CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 30113/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Lucca il 20/02/2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato di cui al capo 3), per essere il medesimo estinto per prescrizione. Ha, pertanto, rideterminato la pena con riferimento al residuo reato di furto venatorio aggravato, confermando nel resto l'impugnata sentenza. In data 28/03/2024, il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire memoria e motivi aggiunti con cui chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per improcedibilità dovuta alla mancanza di querela, nonché l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Chiede altresì che il ricorso sia dichiarato ammissibile e che venga assegnato ad altra sezione di questa Suprema Corte. Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell'art. 30 Legge 11 febbraio 1992, n. 157; dell'art. 624 cod. pen.; 56 cod. pen.; dell'art. 62, n. 4, cod. pen., nonché manifesta illogicità sul punto; violazione art. 131-bis cod. pen. e correlative mancanza o manifesta illogicità sul punto) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Considerato che, nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284155; Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284176); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere este