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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37365/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso n. 19042/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amico per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa a margine del controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 71/2015 della Corte di appello di Messina, pubblicata il 3 febbraio 2015; vista la memoria depositata, prima della pubblica udienza di discussione, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con citazione notificata il 26 agosto 1994 [OSCURATO:PERSONA] convenne avanti il Tribunale di Messina la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo l'emissione di sentenza che, in applicazione dell'art. 2932 cod. civ., trasferisse in suo favore la proprietà dell'appartamento oggetto del contratto preliminare di vendita con detta società stipulato il 12 gennaio 1985 e rimasto inadempiuto per fatto imputabile alla società promittente venditrice.

Il giudizio venne interrotto in conseguenza del fallimento della società convenuta, pronunciato dal Tribunale di Messina il 24 aprile 1996.

Dopo la riassunzione si costituì la curatela del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] che, in applicazione dell'art. 72 I.fall., dichiarò la propria volontà di sciogliersi dal contratto preliminare rimasto inadempiuto e, di conseguenza, chiese il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza pubblicata il 5 settembre 2012 il Tribunale di Messina, in esecuzione del predetto contratto preliminare, trasferì dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà della sopra indicata unità immobiliare.

2. Adita dalla curatela soccombente, la Corte di appello di Messina, con sentenza pubblicata il 3 febbraio 2015, confermò la decisione di primo grado. 2.1 Questa è, in sintesi, la motivazione alla base di tale sentenza: la domanda introduttiva del processo definito con la sentenza appellata venne trascritta il 12 settembre 1994; la sentenza dichiarativa del fallimento della promittente venditrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. venne invece pronunciata il 24 aprile 1996; la manifestazione della volontà del curatore del fallimento di tale società di sciogliersi dal contratto preliminare a suo tempo stipulato con Raffa in applicazione dell'art. 72, quarto comma, I.fall. (nel testo applicabile in ragione del tempo in cui l'atto venne compiuto), da tale parte esternata con la costituzione nel giudizio di primo grado, non è efficace nei confronti di chi, come l'appellato, abbia trascritto la domanda ex art. 2932 cod. civ. proposta nei confronti del promittente venditore prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di costui; gli effetti della sentenza che tale domanda accoglie, come nella specie, retroagiscono al momento della sua trascrizione (art. 2652, primo comma, n. 2), cod. civ.) secondo l'interpretazione data dei rapporti fra le disposizioni di legge citate da Cass.

S.U., n. 12505 del 2004 (confermata da Cass.n. 15218 del 2010); tale orientamento è da seguire, "in quanto, alla luce dei principi del giusto processo e della sua durata ragionevole, le posizioni delle parti ed i diritti da esse inizialmente fatti valere non possono subire conseguenze pregiudizievoli a causa del tempo di trattazione necessario per la definizione del giudizio".

3. La curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente un motivo di impugnazione, assistito da memoria.

4. Raffo resiste con controricorso.

5. Per la trattazione della causa venne fissata adunanza camerale per il giorno 9 dicembre 2016.

Con ordinanza interlocutoria del 30 dicembre 2016 venne disposta la trattazione della causa in pubblica udienza, avendo la curatela ricorrente evidenziato che l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita il 12 settembre 1994, era da tempo cessato ex art. 2668-bis cod. civ., non avendo la parte provveduto alla sua rinnovazione prima della scadenza del termine di venti anni da tale data.

6. Il Pubblico Ministero ha depositato, prima dell'udienza, memoria con cui chiede il rigetto del ricorso.

7. La ricorrente ha, sua volta, depositato ulteriore memoria, anche in replica alla requisitoria del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della procura speciale rilasciata in favore del professionista che il ricorso sottoscrisse; avendo in particolare l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], curatore del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sottoscritto la procura speciale estesa a margine del ricorso per cassazione quale "[OSCURATO:SOCIETA]".

2. L'eccezione preliminare è infondata.

Il ricorso è presentato per la curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del curatore del tempo, avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il controricorrente non nega che al tempo della notificazione del ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] svolgesse l'incarico di curatore di tale procedura concorsuale Il testo della procura speciale redatta a margine del ricorso notificato è del seguente tenore: "Nella qualità di Curatore del [OSCURATO:PERSONA] SpA, e giusta autorizzazione del 2-7-2015 del G.D. del Tribunale di Messina, dott. [OSCURATO:PERSONA], delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Amico". [OSCURATO:PERSONA]Amico risulta avere autenticato la sottoscrizione, redatta in calce al testo della procura, riferibile alla persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

E' vero che sotto il testo dattiloscritto "Avv. [OSCURATO:PERSONA]", apposto sopra la sottoscrizione autenticata, risulta, fra parentesi, l'indicazione, del pari dattiloscritta, "[OSCURATO:SOCIETA]", ma è altrettanto vero che tale indicazione è esterna al contenuto della procura speciale, per come sopra riportato; con chiarezza evidenziante che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel conferire il mandato, spese espressamente il potere di rappresentanza, anche processuale, della massa dei creditori della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a lui conferito, per effetto della nomina giudiziale, dalla legge fallimentare in quanto autorizzato dal giudice delegato, sì che l'indicazione successiva (dissonante) deve ritenersi come non apposta.

3. Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 72, 45 e 51 I.fall., nonché degli artt. 2652, n. 2), e 2932 cod. civ., evidenziando che: la sentenza impugnata si è dichiaratamente conformata al principio affermato da Cass.

S.U. n. 12505 del 2004, secondo cui quando la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l'apprensione del bene da parte del curatore del contraente fallito, che non può quindi avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via generale, dall'art. 72 I.fall.; tale principio, oltretutto affermato in riferimento a contratto preliminare di permuta, contrasta con il pregresso, consolidato, orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la facoltà del curatore di sciogliersi, in applicazione dell'art. 72, quarto comma, I.fall., dal contratto preliminare di vendita concluso dall'imprenditore (poi) fallito e non ancora eseguito, poteva efficacemente essere esercitata fino alla formazione del giudicato della sentenza, costitutiva, di cui all'art. 2932 cod. civ., non essendo preclusiva dell'esercizio di tale facoltà la trascrizione, avvenuta prima del fallimento, della domanda di cui a tale ultima disposizione del codice; l'approdo interpretativo cui è giunta la citata sentenza delle sezioni unite è criticabile per le ragioni specificamente indicate nel ricorso; a conferma della fondatezza di tali critiche, la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo tale arresto è tornata a ribadire l'orientamento tradizionale (nel ricorso sono citate: Cass. n. 7070 del 2004 e Cass. n. 9076 del 2014); infine, alla luce del contenuto della "visura ipotecaria" (la cui copia è al ricorso allegata), risulta che la trascrizione della domanda giudiziale a suo tempo proposta da [OSCURATO:PERSONA], eseguita il 12 settembre 1994, non è stata rinnovata prima della scadenza dei venti anni successivi (dunque, entro il giorno 11 settembre 2014), con conseguente cessazione della sua efficacia prenotativa, sancita dall'art. 2668-bis cod. civ. prima della pubblicazione della sentenza impugnata. 4.1 Fino a Cass.

S.U., n. 12505 del 2004, era consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita in precedenza concluso dal fallito e non ancora eseguito in applicazione dell'art. 72, quarto comma, I.fall. poteva essere esercitata fino all'avvenuto trasferimento del bene, ossia fino all'esecuzione del contratto preliminare o al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. (fra le molte, con specifico riferimento al tema dell'avvenuta trascrizione della domanda ex art. 2932 cod. civ.: Cass.

S.U., n. 239 del 1999; Cass. nn. 3001 del 1982, 4731 del 1988, 1497 del 1989, 4887, 4888, 4889 del 1989, 12033 del 1991, 2577 del 1993, 518 del 1995, 2703 del 1995, 41105 del 1997, 4358 del 1997, 4747 del 1999, 14102 del 2000, 17257 del 2002, n. 7070 del 2004).

Con la citata sentenza del 2004, le sezioni unite della Corte, ponendosi in meditato contrasto con tale consolidato indirizzo, per la prima volta enunciarono il principio secondo cui, quando la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto è stata trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, la sentenza che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l'apprensione del bene da parte del curatore del contraente fallito, che non può quindi avvalersi del potere di scioglimento previsto, in via generale, dall'art. 72 I.fall.

Da tale principio si discostò, adeguandosi al precedente indirizzo (dalla curatela ricorrente valorizzato nel criticare la sentenza impugnata), parte della giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. nn. 20451 del 2005, 28479 del 2005, 46 del 2006, 542 del 2006, 33 del 2008, 17405 del 2009, 9076 del 2014).

Chiamata a comporre il contrasto, Cass.

S.U., n. 18131 del 2015 ribadì il principio enunciato dalla citata sentenza del 2004, anche in riferimento alle modificazioni all'art. 72 I.fall. recate dal d.lgs. n. 5 del 2006.

Queste sono le considerazioni conclusive contenute nella citata sentenza del 2015: «Il curatore in ipotesi di domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore e riassunta nei confronti del curatore - parte del giudizio ex art. 43 I.f., ma terzo in relazione al rapporto controverso - mantiene senza dubbio la titolarità del potere di scioglimento dal contratto sulla base di quanto gli riconosce l'art. 72 I.f.

Ma - ed è ciò che rileva ai fini che qui interessano - se la domanda sia stata trascritta prima del fallimento, l'esercizio del diritto di scioglimento da parte del curatore non è opponibile nei confronti di quell'attore promissario acquirente a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c.

Ciò che vuol dire che la domanda ex art. 2932 c.c. - trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese - non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare: gli impedisce, piuttosto, di recedere con effetti nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto.

Tutto ciò, naturalmente, se la sentenza è accolta ed è trascritta a sua volta.

E ciò si coniuga con l'effetto prenotativo che attua la trascrizione della domanda ex art. 2652, n. 2 c.c. il cui meccanismo pubblicitario si articola in due momenti: quello iniziale, costituito dalla trascrizione della domanda giudiziale e quello finale, rappresentato dalla trascrizione della sentenza di accoglimento.

Il giudice, pertanto, può senz'altro accogliere la domanda pur a fronte della scelta del curatore di recedere dal contratto: con una sentenza che, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c., se trascritta, retroagisce alla trascrizione della domanda stessa e sottrae, in modo opponibile al curatore, il bene dalla massa attiva del fallimento.

Diversamente, se la domanda trascritta non viene accolta, l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda cessa, con la conseguente opponibilità all'attore della sentenza dichiarativa di fallimento rendendo, in tal modo, efficace, nei suoi confronti, la scelta del curatore di sciogliersi dal rapporto.

Ciò consente di mantenere inalterata la facoltà di scelta del curatore, quale espressione di un potere sostanziale che l'ordinamento con l'art. 72 1.f. gli riconosce, ma che, nella concorrenza di determinati evenienze, non è opponibile - in caso di accoglimento della domanda in forma specifica - al promissario acquirente che abbia trascritto tale domanda anteriormente alla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento del promittente venditore nel registro delle imprese.

Viene tutelato il promissario acquirente di buona fede, ma nei confronti di comportamenti opportunistici compiuti in frode rimane ovviamente integra la possibilità di azioni dall'indubbia efficacia dissuasiva, come l'azione revocatoria».

Tale interpretazione dei rapporti fra le citate disposizioni del codice civile (artt. 2652, n. 2) e 2932 cod. civ.) e l'art. 72 I.fall. (tanto nel testo precedente che in li u quello successivo alle modificazioni a esso recate dal d.lgs. n. 5 del 2006), fatta propria dalla sentenza impugnata, è dunque oggi stabile nella giurisprudenza di legittimità (nello stesso senso, cfr.: Cass. nn. 13687 del 2018 e 33238 del 2019; nello stesso senso, cfr., in motivazione: Cass. nn. 2991 del 2020 e 25049 del 2021): a essa è necessario in questa sede conformarsi, non contenendo il ricorso argomenti diversi da quelli confutati dalla sentenza a sezioni unite del 2015. 4.2 La curatela ricorrente deduce poi (pag. 17 del ricorso) l'esistenza di un fatto che, a suo dire, "basterebbe a "chiudere" la vicenda oggetto della odierna controversia": íd est, in applicazione dell'art. 2668-bis cod. civ. (introdotto dall'art. 62, comma 1, della legge n. 69 del 2009), la cessazione degli effetti della trascrizione, eseguita il 12 settembre 1994, della domanda giudiziale di trasferimento mediante sentenza della proprietà dell'immobile oggetto del contratto preliminare di vendita a suo tempo da [OSCURATO:PERSONA] stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il 12 gennaio 1985, per non avere lo stesso Raffo rinnovato tale trascrizione entro il giorno 11 settembre 2014, precedente la scadenza del termine ventennale previsto da tale disposizione del codice civile, entrata in vigore nel periodo intercorso fra l'eseguita trascrizione di detta domanda e la pubblicazione della sentenza di primo grado che questa accolse. 4.3 Come evidenziato dal Procuratore Generale, tale questione, di fatto e di diritto: non risulta essere stata esaminata dalla sentenza impugnata (pubblicata il 3 febbraio 2015); non risulta neppure essere stata dalla curatela ricorrente prospettata, come fatto sopravvenuto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (come detto, avvenuta il 5 settembre 2012), nel corso del giudizio di appello contro tale sentenza, risultando (dalla sentenza impugnata) che la Corte di appello di Messina trattenne la causa per la sua decisione all'udienza del 22 dicembre 2014, successivamente dunque al dedotto verificarsi della cessazione di efficacia della eseguita trascrizione.

Secondo il Procuratore Generale tale questione mista (di fatto e di diritto), dalla parte interessata non prospettata (nonostante avesse la possibilità di farlo) nel giudizio di appello definito con la sentenza impugnata, non è compresa fra quelle rilevabili d'ufficio dalla Corte di cassazione: essa è dunque inammissibile in quanto dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. 4.4 Il ricorrente replica sul punto deducendo che: a) la cessazione di efficacia dell'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale sancita dall'art. 2668-bis cod. civ. si verifica di diritto ed è dunque rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello di cassazione) avente per oggetto anche l'effetto della trascrizione della domanda ex art. 2932 cod. civ. quale limite (la cui conformità alla legge è peraltro, vanamente, contestata dalla curatela ricorrente) all'esercizio da parte del curatore del fallimento del promittente venditore, iscritto nel registro delle imprese dopo tale trascrizione, del potere, a lui conferito dall'art. 72 I.fall., di scioglimento dal contratto preliminare inadempiuto dallo stesso promittente venditore poi fallito; b) a sostegno di tale argomentazione vi è, essenzialmente, l'interpretazione data da Cass. n. 4751 del 2016 all'art. 2668-ter cod. civ. (che espressamente dispone l'applicazione delle disposizioni relative all'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, contenute nel precedente art. 2668-bis, nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili), secondo cui tale disposizione del codice civile va interpretata nel senso che: «la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità che il soggetto interessato possa fare luogo ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione, che si ancori all'originario pignoramento, sebbene divenuto sensibile ad atti di disposizione medio tempore verificatisi da parte del debitore pignorato»; «si deve reputare che la rilevazione della mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento e, quindi, la constatazione della cessazione della sua efficacia travolgente anche il pignoramento sia affidata al potere di rilevazione officiosa del giudice dell'esecuzione». 4.5 Tale prospettazione non può essere condivisa. 11, ricorrente non deduce che la questione della perdurante efficacia della trascrizione da Raffa eseguita della domanda giudiziale, poi accolta dal Tribunale di Messina nel contraddittorio con la curatela del fallimento, venne da téi prospettata, neppure come mera difesa, nel corso del giudizio di appello per la riforma di tale sentenza.

E' vero che la perdita di efficacia della trascrizione della domanda giudiziale menzionata dall'art. 2652, n. 2), cod. civ. si verifica per il mero decorso del termine di venti anni dall'esecuzione di tale atto senza che vi sia stata una sua rinnovazione, secondo la prescrizione del successivo art. 2668-bis, ma è altrettanto vero che tale evento, per potere essere apprezzato nel giudizio di cassazione, deve essere stato quanto meno dedotto, come mera difesa (volta a paralizzare l'accoglimento della domanda dell'attore), nel corso del giudizio di appello definito con la sentenza impugnata per cassazione in quanto evento, in tesi, determinante la riacquisizione dell'efficacia della espressione della volontà dal curatore del fallimento del promittente venditore di sciogliersi dal contratto preliminare nei confronti della parte che la trascrizione abbia eseguito prima della formazione del giudicato sulla sentenza che quella domanda abbia accolto (nel senso che l'effetto traslativo del trasferimento della proprietà mediante sentenza emessa in applicazione dell'art. 2932 cod. civ. si verifica solo con il passaggio in cosa giudicata della sentenza medesima, cfr. Cass.

S.U., n. 4059 del 2010).

A sostegno della tesi del ricorrente non è di ausilio l'interpretazione data all'art. 2668-ter cod. civ. da Cass. n. 4751 del 2016 che, nell'affermare l'esistenza del potere officioso del giudice dell'esecuzione di accertare la mancata rinnovazione del pignoramento immobiliare nel termine ventennale previsto dal citato art. 2668-bis, non ha mancato di evidenziare che: a) tale potere giudiziale officioso si colloca all'interno di un processo che, come quello esecutivo, prosegue «a condizione della dimostrazione che il pignoramento sia stato trascritto e, quindi, necessariamente supponente la permanenza della trascrizione, nonché nella contemplazione del dato... che in limine dell'esecuzione la mancanza di dimostrazione della trascrizione è sempre stata rilevabile ex officio come causa impediente lo svolgimento del processo esecutivo»; b) la fattispecie estintiva del processo esecutivo prevista dall'art. 2668-ter cod. civ. ha come presupposto un'attività (quella di rinnovazione della trascrizione del pignoramento) che si colloca «al di fuori del processo esecutivo e, dunque, la sua omissione non si può, stricto sensu, considerare come l'omissione di un'attività di prosecuzione del processo esecutivo, concetto che richiama attività inerenti adempimenti da svolgersi nel processo esecutivo, secondo la sua sequenza disciplinatrice, e mancando, del resto, anche la prescrizione di un dovere di depositare la nota di rinnovazione del pignoramento entro un certo termine dalla rinnovazione»; c) pertanto, «la fattispecie della mancata rinnovazione della trascrizione in quanto determinativa dell'impedimento alla prosecuzione del processo dà luogo ad un fenomeno estintivo che, pur normativamente giustificato, il legislatore non ha inteso collocare sotto l'ambito dell'art. 630 c.p.c.»; d) la conseguenza è che il potere officioso del giudice dell'esecuzione si deve allora estrinsecare certamente, sempre che non consti già ex actis la mancata rinnovazione, nell'invito a documentare se si è eseguita la rinnovazione ed eventualmente nell'assegnazione di un termine per documentare la rinnovazione (tempestiva), decorso il quale egli deve dichiarare che il processo esecutivo non può proseguire, perché è venuto meno l'effetto dell'originaria trascrizione del pignoramento ed esso stesso»; e) una tale decisione, come quella di segno contrario, «sarà suscettibile di controllo con il normale rimedio previsto contro i provvedimenti del giudice, cioè l'opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c.».

La riassunta interpretazione dei rapporti fra gli artt. 2668-bis e 2668-ter cod. civ. si muove dunque tutta all'interno della disciplina del processo esecutivo immobiliare recata dal codice di rito civile che, pur svolgentesi su istanza di parte, contiene norme (artt. 562, 557, ultimo comma, 630 cod. proc. civ.) che consentono al giudice dell'esecuzione di accertare, anche d'ufficio, l'inefficacia del pignoramento (con conseguente improseguibilità del processo esecutivo) ovvero l'estinzione del processo esecutivo.

Tale potere generale di accertamento officioso di inefficacia sopravvenuta di atto compiuto ad iniziativa di parte, quale il pignoramento, non caratterizza invece il processo di cognizione (secondo rito ordinario ovvero sommario di cognizione) avente per oggetto una domanda di emissione di c.d.

"sentenza contratto" trascritta da chi la propone prima della pubblicazione della sentenza di fallimento della controparte (come nel caso di specie) cui si contrappone, quale fatto impediente l'accoglimento di tale domanda, la dichiarazione di volontà di sciogliersi dal contratto preliminare nel processo espressa dal curatore di detto fallimento.

Deve allora concludersi che la questione della sopravvenuta inefficacia, nei confronti della curatela del fallimento che la volontà di cui all'art. 72 I.fall. abbia espresso nel processo, della trascrizione della domanda in questione per non essere stato tale atto, esterno al processo, rinnovato entro il termine prescritto dall'art. 2668-bis cod. civ. può essere proposta nel giudizio di cassazione contro la sentenza di conferma della decisione giudiziale che tiene luogo del contratto non concluso per inadempimento della parte poi fallita solo quando essa abbia, quanto meno, formato oggetto di specifica deduzione nel giudizio definito con tale sentenza (e ciò non è nella specie avvenuto), pena la violazione della regola principale che governa il processo relativo a diritti soggettivi: quella del contraddittorio.

Anche sotto questo profilo, pertanto, il ricorso non è meritevole di accoglimento. 4.6 In applicazione del principio di soccombenza-4 ricorrente deve essere condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione da questi anticipate nella misura in dispositivo liquidata.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la curatela ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese processuali da questi anticipate nel presente giudizio, liquidate in euro 200 per esborsi e in euro 7.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso n. 19042/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amico per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa a margine del controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 71/2015 della Corte di appello di Messina, pubblicata il 3 febbraio 2015; vista la memoria depositata, prima della pubblica udienza di discussione, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione notificata il 26 agosto 1994 [OSCURATO:PERSONA] convenne avanti il Tribunale di Messina la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo l'emissione di sentenza che, in applicazione dell'art. 2932 cod. civ., trasferisse in suo favore la proprietà dell'appartamento oggetto del contratto preliminare di vendita con detta società stipulato il 12 gennaio 1985 e rimasto inadempiuto per fatto imputabile alla società promittente venditrice. Il giudizio venne interrotto in conseguenza del fallimento della società convenuta, pronunciato dal Tribunale di Messina il 24 aprile 1996. Dopo la riassunzione si costituì la curatela del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] che, in applicazione dell'art. 72 I.fall., dichiarò la propria volontà di sciogliersi dal contratto preliminare rimasto inadempiuto e, di conseguenza, chiese il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza pubblicata il 5 settembre 2012 il Tribunale di Messina, in esecuzione del predetto contratto preliminare, trasferì dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà della sopra indicata unità immobiliare. 2. Adita dalla curatela soccombente, la Corte di appello di Messina, con sentenza pubblicata il 3 febbraio 2015, confermò la decisione di primo grado. 2.1 Questa è, in sintesi, la motivazione alla base di tale sentenza: la domanda introduttiva del processo definito con la sentenza appellata venne trascritta il 12 settembre 1994; la sentenza dichiarativa del fallimento della promittente venditrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. venne invece pronunciata il 24 aprile 1996; la manifestazione della volontà del curatore del fallimento di tale società di sciogliersi dal contratto preliminare a suo tempo stipulato con Raffa in applicazione dell'art. 72, quarto comma, I.fall. (nel testo applicabile in ragione del tempo in cui l'atto venne compiuto), da tale parte esternata con la costituzione nel giudizio di primo grado, non è efficace nei confronti di chi, come l'appellato, abbia trascritto la domanda ex art. 2932 cod. civ. proposta nei confronti del promittente venditore prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di costui; gli effetti della sentenza che tale domanda accoglie, come nella specie, retroagiscono al momento della sua trascrizione (art. 2652, primo comma, n. 2), cod. civ.) secondo l'interpretazione data dei rapporti fra le disposizioni di legge citate da Cass. S.U., n. 12505 del 2004 (confermata da Cass.n. 15218 del 2010); tale orientamento è da seguire, "in quanto, alla luce dei principi del giusto processo e della sua durata ragionevole, le posizioni delle parti ed i diritti da esse inizialmente fatti valere non possono subire conseguenze pregiudizievoli a causa del tempo di trattazione necessario per la definizione del giudizio". 3. La curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente un motivo di impugnazione, assistito da memoria. 4. Raffo resiste con controricorso. 5. Per la trattazione della causa venne fissata adunanza camerale per il giorno 9 dicembre 2016. Con ordinanza interlocutoria del 30 dicembre 2016 venne disposta la trattazione della causa in pubblica udienza, avendo la curatela ricorrente evidenziato che l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita il 12 settembre 1994, era da tempo cessato ex art. 2668-bis cod. civ., non avendo la parte provveduto alla sua rinnovazione prima della scadenza del termine di venti anni da tale data. 6. Il Pubblico Ministero ha depositato, prima dell'udienza, memoria con cui chiede il rigetto del ricorso. 7. La ricorrente ha, sua volta, depositato ulteriore memoria, anche in replica alla requisitoria del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della procura speciale rilasciata in favore del professionista che il ricorso sottoscrisse; avendo in particolare l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], curatore del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sottoscritto la procura speciale estesa a margine del ricorso per cassazione quale "[OSCURATO:SOCIETA]". 2. L'eccezione preliminare è infondata. Il ricorso è presentato per la curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del curatore del tempo, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il controricorrente non nega che al tempo della notificazione del ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] svolgesse l'incarico di curatore di tale procedura concorsuale Il testo della procura speciale redatta a margine del ricorso notificato è del seguente tenore: "Nella qualità di Curatore del [OSCURATO:PERSONA] SpA, e giusta autorizzazione del 2-7-2015 del G.D. del Tribunale di Messina, dott. [OSCURATO:PERSONA], delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Amico". [OSCURATO:PERSONA]Amico risulta avere autenticato la sottoscrizione, redatta in calce al testo della procura, riferibile alla persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. E' vero che sotto il testo dattiloscritto "Avv. [OSCURATO:PERSONA]", apposto sopra la sottoscrizione autenticata, risulta, fra parentesi, l'indicazione, del pari dattiloscritta, "[OSCURATO:SOCIETA]", ma è altrettanto vero che tale indicazione è esterna al contenuto della procura speciale, per come sopra riportato; con chiarezza evidenziante che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel conferire il mandato, spese espressamente il potere di rappresentanza, anche processuale, della massa dei creditori della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a lui conferito, per effetto della nomina giudiziale, dalla legge fallimentare in quanto autorizzato dal giudice delegato, sì che l'indicazione successiva (dissonante) deve ritenersi come non apposta. 3. Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 72, 45 e 51 I.fall., nonché degli artt. 2652, n. 2), e 2932 cod. civ., evidenziando che: la sentenza impugnata si è dichiaratamente conformata al principio affermato da Cass. S.U. n. 12505 del 2004, secondo cui quando la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l'apprensione del bene da parte del curatore del contraente fallito, che non può quindi avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via generale, dall'art. 72 I.fall.; tale principio, oltretutto affermato in riferimento a contratto preliminare di permuta, contrasta con il pregresso, consolidato, orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la facoltà del curatore di sciogliersi, in applicazione dell'art. 72, quarto comma, I.fall., dal contratto preliminare di vendita concluso dall'imprenditore (poi) fallito e non ancora eseguito, poteva efficacemente essere esercitata fino alla formazione del giudicato della sentenza, costitutiva, di cui all'art. 2932 cod. civ., non essendo preclusiva dell'esercizio di tale facoltà la trascrizione, avvenuta prima del fallimento, della domanda di cui a tale ultima disposizione del codice; l'approdo interpretativo cui è giunta la citata sentenza delle sezioni unite è criticabile per le ragioni specificamente indicate nel ricorso; a conferma della fondatezza di tali critiche, la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo tale arresto è tornata a ribadire l'orientamento tradizionale (nel ricorso sono citate: Cass. n. 7070 del 2004 e Cass. n. 9076 del 2014); infine, alla luce del contenuto della "visura ipotecaria" (la cui copia è al ricorso allegata), risulta che la trascrizione della domanda giudiziale a suo tempo proposta da [OSCURATO:PERSONA], eseguita il 12 settembre 1994, non è stata rinnovata prima della scadenza dei venti anni successivi (dunque, entro il giorno 11 settembre 2014), con conseguente cessazione della sua efficacia prenotativa, sancita dall'art. 2668-bis cod. civ. prima della pubblicazione della sentenza impugnata. 4.1 Fino a Cass. S.U., n. 12505 del 2004, era consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita in precedenza concluso dal fallito e non ancora eseguito in applicazione dell'art. 72, quarto comma, I.fall. poteva essere esercitata fino all'avvenuto trasferimento del bene, ossia fino all'esecuzione del contratto preliminare o al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. (fra le molte, con specifico riferimento al tema dell'avvenuta trascrizione della domanda ex art. 2932 cod. civ.: Cass. S.U., n. 239 del 1999; Cass. nn. 3001 del 1982, 4731 del 1988, 1497 del 1989, 4887, 4888, 4889 del 1989, 12033 del 1991, 2577 del 1993, 518 del 1995, 2703 del 1995, 41105 del 1997, 4358 del 1997, 4747 del 1999, 14102 del 2000, 17257 del 2002, n. 7070 del 2004). Con la citata sentenza del 2004, le sezioni unite della Corte, ponendosi in meditato contrasto con tale consolidato indirizzo, per la prima volta enunciarono il principio secondo cui, quando la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto è stata trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, la sentenza che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l'apprensione del bene da parte del curatore del contraente fallito, che non può quindi avvalersi del potere di scioglimento previsto, in via generale, dall'art. 72 I.fall. Da tale principio si discostò, adeguandosi al precedente indirizzo (dalla curatela ricorrente valorizzato nel criticare la sentenza impugnata), parte della giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. nn. 20451 del 2005, 28479 del 2005, 46 del 2006, 542 del 2006, 33 del 2008, 17405 del 2009, 9076 del 2014). Chiamata a comporre il contrasto, Cass. S.U., n. 18131 del 2015 ribadì il principio enunciato dalla citata sentenza del 2004, anche in riferimento alle modificazioni all'art. 72 I.fall. recate dal d.lgs. n. 5 del 2006. Queste sono le considerazioni conclusive contenute nella citata sentenza del 2015: «Il curatore in ipotesi di domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore e riassunta nei confronti del curatore - parte del giudizio ex art. 43 I.f., ma terzo in relazione al rapporto controverso - mantiene senza dubbio la titolarità del potere di scioglimento dal contratto sulla base di quanto gli riconosce l'art. 72 I.f. Ma - ed è ciò che rileva ai fini che qui interessano - se la domanda sia stata trascritta prima del fallimento, l'esercizio del diritto di scioglimento da parte del curatore non è opponibile nei confronti di quell'attore promissario acquirente a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c. Ciò che vuol dire che la domanda ex art. 2932 c.c. - trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese - non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare: gli impedisce, piuttosto, di recedere con effetti nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto. Tutto ciò, naturalmente, se la sentenza è accolta ed è trascritta a sua volta. E ciò si coniuga con l'effetto prenotativo che attua la trascrizione della domanda ex art. 2652, n. 2 c.c. il cui meccanismo pubblicitario si articola in due momenti: quello iniziale, costituito dalla trascrizione della domanda giudiziale e quello finale, rappresentato dalla trascrizione della sentenza di accoglimento. Il giudice, pertanto, può senz'altro accogliere la domanda pur a fronte della scelta del curatore di recedere dal contratto: con una sentenza che, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c., se trascritta, retroagisce alla trascrizione della domanda stessa e sottrae, in modo opponibile al curatore, il bene dalla massa attiva del fallimento. Diversamente, se la domanda trascritta non viene accolta, l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda cessa, con la conseguente opponibilità all'attore della sentenza dichiarativa di fallimento rendendo, in tal modo, efficace, nei suoi confronti, la scelta del curatore di sciogliersi dal rapporto. Ciò consente di mantenere inalterata la facoltà di scelta del curatore, quale espressione di un potere sostanziale che l'ordinamento con l'art. 72 1.f. gli riconosce, ma che, nella concorrenza di determinati evenienze, non è opponibile - in caso di accoglimento della domanda in forma specifica - al promissario acquirente che abbia trascritto tale domanda anteriormente alla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento del promittente venditore nel registro delle imprese. Viene tutelato il promissario acquirente di buona fede, ma nei confronti di comportamenti opportunistici compiuti in frode rimane ovviamente integra la possibilità di azioni dall'indubbia efficacia dissuasiva, come l'azione revocatoria». Tale interpretazione dei rapporti fra le citate disposizioni del codice civile (artt. 2652, n. 2) e 2932 cod. civ.) e l'art. 72 I.fall. (tanto nel testo precedente che in li u quello successivo alle modificazioni a esso recate dal d.lgs. n. 5 del 2006), fatta propria dalla sentenza impugnata, è dunque oggi stabile nella giurisprudenza di legittimità (nello stesso senso, cfr.: Cass. nn. 13687 del 2018 e 33238 del 2019; nello stesso senso, cfr., in motivazione: Cass. nn. 2991 del 2020 e 25049 del 2021): a essa è necessario in questa sede conformarsi, non contenendo il ricorso argomenti diversi da quelli confutati dalla sentenza a sezioni unite del 2015. 4.2 La curatela ricorrente deduce poi (pag. 17 del ricorso) l'esistenza di un fatto che, a suo dire, "basterebbe a "chiudere" la vicenda oggetto della odierna controversia": íd est, in applicazione dell'art. 2668-bis cod. civ. (introdotto dall'art. 62, comma 1, della legge n. 69 del 2009), la cessazione degli effetti della trascrizione, eseguita il 12 settembre 1994, della domanda giudiziale di trasferimento mediante sentenza della proprietà dell'immobile oggetto del contratto preliminare di vendita a suo tempo da [OSCURATO:PERSONA] stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il 12 gennaio 1985, per non avere lo stesso Raffo rinnovato tale trascrizione entro il giorno 11 settembre 2014, precedente la scadenza del termine ventennale previsto da tale disposizione del codice civile, entrata in vigore nel periodo intercorso fra l'eseguita trascrizione di detta domanda e la pubblicazione della sentenza di primo grado che questa accolse. 4.3 Come evidenziato dal Procuratore Generale, tale questione, di fatto e di diritto: non risulta essere stata esaminata dalla sentenza impugnata (pubblicata il 3 febbraio 2015); non risulta neppure essere stata dalla curatela ricorrente prospettata, come fatto sopravvenuto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (come detto, avvenuta il 5 settembre 2012), nel corso del giudizio di appello contro tale sentenza, risultando (dalla sentenza impugnata) che la Corte di appello di Messina trattenne la causa per la sua decisione all'udienza del 22 dicembre 2014, successivamente dunque al dedotto verificarsi della cessazione di efficacia della eseguita trascrizione. Secondo il Procuratore Generale tale questione mista (di fatto e di diritto), dalla parte interessata non prospettata (nonostante avesse la possibilità di farlo) nel giudizio di appello definito con la sentenza impugnata, non è compresa fra quelle rilevabili d'ufficio dalla Corte di cassazione: essa è dunque inammissibile in quanto dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. 4.4 Il ricorrente replica sul punto deducendo che: a) la cessazione di efficacia dell'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale sancita dall'art. 2668-bis cod. civ. si verifica di diritto ed è dunque rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello di cassazione) avente per oggetto anche l'effetto della trascrizione della domanda ex art. 2932 cod. civ. quale limite (la cui conformità alla legge è peraltro, vanamente, contestata dalla curatela ricorrente) all'esercizio da parte del curatore del fallimento del promittente venditore, iscritto nel registro delle imprese dopo tale trascrizione, del potere, a lui conferito dall'art. 72 I.fall., di scioglimento dal contratto preliminare inadempiuto dallo stesso promittente venditore poi fallito; b) a sostegno di tale argomentazione vi è, essenzialmente, l'interpretazione data da Cass. n. 4751 del 2016 all'art. 2668-ter cod. civ. (che espressamente dispone l'applicazione delle disposizioni relative all'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, contenute nel precedente art. 2668-bis, nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili), secondo cui tale disposizione del codice civile va interpretata nel senso che: «la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità che il soggetto interessato possa fare luogo ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione, che si ancori all'originario pignoramento, sebbene divenuto sensibile ad atti di disposizione medio tempore verificatisi da parte del debitore pignorato»; «si deve reputare che la rilevazione della mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento e, quindi, la constatazione della cessazione della sua efficacia travolgente anche il pignoramento sia affidata al potere di rilevazione officiosa del giudice dell'esecuzione». 4.5 Tale prospettazione non può essere condivisa. 11, ricorrente non deduce che la questione della perdurante efficacia della trascrizione da Raffa eseguita della domanda giudiziale, poi accolta dal Tribunale di Messina nel contraddittorio con la curatela del fallimento, venne da téi prospettata, neppure come mera difesa, nel corso del giudizio di appello per la riforma di tale sentenza. E' vero che la perdita di efficacia della trascrizione della domanda giudiziale menzionata dall'art. 2652, n. 2), cod. civ. si verifica per il mero decorso del termine di venti anni dall'esecuzione di tale atto senza che vi sia stata una sua rinnovazione, secondo la prescrizione del successivo art. 2668-bis, ma è altrettanto vero che tale evento, per potere essere apprezzato nel giudizio di cassazione, deve essere stato quanto meno dedotto, come mera difesa (volta a paralizzare l'accoglimento della domanda dell'attore), nel corso del giudizio di appello definito con la sentenza impugnata per cassazione in quanto evento, in tesi, determinante la riacquisizione dell'efficacia della espressione della volontà dal curatore del fallimento del promittente venditore di sciogliersi dal contratto preliminare nei confronti della parte che la trascrizione abbia eseguito prima della formazione del giudicato sulla sentenza che quella domanda abbia accolto (nel senso che l'effetto traslativo del trasferimento della proprietà mediante sentenza emessa in applicazione dell'art. 2932 cod. civ. si verifica solo con il passaggio in cosa giudicata della sentenza medesima, cfr. Cass. S.U., n. 4059 del 2010). A sostegno della tesi del ricorrente non è di ausilio l'interpretazione data all'art. 2668-ter cod. civ. da Cass. n. 4751 del 2016 che, nell'affermare l'esistenza del potere officioso del giudice dell'esecuzione di accertare la mancata rinnovazione del pignoramento immobiliare nel termine ventennale previsto dal citato art. 2668-bis, non ha mancato di evidenziare che: a) tale potere giudiziale officioso si colloca all'interno di un processo che, come quello esecutivo, prosegue «a condizione della dimostrazione che il pignoramento sia stato trascritto e, quindi, necessariamente supponente la permanenza della trascrizione, nonché nella contemplazione del dato... che in limine dell'esecuzione la mancanza di dimostrazione della trascrizione è sempre stata rilevabile ex officio come causa impediente lo svolgimento del processo esecutivo»; b) la fattispecie estintiva del processo esecutivo prevista dall'art. 2668-ter cod. civ. ha come presupposto un'attività (quella di rinnovazione della trascrizione del pignoramento) che si colloca «al di fuori del processo esecutivo e, dunque, la sua omissione non si può, stricto sensu, considerare come l'omissione di un'attività di prosecuzione del processo esecutivo, concetto che richiama attività inerenti adempimenti da svolgersi nel processo esecutivo, secondo la sua sequenza disciplinatrice, e mancando, del resto, anche la prescrizione di un dovere di depositare la nota di rinnovazione del pignoramento entro un certo termine dalla rinnovazione»; c) pertanto, «la fattispecie della mancata rinnovazione della trascrizione in quanto determinativa dell'impedimento alla prosecuzione del processo dà luogo ad un fenomeno estintivo che, pur normativamente giustificato, il legislatore non ha inteso collocare sotto l'ambito dell'art. 630 c.p.c.»; d) la conseguenza è che il potere officioso del giudice dell'esecuzione si deve allora estrinsecare certamente, sempre che non consti già ex actis la mancata rinnovazione, nell'invito a documentare se si è eseguita la rinnovazione ed eventualmente nell'assegnazione di un termine per documentare la rinnovazione (tempestiva), decorso il quale egli deve dichiarare che il processo esecutivo non può proseguire, perché è venuto meno l'effetto dell'originaria trascrizione del pignoramento ed esso stesso»; e) una tale decisione, come quella di segno contrario, «sarà suscettibile di controllo con il normale rimedio previsto contro i provvedimenti del giudice, cioè l'opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c.». La riassunta interpretazione dei rapporti fra gli artt. 2668-bis e 2668-ter cod. civ. si muove dunque tutta all'interno della disciplina del processo esecutivo immobiliare recata dal codice di rito civile che, pur svolgentesi su istanza di parte, contiene norme (artt. 562, 557, ultimo comma, 630 cod. proc. civ.) che consentono al giudice dell'esecuzione di accertare, anche d'ufficio, l'inefficacia del pignoramento (con conseguente improseguibilità del processo esecutivo) ovvero l'estinzione del processo esecutivo. Tale potere generale di accertamento officioso di inefficacia sopravvenuta di atto compiuto ad iniziativa di parte, quale il pignoramento, non caratterizza invece il processo di cognizione (secondo rito ordinario ovvero sommario di cognizione) avente per oggetto una domanda di emissione di c.d. "sentenza contratto" trascritta da chi la propone prima della pubblicazione della sentenza di fallimento della controparte (come nel caso di specie) cui si contrappone, quale fatto impediente l'accoglimento di tale domanda, la dichiarazione di volontà di sciogliersi dal contratto preliminare nel processo espressa dal curatore di detto fallimento. Deve allora concludersi che la questione della sopravvenuta inefficacia, nei confronti della curatela del fallimento che la volontà di cui all'art. 72 I.fall. abbia espresso nel processo, della trascrizione della domanda in questione per non essere stato tale atto, esterno al processo, rinnovato entro il termine prescritto dall'art. 2668-bis cod. civ. può essere proposta nel giudizio di cassazione contro la sentenza di conferma della decisione giudiziale che tiene luogo del contratto non concluso per inadempimento della parte poi fallita solo quando essa abbia, quanto meno, formato oggetto di specifica deduzione nel giudizio definito con tale sentenza (e ciò non è nella specie avvenuto), pena la violazione della regola principale che governa il processo relativo a diritti soggettivi: quella del contraddittorio. Anche sotto questo profilo, pertanto, il ricorso non è meritevole di accoglimento. 4.6 In applicazione del principio di soccombenza-4 ricorrente deve essere condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione da questi anticipate nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la curatela ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese processuali da questi anticipate nel presente giudizio, liquidate in euro 200 per esborsi e in euro 7.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 20
Sentenza Cassazione n. 37365/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris