CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30643/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24592/2015R.G. proposto da La Corte EN.s.r.l., già Companie d’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Donizetti n. 7 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova, via Maragliano n. 10, int. 6, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che Oggetto: Tributi-Cartella di pagamento-Questioni.Cons. est. G.M. Nonno la rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 279/03/15, depositatail 9 marzo 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del23 febbraio 20 2 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 27 9 / 0 3 / 1 5 del 09 / 0 3 /201 5 , la Commissione tributaria regionale della Liguria ( di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oggi La Corte [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito La Corte), a vverso la sentenza n . 07 / 1 2 / 1 4 della Commissione tributaria provinciale di Genova ( di seguito CTP ) , che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamentoemessa per interessi maturati nel periodo di sospensione della esecutività della cartella concernente la liquidazione delle imposte relative al Mod. Unico anno 2004; 1.1. la CTR respingeva l’appello di La Corte evidenziando , per quanto ancora interessa in questa sede, che : a) la cartella di pagamento, avendo natura meramente liquidatoria, non era definibile ai sensi del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella l. 15 luglio 2011, n. 211; b) doveva confermarsi l’inammissibilità del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE), alla quale lo stesso non era stato notificato; c) la notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento era legittimamente avvenuta; 2. La Corte impugnava l a sentenz a della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;Cons. est. G.M. Nonno 3. l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resistevano in giudizio con controricorso. Quest’ultima depositava, altresì, memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo ed il secondo motivo di ricorso La Corte deduce , omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR tenuto conto: a) di un precedente della stessa CTR che aveva ritenuto definibile la lite per interessi; b) della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate ai fini della sanatoria della irregolarità della notificazione ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ.; 1.1. le censure – entrambe proposte sotto il profilo del vizio di motivazione –sono inammissibili; 1.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, «le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l'art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito» (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014);Cons. est. G.M. Nonno 1.2.1. tali disposizioni si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione successivamente all'11 settembre 2012 (Cass. n. 26860 del 18/12/2014; Cass. n. 24909 del 09/12/2015; Cass. n. 11439 del 11/05/2018) e, dunque, anche al presente giudizio, introdotto con appello depositato il 29 /07/201 4, come si evince dalla sentenza impugnata; 1.3. è vero che la parte ricorrente denuncia l’omesso esame di una serie di fatti rilevanti e che, nel caso di omessa considerazione dei fatti, non opera il principio sotteso all’art. 348 ter cod. proc. civ. (Cass. n. 29222 del 12/11/2019); 1.3.1. tuttavia il fatto decisivo che deve essere omesso per integrare la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è quello che costituisce l’oggetto di prova nel giudizio di merito e, nel caso di specie, le circostanze rilevanti ai fini della decisione (definibilità della lite; regolarità della notificazione nei confronti di AE) sono state esaminate dal giudice di appello (e, prima ancora, dal giudice di primo grado); 1.3.2. non sussistono, pertanto, fatti omessi che rendano inapplicabile la disciplina di cui all’art. 348 ter cod. proc. civ., atteso che i fatti dedotti dal contribuente ineriscono ad una valutazione compiuta dalla CTR; 1.4. in realtà, le censure proposte sottendono vizi di violazione di legge, ma sono state inammissibilmente proposte ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; 2. con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la legittima notificazione della cartella di pagamento a mezzo posta; 2.1il motivo è inammissibile;Cons. est. G.M. Nonno 2.2. la CTR ha affermato che la notificazione della cartella di pagamento è stata legittimamente effettuata ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sicché è onere della società contribuente dimostrare l’irregolarità della notifica e, ai fini dell’autosufficienza, di trascrivere nel contesto del ricorso e allegare allo stesso, la copia della relata di notificazione della cartella di pagamento di cui si assume l’inesistenza giuridica (copia evidentemente prodotta nel giudizio di merito, in ragione dell’esame della stessa da parte di CTP e CTR); 2.3. in assenza di tale allegazione, assolutamente necessaria ai fini della comprensione della censura (Cass. n. 1150 del 17/01/2019), il motivo non può che ritenersi inammissibile per difetto di specificità (Cass. n. 31038 del 30/11/2018; Cass. n. 5185 del 28/02/2017); 3. in conclusione, il ricorso va rigettato; La Corte va condannata al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 1.027,00; 5.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.Cons. est. G.M. Nonno P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 510,00, oltre alle spese di prenotazione a debito in favore dell’Agenzia delle entrate e in euro 650,00, oltre ad euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del