CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33470/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo, con il quale si deduce la carenza di motivazione della sentenza impugnata in punto di mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto, anziché di rapina impropria, è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha sviluppato un puntuale apparato argomentativo procedendo dapprima alla ricostruzione della vicenda alla stregua delle risultanze del verbale di arresto e poi alla corretta sussunzione della stessa nell'alveo del delitto di rapina impropria dando conto che, dopo la sottrazione della borsa ad una anziana donna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'imputato ed i correi avevano esercitato violenza per assicurarsi il possesso del bene e procurarsi l'impunità; che, in particolare, il collegio di merito (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) ha evidenziato la fuga ad alta velocità in pieno giorno, in luogo abitato e molto trafficato durante la quale erano state messe in atto manovre pericolose con messa in pericolo di pedoni e automobilisti e la borsetta era stata lanciata in corsa dalla vettura; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr