, sul punto, dedotto, che in tema di rideterminazione della pena inflitta con sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice dell'esecuzione, in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, è vincolato alle statuizioni del giudice della cognizione relative al riconoscimento delle circostanze, al giudizio di comparazione e alla riduzione della pena per il rito, ma non rispetto a quelle concernenti la determinazione della pena base e l'entità della diminuzione per le attenuanti generiche, trattandosi di aspetti che attengono alla commisurazione in concreto della pena rispetto al mutato parametro legale (v. Sez. I n. 22215 del 10.1.2022, rv 283122).E' pertanto da ritenersi che in simile assetto - rivisitazione imposta dalla sopravvenienza di una declaratoria di incostituzionalità relativa al trattamento sanzionatorio - il giudice della esecuzione, ferma restando la possibilità di rivisitare in senso non algebrico la determinazione della pena base ai sensi dell'art.133 cod.pen., non possa variare la proporzione «di incidenza» della circostanza aggravante stabilita in sede di cognizione, quantomeno lì dove la circostanza in parola sia quella dell'art.80 co.2 del dPR n.309/'90 (basata sulla ingente quantità della sostanza, con giudizio di disvalore del fatto legato meramente al profilo quantitativo). 3.2 Pertanto, una volta stabilita la entità della pena base nella misura di anni sei di reclusione - nel caso in esame - l'aumento per la circostanza aggravante può essere stabilito in quello di anni nove (incidenza della metà) e non in quello di anni dieci, previo annullamento senza rinvio, in tale parte, della decisione impugnata. Ne deriva, dovendosi tener conto della entità della continuazione e della diminuente per il rito, la complessiva rideterminazione della pena in quella di anni otto di reclusione, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata in ordine all'aumento di pena disposto per l'aggravante di cui all'art.80 dPR n. 309 del 1990, che ridetermina in anni tre di reclusione e, per l'effetto, ridetermina la pena complessiva in anni otto di reclusione. Così deciso in