CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 novembre 2024
Cassazione n. 43716/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; avverso la sentenza del 02/07/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di Randazzo; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ddel difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Randazzo condannava [OSCURATO:PERSONA] alla multa di 516,00 euro per il reato allo stesso ascritto (artt. 636, comma terzo, cod.pen.). 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in [OSCURATO:PERSONA], in Randazzo, ha proposto atto di impugnazione avverso la predetta sentenza deducendo motivi di ricorso con i quali ha sostenuto: - l’insussistenza dei reati contestati; - la carenza assoluta dell’elemento soggettivo; - la carenza di prova; - la mancata applicazione della non menzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, presentato da difensore non iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione (il difensore nato nel 1985 risulta iscritto esclusivamente all’albo ordinario dell’Ordine degli Avvocati di Catania dal 22/11/2022) è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “ilricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione” (Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01; Sez.6, n. 54681 del 03/12/2018 , Zahir, Rv. 274636-01; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019 , Manfreda, Rv.276039–01; Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez. 5. n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01; Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01). 4. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 20/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente