CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 34757/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30731/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat e e difes e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrenti – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – Intimata – avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di BOLOGNA n. 828/2020depositata il 27/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso per rito sommario ex art. 702 bis c.p . c. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. (alla quale è subentrata, con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “ in blocco ” [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. ) convenne din anzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] Tesoro per chiedere che fosse pronunziata la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, ex art. 2901 cod. civ. , dell’attoin data 11 / 11 / 2010 (n. 150360 di Repertorio e n. 36129 di Raccolta)trascritto presso l ’ Agenzia del Territorio di Bologna in data 26/11/2010, con il quale gli odierni ricorrenti costituirono un fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell ’ art. 167 cod. civ. , conferendoin esso il diritto di piena proprietà pro quota 1/2 ciascuno sullacasa coniugale in comune di [OSCURATO:PERSONA] (BO). 2. A fondamento dell ’ azione revocatoria di Carim vi era il credito vantatoda quest ’ ultima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA], che hanno garantito con fideiussioneomnibus in data 02 / 09 / 2009 gli affidamenti concessi da Carimalla società “ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ” , fino alla concorrenza di euro 600.000,00, rilasciando alla stessa data fideiussione specifica sino adeuro 690.000,00, sempre a garanzia del predetto finanziamento chirografario. 3. Il giudizio si estese a [OSCURATO:PERSONA] perché, anche se non debitrice o fideiussore, partecipò alla costituzione del fondo, in tal modorisultando litisconsorte necessaria. In primo grado si costituì MariaRosaria Tesoro, mentre [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace. 4. Il Tribunale di Forlì, ritenendo che il dies a quo del termine prescrizionale decorresse dall ’ annotazione del fondo a margine dell’attodi matrimonio, accolse il ricorso di C arim. 5. Propose appello [OSCURATO:PERSONA], al quale aderì [OSCURATO:PERSONA]. Nel costituirsi in giudizio Carim chiese il rigetto dell ’ appello, con confermadel provvedimento impugnato. 6. Con sentenza n. 828/2020, depositata in data 27/2/2020, oggetto di ricorso, la Corte d ’ Appello di Bologna ha rigettato l ’ appello e confermatola sentenza di prime cure . 7. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito vantato da C arim , resiste concontroricorso. 8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i l primo motivo i ricorrenti de nunciano , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazionee falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2903 e 2935 c.c . ” , per avere la Cortedi Appello erroneamente applicato il combinato disposto delle due norme, in contrasto con il principio affermato da numerose sentenze della Corte di legittimità, fra le quali anche più recentementecon la n. 5586/2015, che non può non produrre come risultatoquello di estendere il termine per l ’ esercizio dell ’ azione oltre ilquinquennio. 2. Con i l secondo motivo i ricorrenti de nunciano , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazionee falsa applicazione, ai sensi dell ’ art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2903 e 2935 c.c. in combinatodisposto con l ’ art. 2929 bis c.c. ” . S econdo i ricorrenti, la Corteterritoriale ha erroneamente applicato gli articoli 2903 e 2935 cod. civ. , se letti alla luce dell ’ art. 2929 bis cod. civ. Infatti, quest’ultimo articolo, introdotto con il d.l. n. 27/6/2015, n. 83 , dà ingresso nel nostro ordinamento alla figura di “ inefficacia implicita ” degli atti a titolo gratuito, consentendo al creditore di avviare un’espropriazione del bene oggetto dell ’ atto di disposizione “ entro un anno dalla trascrizione dell ’ atto pregiudizievole ” , “ ancorché non abbiapreventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia ” . I ricorrenti sostengono che la disposizione in questione costituisce interpretazione autentica delle norme disciplinanti la revocatoria ordinaria, nella parte in cui fa decorrere i termini per l’esercizio di questa azione dalla data di trascrizione del “ vincolo di indisponibilità”. Contrariamente a quanto ritenuto dalla C orte territoriale, a detta dei ricorrenti il creditore che intenda avvalersi dell’azione revocatoria deve farlo entro cinque anni dalla data dell’atto o al più tardi dalla trascrizione dell ’ atto stesso, a nulla rilevando la funzione che, per la giurisprudenza di questa Corte, dettatrascrizione svolge nella costituzione del fondo patrimoniale in quanto convenzione matrimoniale. Nella fattispecie, osservano i ricorrenti, la trascrizione dell ’ atto presso l ’ Agenzia del Territorio di Bolognaè avvenuta il 26/11/2010, mentre il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.è stato notificato in data 11/12/2015. 3. Con i l terzo motivo i ricorrenti de nunciano , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazionee falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2903 e 2935 c.c. in combinato disposto con gli artt. 2941e 2942 c.c. ”, la mentando che la Corte territoriale ha erroneamente statuito sulla decorrenza della prescrizionedell’azione revocatoria volta a far dichiarare l ’ inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale. Secondo i ricorrenti, sarebbegiuridicamente illogico sostenere che il creditore possa far valere il suo diritto solo dal momento dell ’ annotazione del fondo patrimonialea margine dell ’ atto di matrimonio . I n realtà, deducono iricorrenti, non esiste un diritto del creditore ad agire in revocatoria, se non nella misura in cui questa sia necessaria a garantirgli la conservazione della garanzia patrimoniale. Pertanto, “ se per avventurala costituzione del fondo gli fosse inopponibile, il creditore non avrà bisogno di ottenerne l ’ inefficacia, potendo agire in executivissul bene oggetto del fondo ” (così a p. 9, 4° §, del ricorso). 4. Con il quarto condizionato motivo i ricorrenti denunciano, in relazioneall’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “ Violazione e falsa applicazione,ai sensi dell ’ art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2903 e 2935 c.c.in combinato disposto con l ’ art.162 c.c. ” . I ricorrenti propongono ilmotivo in esame (che si svolge da p. 10 a p. 13 del ricorso) con l’intento di superare l ’ orientamento giurisprudenziale secondo cui la trascrizionedel fondo patrimoniale ha mera funzione di pubblicità - notiziae non invece di pubblicità dichiarativa e, più in generale, sulla necessitàdell’annotazione a margine dell ’ atto di matrimonio dell ’ atto costitutivo del fondo patrimoniale, e dunque proponendosi di provocare un mutamento di tale indirizzo ermeneutico anche solo nella parte in cui determini come risultato quello di prorogare il terminequinquennale dell ’ azione revocatoria dell ’ atto costitutivo del fondopatrimoniale. In particolare, si chiede alla S .C. di superare l ’ orientamento secondocui la trascrizione del fondo patrimoniale ha mera funzione dipubblicità notizia e non invece di pubblicità dichiarativa e, più in generale, sulla necessità dell ’ annotazione a margine dell ’ atto di matrimoniodell’atto costitutivo del fondo patrimoniale. Adetta dei ricorrenti, i l mutamento di indirizzo può trarre spunto dall’art. 2929 bis c.c. , che fa decorrere il termine per la “ revoca implicita”dalla data di trascrizione del “ vincolo di indisponibilità ” , con ciò riaffermando che nel nostro ordinamento il traffico giuridico afferente gli immobili, il regime di pubblicità, di apponibilità e di priorità dei diritti è regolato esclusivamente dalle trascrizioni nelle conservatoriedei registri immobiliari, il riferimento ad altre forme di pubblicità risultando inutile e foriero di inc ertezza. La norma in questione sarebbe utile occasione per reinterpretare le disposizioni dicui agli artt. 162 e 167 c.c. Infatti,l’art. 162, 4° comma c.c. - che prescrive l ’ annotazione a margine dell ’ atto di matrimonio - si applica alle convenzioni matrimoniali che disciplinano il regime patrimoniale della famiglia con riferimento ad una serie indeterminata di atti futuri che non possono essere identificati; la norma non impone ai coniugi di far conoscereai terzi il contenuto della convenzione matrimoniale, bensì ladata del contratto, il notaio rogante e la generalità dei contraenti. Al contrario l ’ art. 167 c.c ., nel disciplinare i fondi patrimoniali , imponel’individuazione dei beni che in esso sono conferiti e che non a caso possono essere immobili, mobili registrati e titoli di credito, ossia beni per i quali il codice prevede un regime di pubblicità ed opponibilitàai terzi ben preciso. Nell’opinionedei ricorrenti l ’ estensione alla costituzione dei fondi patrimoniali del regime pubblicitario previsto dal codice per le convenzionimatrimoniali è il frutto di un ’ operazione additiva che si sirisolve in una superfetazione concettualistica del tutto inutile ai fini dellagaranzia del regolare traffico commerciale, quanto inutilmente vessatoriaper le parti, nonché fonte di contenzioso con banche, notai e professionisti in genere. L ’ una e le altre si potrebbero evitare semplicemente restituend o le norme alle intenzioni originarie del legislatore ed affermando finalmente che solo le convenzioni matrimonialipropriamente dette vanno annotate a margine dell ’ atto di matrimonio, mentre la costituzione del fondo patrimoniale, in quanto avente ad oggetto una serie ben specificata di beni, è regolatadalle norme sulla trascrizione. A conferma di quanto afferma to s t arebbe quanto accade nella realtà effettuale dei rapporti negoziali: nessun creditore verifica l’esistenza del fondo patrimoniale dal registro dello stato civile, ma dalla conservatoria dei registri immobiliari. Lo strumento pubblicitario, infatti, deve contenere le informazioni necessarie al terzo, ma con l ’ annotazione ciò non accade, poiché l ’ annotazione riguardaesclusivamente la data del contratto, il notaio rogante e le generalitàdei contraenti. Inoltre, nemmeno può dirsi che il creditore possa acquisire le informazioni in ordine ai beni oggetto del vincolo mediante la consultazione dell ’ atto notarile (dopo averne ottenuta copia dal notaio),perché il fondo patrimoniale potrebbe aver sub ì to variazioni diconsistenza per l ’ alienazione di alcuni beni (consentita dall ’ art. 169 c.c.) o per l ’ inserimento di nuovi, per non parlare della rara ma possibileipotesi di distruzione dell ’ atto costitutivo stesso. Non a caso , osservano i ricorrenti, ciò è esattamente quanto accadutonella fattispecie: nel suo atto introduttivo, C arim ha dato contodella data di sottoscrizione dell ’ atto e della sua trascrizione e non certo dell ’ annotazione dello stesso a margine dell ’ atto di matrimonio,informazione chiesta invece dal giudice a quo a seguito della eccezione di prescrizione e del rilievo “ contro difensivo ” di Carimnella necessità di verificare la data di annotazione. Peraltro,espongono i ricorrenti, anche nella sentenza n. 21658 del2009 della S.C. si legge che: « L’ordinanzaa seguito della quale lacausa è stata assegnata a queste sezioni unite pone la questione sela costituzione del fondo patrimoniale sia o meno una convenzione matrimoniale. L ’ ordinanza, pur prendendo atto dell ’ assenza di un contrasto all ’ interno dell ’ orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale, invita ad una rimeditazione del problema.Osserva l ’ or dinanza che l ’ atto con il quale viene costituito ilpatrimonio familiare non è una convenzione matrimoniale come si rileva dalla constatazione che lo stesso è disciplinato autonomamente nel capo 6 Libro I del c.c. e menzionato nell ’ art.2647c.c., comma 1. Rileva inoltre l ’ ordinanza che la stessa natura dell’atto in questione ‘‘ parrebbe escludere la riconducibilità dello stessoalle convenzioni matrimoniali » . Prosegue l ’ ordinanza che , per aderire all ’ interpretazione fatta propriadalla C orte di appello nella sentenza impugnata , si dovrebbe accedere « aduna interpretazione estensiva dell ’ art. 162 c.c. al fine diricomprendervi qualsiasi negozio che ponga beni appartenenti a persone coniugate in una condizione giuridica diversa da quella propriadel regime patrimoniale legale, con conseguente funzione di pubblicità notizia della trascrizione, in quanto il considerare convenzione matrimoniale un atto unilaterale, in ipotesi posto in essere da un terzo, comporterebbe una interpretazione analogica (vietata) e non semplicemente estensiva dell ’ art. 162 c.c., comma 4".Afferma invece l ’ ordinanza che l ’ opponibilità ai terzi dell ’ atto di costituzione del fondo patrimoniale, "avente natura dichiarativa", non può che discendere dalla trascrizione ex art. 2647 c.c. e non dall’annotazionea margine dell ’ atto di matrimonio ex quarto comma art. 162 c.c. Diversamente, precisa l ’ ordinanza, non potrebbe non essererilevata l ’ incongruità di un sistema pubblicitario nel quale al terzoacquirente, pur a conoscenza del vincolo gravante sul bene in virtùdel controllo nei registri immobiliari, tale vincolo non sarebbe opponibile in quanto non annotato a margine dell ’ atto di matrimonio » . La Suprema Corte n on ebbe però a pronunciarsi sul meritodella questione, affermando che su di essa si era già formato ilgiudicato. Indefinitiva, rimarcano i ricorrenti, quella della opponibilità del fondopatrimoniale è questione di assoluta attualità , e d ’ altro canto varilevata la manifesta incongruità della scelta di far dipendere tale opponibilità da una forma pubblicitaria che non consente di individuarei beni oggetto dell ’ atto pubblicizzato. Il nuovo indirizzo avrebbeil pregio di riportare l ’ interpretazione ad essere soggetta alla legge e di evitare che ne possa stravolgere la volontà allungando a dismisura i termini per l ’ esercizio di un ’ azione che si sono voluti circoscriverea cinque anni dalla data dell ’ atto. 5. Sul primo motivo . I ricorrenti censurano la pronuncia gravata riportando pronunce di legittimità che hanno ad oggetto fattispecie diverse rispetto a quella in questione, riguardando atti di compravenditao ipotesi di revocatoria fallimentare. La fattispecie in esame concerne , invece , la revocatoria ordinaria della costituzione difondo patrimoniale. 5.1 A tale specifico riguardo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, in mancanza di prova dell ’ effettiva conoscenza del terzo dell ’ atto a lui pregiudizievole, ai fini della decorrenzadella prescrizione del suo diritto non assume alcun rilievo la data di costituzione del fondo patrimoniale tra coniugi, bensì la datain cui esso si rende opponibile ai terzi. 5.2 Sul punto la Corte territoriale non si è discostata da quanto ritenuto datempo delle Sezioni Unite di questa Corte che, con la pronuncia 13/10/2009, n. 21658, hanno individuato nella data di annotazione a margine dell’atto di matrimonio il giorno in cui l’atto di costituzione del fondo patrimoniale diviene opponibile ai terzi, degradando la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 cod. civ., a mera pubblicità-notizia che non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile. Si legge in tale arresto: «La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 c.c. - compresa tra le convenzioni matrimoniali secondo quanto ritenuto dalla corte di merito con affermazione che non può più essere posta in discussione -è soggetta alle disposizioni dell ’ art. 162 c.c. circa le forme delle convenzioni medesime, ivi incluso il terzo comma "che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia" (inidonea ad assicurare detta opponibilità) e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo (così Cass., Sez. Un., sent. 13/10/2009, n. 21658. Conformemente v. Cass., 25/7/2022, n. 23165; Cass., Sez. III, ord. 16/10/2020, n. 22622; Cass., Sez. I, ord. 10/5/2019, n. 12545; Cass., Sez. III, sent. 24/03/2016, n. 5889; Cass, Sez. III, sent. 12/12/2013, n. 27854). 5.3 Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori che - come appunto nella specie - abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo essendo irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili. Alle dette conclusioni si perviene essenzialmente sulla base delle seguenti considerazioni. 5.4 L ’ abrogazione ad opera della l . n. 151 del 1975, art. 206, comma 4,del previdente dell’art. 2647, 4° co., c.c. - che considerava la trascrizione del vincolo familiare requisito di opponibilità ai terzi- rende evidente l’intento del legislatore di degradare la trascrizione del fondo a pubblicità notizia e di riservare l’opponibilità del vincolo ai terzi all’annotazione di cui all’art.162 c.c., u.c. L’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della data del contratto, del notaio rogante e delle generalità dei contraenti che hanno partecipato alla costituzione del fondo patrimoniale mira a tutelare, ancor più che per il passato, i terzi che pongono in essere rapporti giuridici con i coniugi. La detta funzione attribuita dalla annotazione exart. 162 c.c.- consentire al terzo di ottenere una completa conoscenza circa la condizione giuridica dei beni cui il vincolo del fondo si riferisce attraverso la lettura del relativo contratto - e l ’ eliminazione dell ’ art.2647 c.c., u.c. consentono di affermare che la detta annotazione costituisce l’unica formalità pubblicitaria rilevante agli effetti della opponibilità della convenzione ai terzi e che la trascrizione del vincolo exart. 2647 c.c. è stata degradata al rango di pubblicità - notizia. Il fondo patrimoniale risulta quindi sottoposto ad una doppia forma di pubblicità: annotazione nei registri dello stato civile (funzione dichiarativa); trascrizione (funzione di pubblicità notizia). Infatti quando la legge non ricollega alla trascrizione un particolare effetto ben determinato, si è in presenza di una pubblicità notizia. Il legislatore tutte le volte in cui ha voluto attribuire alla pubblicità determinati effetti lo ha detto esplicitamente, mentre laddove non ha detto nulla deve ritenersi trattarsi di pubblicità notizia (ancora Cass., Sez. Un., sent. 13/10/2009, n. 21658). 5.5 In sostanza, il fondo patrimoniale è opponibile ai terzi solo a seguito dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, sicché solo da tale momento esso può essere fatto valere e/o invalidato. 5.6 Conformandosi a tale giurisprudenza, la sentenza gravata motiva chela disposizione di cui all’art. 2903 c.c. va interpretata secondo il coordinamento con la normagenerale in tema di prescrizione, di cui all’art. 2935 c.c., dal cui combinato disposto emerge come la prescrizione per il fondo patrimoniale decorra dal giorno in cui sia avvenuta la sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio, in quanto solo da tale momento il diritto può essere fatto valere e l’inerzia del titolare, protratta nel tempo, assume effetto estintivo. La stipula dell’atto, o la sua trascrizione, sono momenti che, contrariamente a quanto sostengono gli odierniricorrenti, svolgono, per questo specifico istituto, una mera funzione di pubblicità-notizia. Sulla base di tali premesse giuridiche, la sentenza gravata ha ritenuto tempestivo il ricorso ex art. 702 ss. c.p.c. di Carim, notificato in data 02/11/2015, poiché l’annotazione a margine dell’atto matrimoniale avvenne nella successiva data del 15/11/2011. 6. Sul secondo motivo . L ’ art. 2929 bis cod. civ., è stato introdotto dall’art. 12, comma 1, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6/8/2015, n. 132, allo scopo di rafforzare la tutela del creditore pregiudicato da un atto del suo debitore che costituisca su beni immobili o mobili registrati vincoli di indisponibilità o effettui operazioni di alienazioni a titolo gratuito, successivamenteal sorgere del credito. In tali ipotesi al creditore è offerta la possibilità di procedere direttamente ad esecuzione forzata senza necessità di ottenere, come invece necessario in precedenza, la declaratoria di inefficacia dell’atto pregiudizievole, possibilità peraltro condizionata alla sussistenza di due presupposti, ovvero che il creditore sia munito di titolo esecutivo, e che entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto pregiudizievole trascriva il pignoramento o intervenga nell’esecuzione promossa da altri. 6.1 La disposizione citata è stata introdotta dopo la costituzione del fondo patrimoniale, e comunque non modifica la disciplina di legge, in quanto t ale facoltà ulteriore concessa creditore si aggiunge alla normale disciplina di legge, che non viene in alcun modo modificata. 7. Il terzo e quarto motivo di ricorso, in quanto logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. 7.1 Il terzo motivo è in realtà inconducente . Infatti , l ’ inopponibilità del fondo patrimoniale non annotato alle ipoteche e/o pignoramenti precedentemente iscritti/trascritti integra un’ulteriore conferma del fatto che, come illustrato con riferimento al primo motivo, il fondo patrimoniale divenendo opponibile ai terzi solo a seguito dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. 7.2 Sul quarto motivo . V a osservato che la detta censura si basa su una questione non prospettata nei giudizi di merito. Ditale questione non si fa infatti alcun cenno nella sentenza impugnata nella quale, anzi, nella esposizione in fatto, si d à atto che “ il Tribunale di Forlì, respingendo tutte le eccezioni di parte convenuta (…) accoglieva il ricorso ritenendo configurati si presupposti dell’actio pauliana. In particolare, evidenziava come il fondo patrimoniale, pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità come una convenzione matrimoniale, fosse soggetto ai termini prescrittivi di queste. Sicché la prescrizione per l’esercizio dell’azione revocatoria deve decorrere non già dalla stipula dell’atto o dalla sua trascrizione, come chiesto da parte convenuta, bensì dalla sua annotazione a margine dell’atto matrimoniale, avvenuta in data 15/11/2011”. 7.3 Sul punto va ribadito il principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio di cassazione, a parte le questioni rilevabili di ufficio (sulle quali non si sia formato il giudicato), non è consentita la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel pregresso giudizio di merito e prospettino comunque questioni fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli ivi proposti. I motivi del ricorso per cassazione devono infatti investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudizio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richiesti in sede di merito. Pertanto ove il ricorrente in sede di legittimità proponga una questione non trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere (nella specie non rispettato) non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis”la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito. Nella specie tale onere non è stato rispettato. 7.4 La riportata tesi esposta dai ricorrenti con il motivo in esame non è quindi deducibile inquesta sede di legittimità, perché introduce per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste, sicché il motivo è inammissibile. 8. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa della mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Con