CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 27623/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21280-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], successivamente rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 101/2023 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/05/2023 R.G.N. 337/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 380 bis c.p.c. R.G.N.21280/2023 Cron. Rep. Ud.08/10/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Genova, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] a socio unico, in relazione ad un rapporto di lavorointercorso tra le parti dal 27.11.2011 al 31.12.2012; 2. per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 3 maggio 2023, ha personalmente proposto ricorso la soccombente senza notificarlo e depositandolo in data 3 novembre 2023; 3.il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando sia la tardività del medesimo, per non essere stato notificato nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, sia la carenzadel presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale in quanto privo del conferimento della procura alle liti; 4. [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore munito di procura, ha depositato “memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.”, con richiesta di rimessione in termini per la notificazione dell’originario ricorso e “fissazione dell’udienza di discussione”; è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.il ricorso è inammissibile; ai sensi dell'art.365 c.p.c., il ricorso diretto alla Corte di cassazione deve essere “sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale”; ne consegue che, pacificamente, è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto–come nella specie- personalmentedalla parte interessata (Cass. n. 23925 del 2012; Cass. n. 26133 del 2014); né tantomeno può assumere una valenza sanante ex art. 182 c.p.c. la procura allegata alla “memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.”; ciò in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui non si può far luogo ad un ordine di rinnovazione della procura ai sensi del novellato art. 182 c.p.c., atteso che l'applicazione di detta norma (già nella precedente formulazione non applicabile al giudizio di legittimità: Cass. n. 20016 del 2016) non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il processo di cassazione; tale disciplina, con il disposto dell'art. 365 c.p.c., considera l'esistenza della procura speciale e, dunque, di una procura speciale valida, come un requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione, così come confermato anche dal n. 5 dell'art.366 c.p.c., il quale, esigendo che il ricorso indichi la procura, palesa che essa debba esistere prima del ricorso; la previsione a pena di inammissibilità ricollegata alla proposizione del ricorso, d'altro canto, comportando che il relativo requisito debba sussistere al momento di detta proposizione, impedisce la configurabilità del potere di rinnovazione, che in generale concerne la categoria della nullità e non riguarda quella speciale della inammissibilità (Cass. n. 1255 del 2018; Cass. n. 938 del 2023); tanto risulta confermato anche dalle Sezioni unite di questa Corte (proprio con la sentenza n. 37434 del 2022 citata dall’istante in memoria), per la quale, secondo il vecchio ma anche secondo il nuovo regime processuale di cui al d. lgs. n.149 del 2022, che ha nuovamente riformulato il testo dell’art.182 c.p.c., resta preclusa ogni “sanatoria” afferente al difetto di procura speciale per il ricorso di cassazione: “sanatoria incompatibile, per un verso, con la natura di procura speciale, la quale presuppone che il cliente richieda, attraverso il mandato collegato al contratto d’opera, all’avvocato il proprio ministero di difensore abilitato a stare in giudizio davanti alle giurisdizioni superiori, a specifico riguardo di una data decisione e,per altro verso, con la disciplina di cui al r.d.l. n. 1578/1933, che limita l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori agli avvocati iscritti nell’apposito albo; disciplina che resterebbe elusa da una sanatoria con effetto ex tunc ”; 2.la radicale inammissibilità dell’originario ricorso assorbe ogni altra questione, anche la richiesta di remissione in termini successivamente proposta dalla parte; non occorre provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva della società; considerato, invece, che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione anticipata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l'art. 96, comma 4, c.p.c., come previsto dal comma 4 del citato art. 380-bis c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 10955 del 2024), non ravvisando, il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 36069 del 2023); ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese; condanna parte ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del