CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 28233/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on ordinanza del 24 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Brescia,h a r e s p i n t o l ’ i s t a n z a p r e s e n t a t a i l 2 4 m a g g i o 2 0 2 1 d aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXper essere ammesso all’affidamento in prova al serviziosociale, ai fini dell'espiazione della condanna, inflitta con sentenza del 13 giugno2020 del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia, irrevocabile il19 marzo 2021, alla pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione per il reato di cuiall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore.Con il primo motivo deduce violazione di legge in quanto il condannato eraimpedito a partecipare all’udienza camerale, in quanto lo stesso dimora inMessico ed è affetto da una ipossiemia che gli impedisce di prendere l’aereo,come da certificazione medica rilasciata dalle autorità sanitarie messicane,depositata nel corso del procedimento davanti al Tribunale. L’ordinanza non hapreso posizione sulla certificazione medica ed ha affermato che l’istante sipotrebbe spostare con altri mezzi, ma non esistono servizi di trasporto navale dalMessico all’Italia e non è ancora stato inventato il teletrasporto.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, inquanto l’istanza è stata respinta nonostante che il condannato abbia ancoraconservato la residenza in provincia di Bergamo, dove vivono sua madre e suofiglio, ed abbia intenzione di tornare in Italia, come dimostrato dall’acquisto delbiglietto aereo per partecipare alla prima udienza che era stata fissata davanti alTribunale di sorveglianza.3. L’ufficio del Procuratore Generale ha concluso come da intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. È infondato, anzitutto, il primo motivo, che contesta il rigetto dell’istanzadi rinvio per legittimo impedimento per motivi di salute.Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del viziodedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge chela sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente è diventatairrevocabile il 19 marzo 2021, l’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, cod.proc. pen., è stato emesso il 23 aprile 2021, ed il 24 maggio 2021 è statapresentata l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale che ha aperto ilprocedimento davanti al Tribunale di sorveglianza.Nell’istanza il condannato affermava di “svolgere regolarmente attivitàlavorativa” e di vivere in XXXXXXXXXXXXX “presso la dichiarata residenza,insieme alla propria compagna, che a sua volta è economicamenteindipendente”.In realtà, dalla lettura della sentenza Sez. 1, n. 18859 del 23/04/2025, cheha deciso il precedente ricorso per cassazione contro la precedente ordinanza dirigetto del Tribunale di sorveglianza, emerge che XXXXXXXXX aveva sostenutonel terzo motivo di ricorso, poi non esaminato dalla Corte in quanto assorbito, diessersi trasferito in Messico già nel 2020 (“assume il ricorrente come, invero,non risulti che l'ottenimento del passaporto sia successivo alla condanna,avendo, anzi, egli ha fatto ingresso in Messico - dato evincibile dal visto - primache la sentenza fosse passata in giudicato e anteriormente alla notificadell'ordine di esecuzione”).In effetti, il visto che si rinviene più volte in atti, prodotto dalla difesa delcondannato, è rilasciato dalle autorità messicane il 17 giugno 2020; si tratta nondi un visto turistico, ma di un visto per residenza temporanea.Se, pertanto, è vero che il ricorrente si era stabilmente trasferito in Messicoper lavoro prima del passaggio in giudicato della sentenza, come aveva scrittoegli stesso nel precedente ricorso per cassazione, allora parrebbe noncorrispondente a tale situazione di fatto ciò che il ricorrente aveva dichiaratonell’istanza di affidamento in prova, ovvero di “svolgere regolarmente attivitàlavorativa” e di vivere in XXXXXXXXXXXXX “presso la dichiarata residenza,insieme alla propria compagna”.Il Tribunale di sorveglianza ha svolto istruttoria, in realtà, sull’istanza neitermini in cui era stata presentata dal condannato, cercando più volte ilcondannato prima a XXXXXXXX, e poi alla successiva residenza diXXXXXXXXXXXXXXXX, in cui, a partire dal 22 settembre 2022 risultava essersitrasferito con il nucleo familiare (anche in tal caso senza nulla comunicare alTribunale).Esaurita l’istruttoria, il 18 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza ha inviatoal condannato, al domicilio eletto presso il difensore di fiducia, l’avviso dellafissazione dell’udienza camerale per la discussione dell’istanza, che sarebbeavvenuta il 29 ottobre 2024.Con la memoria del 23 ottobre 2024, con cui chiedeva il rinvio di udienza, ilcondannato ha notiziato per il Tribunale di sorveglianza del suo trasferimento inMessico, e da quel momento in poi ha iniziato ad inviare al Tribunale, tramite ildifensore, i certificati di medici messicani che hanno portato ad ottenere i diversirinvii di udienza ed ad impedire che la pena fosse messa in esecuzione, in quantoil condannato intendeva esercitare il suo diritto a partecipare all’udienzacamerale, ma riteneva di essere legittimamente impedito a comparire, perché,per tornare a Brescia e presentarsi davanti al Tribunale di sorveglianza, avrebbeavuto bisogno di prendere un aereo, condotta che gli sarebbe stataasseritamente preclusa dalle certificazioni mediche prodotte di volta in volta pergiustificare le richieste di rinvio (l’ultima è del 4 marzo 2026).La c e r t i f i c a z i one med i c a de l 10 o t t ob r e 2024 de l do t t .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX proibisce, infatti, al ricorrente viaggi in aereodi durata superiore a tre ore; anche i certificati dell’8 novembre 2024, del 10g e n n a i o 2 0 2 5 e d e l 2 0 s e t t e m b r e 2 0 2 5 d e l d o t t .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX indicano la prescrizione del divieto di viaggia e r e i s u p e r i o r i a l l e t r e o r e , e c o s ì q u e l l o d e l l a d o t t . s s aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del 29 settembre 2025. Per voli di durata inferiore siconsiglia l’uso dell’ossigeno.1.1. Ciò posto, con il primo motivo il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbeillegittima, perchè il Tribunale ha sostenuto che l’istante si potrebbe spostare conaltri mezzi, ma, in realtà, non esistono servizi di trasporto navale dal Messicoall’Italia e non è ancora stato inventato il teletrasporto.Il motivo è infondato.La motivazione del Tribunale di sorveglianza non merita le censure formulatenel ricorso, perché il divieto di prendere aerei con percorso di volo di duratasuperiore a tre ore, indicato dai sanitari messicani, non documenta la sussistenzadi un impedimento assoluto del ricorrente a recarsi da XXXXXXXXXXXXXXXX(dove sembrerebbe vivere, leggendo i certificati medici messicani) a Brescia percomparire davanti al Tribunale di sorveglianza, non rilevando quanto deduce ilricorso, ovvero che non esistano servizi di trasporto navale dal Messico all’Italia.Infatti, un qualsiasi tipo di viaggio può essere effettuato anche con tappeintermedie, e, nel caso in esame, come può essere accertato da chiunque su unafonte aperta come la rete internet, esistono in commercio dei trasporti dipasseggeri via nave dagli [OSCURATO:PERSONA] (che il ricorrente avrebbe potutoraggiungere mediante frontiera terrestre o navale) all’Europa settentrionale, dacui il ricorrente avrebbe potuto arrivare, anche con trasporto ferroviario oautostradale, a Brescia.Per essere processualmente rilevante, l’impedimento a comparire deveessere “assoluto”, e non può dipendere dalla maggiore o minore comodità delviaggio.Nella giurisprudenza di legittimità si distingue, infatti, tra la condizione diimpossibilità assoluta a comparire, che merita tutela, e quella di mera difficoltà,che invece va considerata recessiva rispetto all’esigenza di salvaguardarel’ordinato e ragionevolmente rapido svolgimento del processo, in quantol'impedimento a comparire non può derivare in via automatica dall'esistenza diuna patologia più o meno invalidante, che deve, invece, determinareun'impossibilità effettiva ed assoluta, riferibile ad una situazione non dominabilené contenibile dall'interessato, oltre che a lui non ascrivibile, al fine di garantire ilnecessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo (Sez.5, n. 37440 del 20/07/2021, Sciusco, Rv. 281949 – 01; Sez. 3, n. 6357 del16/10/2018, dep. 2019, Santi, Rv. 275000; Sez. 3, n. 10482 del 15/12/2015,Ingoglia, Rv. 266494; Sez. 5, n. 15646 del 5/2/2014, Coviello, Rv. 259841).La motivazione scelta dal Tribunale di sorveglianza per il rigetto dell’istanzadi legittimo impedimento non merita, pertanto, le censure proposte in ricorso.1.2. Peraltro, la logicità della motivazione del Tribunale è del tutto irrilevantenella decisione di questo giudizio, perché, qualora sia sottoposta al vaglio delgiudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazioneè giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo,quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte,in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dallamotivazione addotta dal giudice "a quo" e, anche accedendo agli atti, devevalutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche noncorrettamente giustificata o giustificata solo "a posteriori" (Sez. 5, n. 19970 del15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; conforme Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013,Iamonte e altri, Rv. 255515).E, nel caso in esame, la Corte ritiene che il legittimo impedimento nonsussista, perché è principio generale del sistema processuale che chi deduce unimpedimento a comparire per motivo di salute deve permettere al giudice dipoterlo verificare.Pur se il giudice può prescindere dal verificare la situazione di salute delricorrente mediante visita fiscale, o altro strumento di controllo, e decideresull’istanza di rinvio ricorrendo a massime di comune esperienza (Sez. 4, n.13102 del 21/12/2018, dep. 2019, Falcione, Rv. 275285), però, egli deve averepur sempre la possibilità di sottoporre a visita la persona che deduce lasussistenza di un legittimo impedimento per ragioni di salute.La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ritenuto legittimo il rigettodell'istanza di rinvio per legittimo impedimento a comparire quando nell'istanza èstato indicato un luogo di reperibilità diverso da quello in cui il soggettoeffettivamente si trova perché ciò ha impedito l'esecuzione della visita fiscale dicontrollo (Sez. 6, n. 39284 del 04/10/2011, Chessa, Rv. 251054; Sez. 1, n.26762 del 16/07/2020, Torres, Rv. 279784 - 01) o quando nell’istanza non èstato proprio indicato il luogo di degenza (Sez. 2, n. 34651 del 22/09/2005,[OSCURATO:PERSONA]. 232500; Sez. 2, n. 47622 del 29/10/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242295).Nella motivazione della sentenza Torres si spiega, in particolare, che nonpuò “sostenersi che, a fronte della impossibilità della visita fiscale, basti la meracaso “si farebbe dipendere dalla volontà del deducente l'impedimento lapossibilità o meno della verifica fiscale, ritenuta opportuna dal giudice di merito”.La possibilità per il giudice di sottoporre a visita la persona che deducel’impedimento di salute è, pertanto, necessaria nel sistema processuale, perchéla verifica da parte di un medico incaricato dal giudice consente all’autoritàgiudiziaria, che dovrà prendere la decisione, di sciogliere l’eventuale “dubbiosulla qualità, entità e grado del dedotto impedimento a sensi ed agli effetti delrinvio ad una nuova udienza” (Sez. 1, n. 26762 del 16/07/2020, Torres, Rv.279784 – 01, in motivazione).La Corte ritiene che il principio generale del sistema processuale, secondocui chi deduce un impedimento a comparire per motivi di salute deve permettereal giudice di poterlo verificare, debba applicarsi anche al caso in esame, in cui ilcondannato ha chiesto di poter partecipare all’udienza davanti al Tribunale disorveglianza, ma poi ha fatto pervenire certificati medici dall’estero, in cui si erastabilmente trasferito senza chiedere l’autorizzazione del giudice - che sarebbestata necessaria ai sensi della l. 21 novembre 1967, n. 1185, che, dopo averdisposto all’art. 1 che “ogni cittadino è libero, salvi gli obblighi di legge, di usciredal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documentoequipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi”, prevede, però,all’art. 3, comma 1, lett. d), il divieto per “coloro che debbano espiare una penarestrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo perquesti ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione dellasentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite inpena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi unapena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto” – ed, anzi, indicandonell’istanza di misura alternativa di abitare e lavorare a XXXXXXXX”.I certificati medici dei sanitari di XXXXXXXXXXXXXXXX - di cui non èneanche agevole comprendere, con le limitate informazioni che ha fornito ilricorso, se essi siano stati scelti dal condannato in regime di libera professione oindividuati dalla struttura sanitaria pubblica presso cui lo stesso si era presentato– non consentono al giudice del merito di poter verificare la situazione di salutedocumentata in essi (che riferiscono della esistenza di uno pneumotorace disecondo grado) né se siano corrette, non in astratto ma nella specifica situazionedi salute di colui che deduce l’impedimento, le indicazioni terapeuticheconsigliate, tra cui quella del divieto di viaggi aerei superiori alle tre ore.In definitiva, nel caso in esame il ricorrente, trasferendosi all’esterostabilmente ed inviando da lì certificati medici, ha posto il giudice nella situazionedi doversi limitare ad accettare quanto era rappresentato nei documenti deisanitari messicani senza dargli la possibilità di controllare la sussistenzadell’impedimento, il che, come detto, è una situazione che non è compatibile conil sistema processuale, in cui chi deduce un impedimento a comparire per motivodi salute deve permettere al giudice di poterlo verificare.Il primo motivo, in cui si censura la decisione nella parte in cui ha respintol’istanza di legittimo impedimento, è, pertanto, infondato.2. È invece, inammissibile il secondo motivo, in cui si censura la decisione dirigetto dell’istanza di misura alternativa.Il ricorso deduce che l’istanza è stata respinta nonostante che il condannatoabbia ancora la residenza in provincia di XXXXXXX ed abbia l’intenzione ditornarvi, come sarebbe dimostrato dall’acquisto del biglietto aereo perpartecipare alla prima udienza davanti al Tribunale di sorveglianza.Il motivo è inammissibile, perché dall’istruttoria effettuata dal Tribunale, ivicomprese le numerose memorie difensive, e dallo stesso ricorso, emerge che ilcondannato, in realtà, dimora stabilmente in Messico, dove avrebbe ancheintrapreso una attività lavorativa, e non è stato trovato nei due Comuni italiani incui ha avuto la residenza anagrafica nel periodo successivo alla presentazionedell’istanza di misura alternativa.Non è, pertanto, manifestamente illogico che il Tribunale abbia ritenuto chela mera circostanza che egli abbia conservato la residenza anagrafica, ed unaabitazione, in Italia non sia sufficiente a formulare la doppia prognosi positiva dicui agli artt. 47 e 47-ter ord. pen.3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.4. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.